Le segnalazioni di illeciti (whistleblowing) da parte dei lavoratori dipendenti privati nell’ambito della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti da reato di cui al D.lgs. 231/01 - Le misure di protezione ed il sistema sanzionatorio. AVV. MICHELE MUSCAS

1. Cenni generali sull’attuale contesto normativo.

In data 14 dicembre 2017 era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 179/17 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, con l’intento di riformare la materia del whistleblowing nel settore pubblico e in quello privato.

In particolare, questa normativa era intervenuta anche sul D.lgs. 231/01 (che come noto discpilna la c.d. responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai vertici aziendali o da coloro i quali siano soggetti ad etero-direzione) introducendo all’art. 6 un comma 2-bis (insieme ai commi 2-ter e 2-quater) e disponendo quindi che, in estrema sintesi, i modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG) dovessero prevedere uno o più canali tali da consentire ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti all’altrui direzione, di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il comma 2-ter prevedeva poi che il segnalante e l’organizzazione sindacale di riferimento potessero denunciare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le misure discriminatorie eventualmente adottate dall’ente; mentre il comma 2-quater sanciva in via espressa la nullità delle misure ritorsive o discriminatorie, inclusi il licenziamento e il mutamento di mansioni, assunte nei confronti del soggetto segnalante.

La normativa di di cui sopra è stata oggetto di un’ulterioriore e più organica riforma con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che ha, da un lato, riformulato il comma 2-bis D.lgs. 231/01 e, dall’altro, abrogato i commi 2-ter e 2-quater del medesimo testo normativo, appena citati ed introdotti dal legislatore del 2017.

In particolare, il nuovo comma 2-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 si limita a disporre che i modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG) debbano prevedere “ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

Mentre nel suo complesso la materia è oggi direttamente regolamentata dal citato D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 richiamato dal comma 2-bis, che è per l’appunto il decreto attuativo della citata direttiva UE a mezzo del quale è stata adottata una nuova disciplina di carattere generale riguardante la protezione delle persone che segnalano condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità degli enti per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo Gestionale previsto dal medesimo decreto.

 

2. Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo.

Sul versante soggettivo il D.lgs. 24/2023 disciplina quindi le misure di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di un ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, restando escluse quindi le rivendicazioni a caratttere individuale (art. 1 D.Lgs. n. 24/2023). Resta poi ferma la normativa interna ed europea in tema di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali (art. 1 D.Lgs. n. 24/2023).

Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 24/2023 prevedono che la rinnovata disciplina sul whistleblowing si applichi quindi agli enti privati:

  1. che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  2. che operano nei settori regolamentati a livello europeo e richiamati nell’apposito allegato al D.Lgs.  24/2023;
  3. che – diversi dai soggetti di cui al punto b) che precede – rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di 50 unità.

Quanto all’individuazione dei soggetti cui è rivolto il sistema di protezione in commento, il legislatore del 2023 ha optato per la definizione più ampia possibile e quindi – per quanto concerne il settore privato – comeprensiva (ai sensi dell’art. 3, co. 3 del D.Lgs. 24/2023):

  • dei lavoratori subordinati;
  • dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • dei lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • dei liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • dei volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • degli azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

A norma di quanto previsto dall’art. 3, co. 4, del D.lgs. 24/2023 la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione (in senso lato) avvenga:

  1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  2. durante il periodo di prova;
  3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

 

Le misure di protezione ex art. 3, co. 5, del D.lgs. 24/2023 si applicano inoltre anche:

  1. ai facilitatori (persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
  2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  4. agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Ad ulteriore tutela di questi soggetti si segnala che l’art. 19 del D.lgs. 24/2023 ha inoltre istituito un sistema di assistenza e consulenza gratuito prestato da enti del Terzo settore convenzionati con l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), il quale oltre ad essere deputato per la gestione del c.d. canale di segnalazione “esterna” di cui si dirà a breve, deve anche pubblicare sul proprio portale web tutte le inormazioni utili in materia ed adottare delle linee guida per la gestione delle segnalazioni di propria competenza (v. artt. 9 e 10 del D.lgs. 24/2023).

 

3. Tipologie di segnalazione – Generalità.

La segnalazione delle violazioni può essere effettuata in 4 forme.

