Corte di Cassazione, II sezione penale, sentenza 20 dicembre 2011 – 1 febbraio 2012, n. 4290. Commette un'estorsione il datore di lavoro che abbassa il livello dei diritti del lavoratore costringendolo ad accettare il contratto sotto la minaccia del licenziamento o della mancata assunzione.(M.SCROCCU)

Il caso – Il Tribunale di Caltanissetta aveva applicato, nei confronti di un datore di lavoro indagato per estorsione ai danni dei lavoratori della propria azienda, la misura degli arresti domiciliari. L’imprenditore aveva costretto gli operai assunti dalla sua impresa ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate. La retribuzione, infatti, formalmente identica a quella prevista dai contratti collettivi nazionali, era corrisposta mediante assegno ai lavoratori i quali, sotto la minaccia del licenziamento e della mancata assunzione, erano obbligati, poi, a restituire la differenza brevi manu e in contanti. L’imprenditore, inoltre, s’impegnava a “far soffrire” quei lavoratori che avessero deciso di ribellarsi, facendo loro attorno “terra bruciata” intervenendo con gli altri industriali. Un "impegno" messo in atto, come risultava dalle intercettazioni telefoniche.
L’indagato proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza per violazione dell’art. 629 c.p. e dell’art. 275 c.p.p.. Secondo la tesi difensiva, in nessuna delle condotte contestate erano ravvisabili gli estremi della minaccia. Nella fattispecie sarebbe stata ravvisabile, al più, una violazione della normativa lavoristica in materia di trattamento retributivo inferiore. Inoltre, il pericolo di reiterazione del reato si sarebbe potuto validamente e radicalmente eliminare attraverso una misura meno afflittiva.
 
La decisione– I Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generali condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi (Cass. 36642/2007 Rv. 238918 – Cass. 16656/2010 Rv. 247350 – Cass. 656/2009 Rv. 246046 – Cass. 48868/2009).
La Corte, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle concordi dichiarazioni rese dai dipendenti e delle numerose intercettazioni telefoniche, ha richiamato la pacifica giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità della minaccia, anche se larvata o implicita, rilevando come la stessa, nel caso concreto, venisse rivolta sistematicamente al momento dei colloqui di assunzione e consistesse nella mancata assunzione o nel successivo licenziamento di chi avesse osato rifiutare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati.
Non è possibile, per la Suprema Corte, sostenere la tesi difensiva della semplice violazione di norma lavoristica proprio in ragione delle modalità con cui veniva corrisposto il salario (firma della quietanza per una somma superiore della quale, poi, il lavoratore doveva restituire la differenza in contanti, pena la mancata assunzione o il licenziamento). Se davvero la pattuizione fosse stata “libera”, come sostenuto dal ricorrente, non si spiega per quale motivo la stessa dovesse essere tenuta nascosta con un sistema o, per usare le parole della stessa Cassazione, “marchingegno” così complesso. In tal modo, l’indagato si assicurava che i dipendenti lavorassero per lui sottopagati e si tutelava dalle eventuali azioni civilistiche degli stessi (con il meccanismo della quietanza), ottenendo un ingiusto profitto.
La Corte di Cassazione, infine, ha ritenuto congrua, logica ed adeguata la motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. Misure meno afflittive, infatti, non sarebbero state idonee a impedire all’indagato di intervenire su soggetti riconducibili alla sua presente o passata organizzazione aziendale. Pertanto, ha concluso la Corte, nessun dubbio che nella situazione analizzata gli arresti domiciliari fossero la sola misura sufficiente, in relazione ai fatti e alla situazione ambientale e aziendale, a tutelare le esigenze cautelari. (M. SCROCCU)