La Cassazione esclude la ricorrenza di una violazione da parte del datore di lavoro del divieto di sottoporre i lavoratori a controlli a distanza nell’ipotesi in cui l’accertamento, comunque attivato successivamente all’emersione di indizi a carico del lavoratore tali da raccomandare l’avvio di un’indagine interna, sia diretto ad accertare eventuali condotte lesive di beni e/o diritti del esulanti dallo stretto ambito del rapporto di lavoro, quali per esempio il patrimonio e l'immagine aziendale. (M. MUSCAS)

Cass. Civ. Sez. Lav., 13 dicembre 2011 – 23 febbraio 2012 n. 2722. Il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, così come previsto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), trova applicazione anche con riferimento ai c.d. controlli difensivi soltanto quando questi siano diretti a verificare l'esatto adempimento, da parte del dipendente, delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro; al contrario, il medesimo divieto non trova applicazione in tutte quelle ipotesi in cui i c.d. controlli difensivi siano posti in essere da parte del datore di lavoro al fine di accertare eventuali condotte lesive di beni e/o diritti esulanti dallo stretto ambito del rapporto di lavoro, quali per esempio il patrimonio e l'immagine aziendale, la cui tutela è svincolata dai limiti e dalle garanzie procedurali di cui al citato art. 4 dello Statuto dei lavoratori.


Il caso– Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa in quanto accusato di aver divulgato, a mezzo di messaggi di posta elettronica diretti a terzi estranei, notizie riservate e concernenti un cliente dell’istituto di credito di cui era dipendente, oltre che di aver posto in essere, grazie alle notizie in questione, operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggio.
Il lavoratore proponeva ricorso al Giudice del Lavoro di Brescia adducendo l’illegittimità del licenziamento intimatogli poiché fondato su una prova raccolta in violazione del divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Il Tribunale rigettava la domanda.
A seguito del gravame proposto dal soccombente, con sentenza del 13 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Brescia confermava integralmente le statuizioni del primo giudice, ritenendo non contrastante con l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori il controllo della casella di posta elettronica aziendale in uso al dipendente, in quanto diretto ad accertare ex post una condotta attuata in violazione degli obblighi fondamentali di fedeltà e riservatezza in contrasto con gli interessi del datore di lavoro.
Il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento dell’anzidetta sentenza d’Appello: questi, tra gli altri motivi, denunziava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, anche in relazione all’art. 8 della CEDU e dell’art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto il licenziamento si sarebbe fondato su di una prova raccolta a seguito di un illegittimo accesso alla propria casella di posta elettronica aziendale in assenza di previo accordo con le r.s.a. e/o dell’autorizzazione del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.
 
La decisione– Nel definire la questione sottoposta al suo vaglio, la Suprema Corte ha ritenuto necessario procedere ad una preventiva enucleazione della ratio e dell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, norma che – in via generale – vieta l’utilizzo di apparecchiature di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, subordinando ad un accordo con le r.s.a., ovvero a specifiche direttive dettate dall’ispettorato del lavoro, l’istallazione di quei congegni resi necessari da esigenze organizzative e/o produttive da cui possa indirettamente derivare una possibilità di controllo dell’attività dei dipendenti.
Quanto alla ratio ispiratrice, secondo la Cassazione la norma in commento farebbe parte di quella complessa regolamentazione tesa a contenere in vario modo le manifestazioni del potere direttivo del datore di lavoro: in particolare, richiamandosi alla Relazione Ministeriale, il Collegio sottolinea come attraverso la disposizione di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori si sia voluto porre un freno all’esasperato uso di tecnologie che, pur potendo soddisfare svariate esigenze aziendali di tipo organizzativo e/o produttivo, attraverso un controllo continuo ed anelastico dell’attività dei lavoratori, possono ledere la loro dignità eliminando ogni zona di riservatezza ed autonomia nello svolgimento della prestazione.
Pertanto, anche la pur insopprimibile esigenza di evitare il compimento di illeciti contrattuali da parte dei dipendenti non può assumere una portata tale da giustificare i c.d. controlli difensivi tesi a verificare sistematicamente – ed indipendentemente dalla sussistenza del benché minimo indizio di colpevolezza – l’esatto adempimento, da parte dei lavoratori, delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro (si pensi all’istallazione di programmi informatici che consentano il monitoraggio continuo della posta elettronica in entrata ed in uscita dalle caselle di posta elettronica affidate in uso ai dipendenti, ovvero il controllo del numero e del tipo di accessi internet effettuati dal dipendente durante l’orario lavorativo).
Diversamentedovrebbe ragionarsi rispetto a quei controlli a distanza volti ad accertare l’eventuale compimento di condotte lesive di beni e/o diritti esulanti dallo stretto ambito del rapporto di lavoro, quali per esempio il patrimonio e l'immagine aziendale. Infatti, secondo la Cassazione tali fattispecie (tutela del patrimonio e dell’immagine aziendale) resterebbero escluse dal campo di applicazione dell’ art. 4 citato e soprattutto nelle ipotesi in cui – come nel caso sottoposto al suo scrutinio – il datore di lavoro compia i suoi accertamenti ex post (ovvero dopo l’attuazione del comportamento addossato al dipendente), soltanto a seguito dell’emersione di elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di un’indagine interna, il tutto a prescindere dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa ma al fine di accertare la perpetrazione di eventuali illeciti esulanti dallo stretto ambito delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro.
Pertanto, nel confermare la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il licenziamento impugnato si fondasse su prove legittimamente acquisite dal datore di lavoro, poiché il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, così come previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, non trova applicazione in tutte quelle ipotesi in cui i c.d. controlli difensivi siano posti in essere a seguito dell’emersione di elementi di fatto a carico del dipendente tali da raccomandare l’avvio di un’indagine interna, al fine di accertare eventuali condotte lesive di beni e/o diritti esulanti dallo stretto ambito del rapporto di lavoro, quali per esempio il patrimonio e l'immagine aziendale, la cui tutela resta svincolata dai limiti e dalle garanzie procedurali di cui al citato art. 4.(M. MUSCAS).