La nuova procedura di pignoramento presso terzi a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2013 (M. MUSCAS)

Con l’approvazione della l. 24 dicembre 2012 n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, sono state modificate alcune disposizioni del codice di procedura civile relative al procedimento di pignoramento presso terzi, applicabili per tutte le esecuzioni promosse con decorrenza dal 1 gennaio 2013. L’intento del legislatore, assolutamente corretto sul versante dell’economia processuale, pare fin troppo chiaro: ridurre l’immensa mole di giudizi a cognizione piena volti all’accertamento dell’obbligo del terzo.


Queste, in sintesi, le principali novità.
1. Pignoramento di crediti derivanti da rapporto di lavoro.Nell’ipotesi in cui oggetto del pignoramento siano crediti derivanti da rapporto di lavoro, qualora il terzo non compaia all’udienza prefissata, a norma dell’art. 548, co. 1, c.p.c. il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e della successiva esecuzione, sicché il Giudice, provvedendo a norma degli articoli 552 o 553 c.p.c., disporrà l’assegnazione automatica del credito in favore del procedente.
2. Pignoramento di crediti diversi da quelli derivanti da rapporti di lavoro.In tutti i casi in cui oggetto del pignoramento siano crediti diversi da quelli derivanti da rapporti di lavoro ed all’udienza di comparizione il creditore affermi di non aver ricevuto la dichiarazione (positiva o negativa che sia) del terzo, il Giudice ai sensi del nuovo art. 548, co. 2 e 3, c.p.c. fisserà un’udienza successiva – con ordinanza da notificarsi allo stesso terzo almeno dieci giorni prima – in esito alla quale, in caso di ulteriore mancata comparizione del terzo, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore procedente, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e della successiva esecuzione, sicché il Giudice, provvedendo a norma degli articoli 552 o 553 c.p.c., disporrà l’assegnazione automatica del credito in favore del procedente.
3. Contestazioni sulla dichiarazione del terzo. Nel caso in cui sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, queste saranno risolte dal Giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617c.p.c. che avrà effetto ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
4. Posta elettronica certificata.Il nuovo art. 543, co. 2, n. 3 c.p.c., infine, prevede espressamente che il creditore procedentedebba indicare il proprio indirizzo PEC nell’atto di pignoramento presso terzi e che, a sua volta, il terzo ai sensi degli artt.  543, co. 2, n. 4 e 547, co. 1, c.p.c. possa inviare la propria dichiarazione anche attraverso tale forma di comunicazione telematica (M. MUSCAS)