A) Segnalazione “Interna”, vale dire quella presentata tramite il canale di segnalazione istituto nell’ambito dell’ente privato di riferimento ai sensi degli artt. 4 e ss. del D.lgs. 24/2023.

In dettaglio è previsto che nel settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (ovvero quelle territoriali o aziendali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero la sindacale unitaria), gli enti devono attivare propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Questo canale di gestione può essere anche condiviso tra soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249 unità.

La gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero deve affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato (art. 4, co. 2).

Quanto alla forma, le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale, in quest’ultimo caso attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (art. 4, co. 3).

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (art. 4, co. 6).

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 24/2023, il soggetto o l’ufficio competente devono poi:

  1. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  2. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
  3. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  4. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  5. mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. 24/2023. Se dotati di un proprio sito internet, queste informazioni devono essere pubblicate anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

B) Segnalazione “Esterna”, vale a dire la seconda forma di segnalazione e nel dettaglio quella presentata all’ANAC a norma degli artt. 6 e ss. del D.lgs. 24/2023 cui può ricorrersi:

  • se non è presente un canale di segnalazione interno all’ente di riferimento o, se presente, lo stesso non risulta attivo o conforme alla legge;
  • ovvero quando la segnalazione interna presentata non ha avuto seguito, quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
  • o, ancora quando la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

C) Divulgazione pubblica, ovvero le segnalazioni effettuate a norma dell’art. 15 del D.lgs. 24/2023 tramite la stampa o mezzi elettronici o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, esclusivamente se:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna;
  • ovvero se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • o, ancora, la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

D) Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, che rappresenta la quarta tipologia di segnalazione e rappresentata dalle ordinarie forme di denuncia dell’illecito rilevanti a norma del D.lgs. 24/2023 all’autorità giudiziaria o contabile.

 

4. Violazioni che possono essere oggetto di segnalazione o denuncia.

L’art. 2, co. 1, del D.lgs. 24/2023 definisce le «violazioni» che possono essere oggetto di segnalazione come tutti quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o, per quanto d’interesse, l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Sebbene il testo di legge non preveda l’obbligatorietà delle segnalazioni, è ormai prassi consolidata nel tempo che l’obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello adottato sia considerato come parte del più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

Anche per tale motivo, già in passato si riteneva che il corretto adempimento all’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potesse dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, come oggi confermato dall’introduzione normativa del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Fattosta che comunque, come anticipato, anche l’attuale normativa sul whistleblowing non prevede alcun obbligo di segnalazione, ma esclusivamente misure di protezione e sostegno per chi decide, liberamente, di effettuare una segnalazione.

 

5. Fatti di ritorsione e misure di protezione contro di essi.

Ad ulteriore presidio di tale tutela, la disciplina plasmata dal D.lgs. 24/2023  prevede che all’interno del sistema disciplinare del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) adottato dall’ente privato ai snesi del D.lgs. 231/01 debbano prevedersi sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, per ora intese in senso lato (art. 21, co. 2, del D.lgs. 24/2023 ) e che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni possa essere segnalata all’ANAC (ar. 19, co. 1, del D.lgs. 24/2023  ).

Il D.lgs. 24/2023 individua quindi tutta una serie di condotte vietate che in qualche modo possono integrare una fattispecie di «ritorsione», per tale dovendosi intendere (in termini generali ai sensi dell’art. 2) qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le misure di protezione sono poi applicabili – indipendentemente dai motivi intimi che hanno mosso il segnalante o denunciante – a patto che ricorrano le condizioni di cui all’art. 16 (la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all’art. 1 del D.lgs. 24/2023 ; la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.lgs. 24/2023).

Queste misure possono venir meno (la norma dispone che «non sono garantite»), salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (v. art. 20 del D.lgs. 24/2023), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in questi casi il segnalante o denunciante è soggetto a sanzione disciplinare.

