Trib. Vercelli, ordinanza 31 luglio 2014. È ammissibile il deposito telematico di un atto processuale non previsto dall'art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, peraltro anche in un formato non ammesso dalle Specifiche Tecniche del Processo Telematico.
Il caso – Avverso un’ordinanza di accoglimento di un ricorso per denuncia di danno temuto, il resistente proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. mediante trasmissione del suddetto atto introduttivo in via telematica. Il Reclamato contestava tale modalità di deposito sull’assunto che il reclamo, essendo un atto introduttivo, non fosse compreso tra quelli indicati come obbligatori o facoltativi dal D.L. n. 90 del 2014 (conv. L. n. 114 del 2014) e, in ogni caso, ne eccepiva la nullità trattandosi di un atto depositato in si formato PDF non ottenuto attraverso la trasformazione di un documento testuale, ma attraverso una scansione successiva alla stampa del documento medesimo (c.d. PDF immagine).
La decisione – Il Tribunale di Vercelli, dopo aver premesso che in base all’art. 16 bis D.L. 179/12 sia possibile depositare in via telematica gli atti delle parti costituite, ovvero soltanto gli atti endoprocessuali, essendo esclusi quelli introduttivi, ha evidenziato come la stessa normativa non preveda alcuna sanzione per il caso in cui una parte opti per il deposito ci un atto introduttivo in via telematica.
In prima battuta, il Giudice conferma la natura di atto introduttivo del reclamo avendo il suo deposito la funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di fissazione dell’udienza
alle controparti.
Ciò posto, richiamandosi ad un precedente di legittimità nel quale la Cassazione aveva affrontato il caso del deposito di in un atto effettuato a mezzo di raccomandata cartacea, ritenendolo integrante una mera irregolarità sanabile per l’evidente raggiungimento dello scopo, il Tribunale di Vercelli ha concluso affermando che anche nel caso in cui si ritenesse di dover qualificare il deposito in via telematica di un atto introduttivo come una ipotesi di nullità, e non di mera irregolarità, non si sarebbe potuto comunque prescindere dall’applicazione dell’art. 156 u.c. c.p.c., che preclude la possibilità di dichiarare la nullità di un atto nel caso in cui questo abbia raggiunto il suo scopo.
Per quanto concerne infine l’eccezione di nullità per difetto di forma del reclamo depositato in formato PDF immagine e non attraverso la trasformazione di un documento testuale, il medesimo Tribunale ha osservato che:
- l’art. 16-bis del D.L. 179/12 impone il rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti;
- l’art. 11 D.M. 44/11 stabilisce che “l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34”;
- l’art. 34 dello stesso DM attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero della Giustizia di stabilire tali specifiche tecniche;
- il provvedimento del 16.04.2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve rispettare il documento informatico, disponendo che esso debba essere in formato PDF, privo di elementi attivi ed ottenuto attraverso una trasformazione di un documento testuale, non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini (c.d. PDF immagine).
Dall’analisi del reclamo emergeva chiaramente che lo stesso fosse stato ottenuto attraverso la stampa e la successiva scansione dello stesso, circostanza confermata dalla presenza di rigature nere sui bordi del documento e dalla sottoscrizione a mano del difensore al fondo dell’atto, tuttavia, anche in questo caso il Tribunale non riteneva di poterne pronunciare la nullità in quanto a mente dell’art. 156, co. 1, c.p.c. detta sanzione avrebbe dovuto trovare fondamento in un’espressa previsione di legge, allo stato mancante. Infatti, da un lato l’art. 16-bis D.L. 179/12, che ha certamente natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità per il caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica, e dall’altro non è possibile far discendere la nullità dalla violazione delle specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. (M. MUSCAS).