Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 gennaio - 14 febbraio 2013, n. 7443 (M. SCROCCU)

Il treno travolge l’operaio a causa di un’errata segnalazione del passaggio di una motrice. Sono tutti responsabili, sia appaltatori che committenti.


Il caso – Un operaio, che stava eseguendo lavori di manutenzione all’interno della stazione ferroviaria sul cordolo della banchina per la salita e la discesa dei passeggeri, veniva travolto e ucciso dalla motrice di un treno in transito.
Il Tribunale di Milano aveva condannato alla pena della reclusione, riconoscendoli responsabili in concorso tra loro di omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dirigente del servizio gestione impianti fissi nonché responsabile dei lavori e della sicurezza dei lavoratori e il responsabile dell'unità organizzativa logistica della società committente; il legale rappresentante e il responsabile della sicurezza dei lavoratori dell’impresa appaltatrice; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nominato su incarico della committente.
Ai cinque imputati è stata contestata, tra le altre, l’adozione di un sistema inadeguato di liberazione dei binari; la mancata determinazione dei tempi di sicurezza legati all’avvistamento dei treni; il mancato affiancamento, all’unico agente avvistatore, di altri colleghi destinati ad avvisare i colleghi impegnati nella manutenzione delle banchine dell’arrivo di treni in transito; l'omessa specificazione delle concrete modalità di comportamento da osservare da parte dei diversi lavoratori in caso di arrivo dei treni.
La Corte d'appello di Milano riformava parzialmente la sentenza di primo grado con riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati, disponendo una complessiva mitigazione dello stesso e confermando, per il resto, la sentenza di primo grado.
Tutti gli imputati proponevano ricorso per cassazione censurando la sentenza d’appello per violazione della legge penale sostanziale e processuale nonché per vizio di motivazione.
 
La decisione.
- La figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è superata dal T.U. sicurezza sul lavoro.
La Suprema Corte aderisce alla giurisprudenza consolidata e rigetta l’obiezione della difesa sulla rilevanza della modificazione legislativa relativa ai compiti del coordinatore della sicurezza in esecuzione. Tale figura, introdotta dall’art. 5, d.lgs. n. 626/1994, vigente al momento dei fatti, mantiene il suo compito di raccordare le figure preposte alla progettazione dei lavori con le maestranze nel cantiere anche all’interno della legislazione attuale, contenuta nel T.U. d.lgs. n. 81/2008. Si tratta di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma si affiancano a queste per realizzare, attraverso una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia per la sicurezza dei lavoratori. Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori spettano, dunque, non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma anche quelli riguardanti la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza.  La natura di tale rapporto, che si manifesta nella quotidianità attraverso relazioni continue tra i responsabili, non può che portare al concorso di responsabilità.
 
- La posizione di garanzia del committente si estende all’appaltatore.
L'obbligo del responsabile della sicurezza della stazione appaltante di procedere alla determinazione dei rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro e all'attività lavorativa comporta una posizione di garanzia e di controllo anche in ordine all'integrità fisica dei lavoratori dell'impresa appaltatrice. La normativa sulla sicurezza, infatti, non può essere influenzata da formalistiche ripartizioni di competenze e responsabilità ma deve essere ispirata alla tutela concreta dell’incolumità dei lavoratori.
 
- Previsione di plurimi sistemi di segnalazione per lo stesso pericolo. Nel caso di specie, la vittima stava realizzando delle opere di manutenzione sui cordoli in cemento che costeggiano i binari. Il piano di sicurezza prevedeva un sistema di sorveglianza con la presenza costante di un operaio con il compito di avvisare i colleghi dell’arrivo di macchine in movimento sui binari. Secondo la Cassazione, la presenza di un solo sorvegliante per cantiere, data anche l’estensione delle banchine e il fatto che sulle stesse operavano più lavoratori, non era sufficiente. Dovevano esservi più responsabili incaricati della sorveglianza in modo da tenere sotto controllo tutta l’estensione del cantiere. Né si poteva fare affidamento sulla segnalazione acustica, strumento inefficace quando chi è in pericolo utilizza strumenti di lavoro rumorosi. La Cassazione, quindi, ribadisce il principio secondo cui le condizioni di lavoro vanno verificate in concreto ai fini della valutazione della congruità delle misure di sicurezza adottate. (M.SCROCCU)