Quanto previsto dall’art. 16 si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

L’art. 17 del D.lgs. 24/2023 elenca poi talune fattispecie che possono integrare fatti di ritorsione, ovvero:

  1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  5. le note di merito negative o le referenze negative;
  6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  13. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

 

In rapporto a queste possibili fattispecie ritorsive, l’art. 19, co. 3, del D.lgs. 24/2023 dispone poi perentoriamente che:

  • gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 (ergo gli atti presunti ritorsivi) sono nulli;
  • colui il quale sia stato licenziato a fini ritorsivi debba essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore;
  • l’autorità giudiziaria adita deve adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Con particolare riguardo ai licenziamenti, la disciplina transitoria di cui all’art. 24 del D.lgs. 24/2023, ha anche sostituito interamente l’art. 4 della  L. 15 giugno 1966 n. 604 il quale oggi prevede che, oltre alle altre causali già precedentemente normate (ragioni di credo politico o fede religiosa, appartenenza ad un sindacato e partecipazione ad attività sindacali), anche il «licenziamento […] conseguente all’esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019» sia nullo.

Sul punto, va segnalato che il legilatore del 2023 (nell’art. 17 citato) è intervenuto anche attraverso la predisposizione di un meccanismo agevolato di assolvimento dell’onere della prova altrimenti gravante sul segnalante nell'ambito di eventuali procedimenti (giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali) aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati, e ciò in particolare attraverso l’introduzione di un sistema di presunzioni in forza del quale:

  • (comma 2) si presume che i comportamenti vietati oggetto di accertamente siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, per cui l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere;
  • (comma 3) in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria da parte di un soggetto segnalante (o assimilato ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 24/2023), nel caso in cui questi abbia dimostrato di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

I soggetti tutelati dalla normativa in commento possono inoltre comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Ed in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza e della cui collaborazione lo stesso ANAC può servirsi al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni (art. 19, co. 1 e 2 del D.lgs. 24/2023).

Gli stessi soggetti e gli enti coinvolti, a determinate condizioni enucleate dall’art. 20, non sono inoltre punibili, ed è esclusa ogni altra forma di responsabilità civile o ammnistrativa, se rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello concernente informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, sussistevano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni era necessaria per svelare la violazione, sempre che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata ai sensi dell'art. 16 (v. supra).

Il sistema di tutele, salvo quanto sarà detto infra, si chiude (all’art. 22) prevedendo infine che ogni rinuncia e transazione che abbia ad oggetto diritti o tutele previste dal dal D.lgs. 24/2023 debba essere formalizzata nelle c.d. “sedi protetta”, ovvero ai sensi dell’art. 2113, co. 4, c.c.

 

6. Tutela della riservatezza del segnalante.

Tutte le segnalazioni ricevute dai soggetti o uffici competenti devono essere trattate in maniera riservata nei limiti e per quanto consentito dalle specifiche circostanze ed ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 24/2023.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (art. 12, co. 2).

L’identità del segnalante è poi tutelata in specifiche sedi giudiziarie ed infatti, nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (art. 12, co. 3); mentre nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (art. 12, co. 4).

L’identità del segnalante è anche tutelata in ambito stragiudiziale ed in particolare nell'ambito del procedimento disciplinare, ove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Mentre qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità (art. 12, co. 5).

È sempre dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di rivelazione di cui sopra (art. 12, co. 5, secondo periodo), nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta (art. 12, co. 6).

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, devono tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (art. 12, co. 7).

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 12, co. 8).

Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti (art. 12, co. 9).

 

7. Sanzioni amministrative pecuniarie.

L’art. 21 del D.lgs. 24/2023 prevede infine che fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC possa applicare al responsabile di una violazione del sistema di tutela del whistleblowing, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta fatti di ostacolo (anche tentato) alle segnalazioni o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
  2. da 10.000 a 50.000 euro per la mancata istituzione dei canali di segnalazione, per la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché per il mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  3. da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La suddetta norma prevede inoltre che nel settore privato queste violazioni debbano assumere rilevanza disciplinare interna.

 

8. Archiviazione della documentazione e tutela della privacy.

Il soggetto o l’ufficio deputato cura l’archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle segnalazioni al fine di garantire la tracciabilità e la riservatezza delle segnalazioni a norma degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24/2023.

La documentazione inerente alle segnalazioni deve essere conservata per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione di cui all’art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Qualora all’ interno della segnalazione fossero presenti dati personali e sensibili (ivi inclusi quelli relativi all’ identità della persona segnalante o del facilitatore), gli stessi dovranno essere trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e cautele adottate dalla Società nel rispetto della normativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003.