Non viola lo Statuto dei Lavoratori il datore di lavoro che istalli impianti di ripresa audiovisiva in direzione delle postazioni di lavoro con il preventivo consenso di tutti i dipendenti. (M. MUSCAS)

Cass. Pen. Sez. III, 11 giugno 2012 n. 22611. Non integra il reato previsto dagli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), la condotta del datore di lavoro che istalli impianti di ripresa audiovisiva in direzione delle postazioni di lavoro dei propri dipendenti quando, pur in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con le commissioni interne e persino in mancanza di un’autorizzazione promanante dall'Ispettorato del lavoro, sussista il preventivo consenso scritto della totalità dei prestatori di lavoro.


Il caso– La ricorrente è stata giudicata responsabile della violazione degli artt. 4 e 38 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) per avere, in qualità di legale rappresentante dell’impresa datrice di lavoro, fatto installare un sistema di videosorveglianza composta da quattro telecamere, due delle quali inquadranti direttamente postazioni di lavoro fisse occupate da dipendenti.
Avverso tale decisione, l’imputata, tramite difensore, ha proposto appello – convertito in ricorso dalla Corte d’appello – deducendo, per quanto d’interesse ai nostri fini, l’insussistenza della fattispecie criminosa contestata, sia nel suo elemento oggettivo che in quello soggettivo.
 
La decisione– La Suprema Corte prende le mosse dall’inquadramento della fattispecie secondo il paradigma normativo di cui all’art. 4 della l. 20 maggio 1970 n. 300 che, come noto, vieta l’impiego di impianti di controllo in ambito lavorativo in assenza di un «accordo con le rappresentanze sindacati aziendali, oppure, in mancanza di queste con la commissione interna».
Detto ciò, la Cassazione rileva come nel caso di specie il datore di lavoro aveva previamente acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione, da parte loro, di un documento ad hoc e pertanto, pur non trattandosi né di un’autorizzazione della RSU, né di quella di una «commissione interna», se è vero che la logica vuole che il più contenga il meno, non può essere negata validità esimente ad un consenso chiaro, espresso e validamente prestato da parte di tutti i titolari del bene giuridico protetto, si da escludere l’integrazione del reato.
Invero, la finalità che la norma intende perseguire è quella di tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro, sicché se tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria di tipo rappresentativo (quali la RSU o la commissione interna), a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti.
Pertanto, nell’annullare la sentenza di merito, la Corte di Cassazione ha ritenuto non integrante gli estremi del reato previsto dagli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la condotta del datore di lavoro che abbia istallato impianti di ripresa audiovisiva in direzione delle postazioni di lavoro dei propri dipendenti quando, pur in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna e persino in mancanza di un’autorizzazione promanante dall'Ispettorato del lavoro, sussista il preventivo consenso scritto della totalità dei prestatori di lavoro (M. MUSCAS).