Cass. Civ. Sez. Lav. 19 gennaio 2012 n. 755. Non integra una ragione inerente l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva idonea a giustificare un licenziamento ai sensi dell’art. 3 della l. 15 luglio 1966 n. 604, l’impossibilità sopravvenuta dell’impresa di far fronte ai notevoli costi derivanti dalla presenza in servizio di un lavoratore subordinato quando, in assenza di significative variazioni all’organizzazione produttiva, lo stesso servizio precedentemente assegnato al dipendente venga affidato ad un collaboratore a progetto assunto appena una settimana prima del licenziamento.
Il caso – Una lavoratrice veniva licenziata dal proprio datore di lavoro a causa dell’impossibilità sopravvenuta dell’impresa di far fronte ai notevoli costi derivanti dalla sua presenza in servizio. La lavoratrice impugnava l’atto di recesso datoriale assumendo l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo dedotto dall’imprenditore e domandava, pertanto, l’applicazione della tutela reale. Nel corso dell’istruttoria di primo grado emergeva: a) l’insussistenza di un’effettiva cessazione del servizio originariamente affidato alla lavoratrice licenziata; b) l’assenza di significative variazioni nell’organizzazione produttiva; c) la modesta riduzione degli orari di lavoro; d) l’immediata sostituzione della dipendente – nelle medesime mansioni – con un altro lavoratore legato all’impresa da un co.co.pro. stipulato appena una settimana prima dell’impugnato licenziamento.
Il Tribunale accoglieva il ricorso della lavoratrice riconoscendo l’illegittimità del licenziamento: si motivava il tutto sull’assunto che la sola riduzione degli orari di lavoro, in mancanza di prova della cessazione del servizio nonché dell’impossibilità di adempiere all’obbligo di repechage, non poteva essere considerata una circostanza idonea a giustificare la soppressione del posto che, infatti, era stato immediatamente affidato ad un neo-assunto collaboratore a progetto. Il Giudice di prime cure, quindi, condannava la società convenuta alla reintegra della dipendente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
A seguito del gravame proposto dalla soccombente, con sentenza del 30 ottobre 2008, la Corte d’Appello di Torino confermava integralmente le statuizioni del primo giudice, ritenendo il licenziamento non conforme alla disposizione di cui all’art. 3 della l. 15 luglio 1966 n. 604 che legittima il licenziamento soltanto quando sia giustificato da «ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
Il datore di lavoro proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento dell’anzidetta sentenza d’Appello: questi, tra gli altri motivi, denunziava la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della l. 15 luglio 1966 n. 604 in quanto, a suo dire, il Giudice del gravame non si sarebbe limitato a verificare l’esistenza del riassetto organizzativo dedotto, ma avrebbe valutato ingiustificatamente il merito della scelta imprenditoriale.
La decisione – La sentenza in commento non si occupa espressamente della possibile inclusione nell’alveo del giustificato motivo oggettivo di recesso della specifica motivazione addotta dal datore di lavoro, limitandosi ad osservare – in conformità al proprio ruolo istituzionale di giudice di legittimità – come il giudice di merito abbia motivato in maniera convincente sul punto dell’insussistenza di un giustificato motivo oggettivo.
Nell’esaminare il caso sottoposto alla sua attenzione, la Suprema Corte antepone a ad ogni altro giudizio l’individuazione del reale thema decidendum (in realtà parzialmente modificato dalla società ricorrente) che, infatti, viene circoscritto alla verifica dell’effettività delle ragioni addotte dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento. Si trattava cioè di verificare se sussistesse o meno la dedotta impossibilità dell’impresa di far fronte ai notevoli costi derivanti dalla presenza in servizio della lavoratrice e di stabilire se questa incapacità finanziaria potesse integrare, alla luce del disposto dell’art. 3 della l. 15 luglio 1966 n. 604, una circostanza tale da legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nella specie, la Cassazione ha ritenuto che la lavoratrice licenziata non poteva essere considerata in eccesso rispetto all’assetto occupazionale che prima, all’opposto, risultava idoneo a sostenere il servizio affidatole. Infatti, a differenza del collaboratore a progetto assunto nelle medesime mansioni soltanto una settimana prima del licenziamento oggetto d’impugnativa, la lavoratrice subordinata faceva già parte di quello stesso assetto organizzativo aziendale e perciò l’assunzione del collaboratore a progetto, pur formalmente antecedente al licenziamento, non poteva che essere considerata come inequivocabilmente volta all’illegittima sostituzione della stessa dipendente.
Pertanto, nel confermare la sentenza della Corte d’Appello di Torino, la cui decisione è stata considerata immune da vizi di sorta, la Corte di Cassazione ha ritenuto che alla luce del quadro istruttorio emerso in corso di causa la motivazione addotta dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento non corrispondesse alla realtà. Ad ogni modo, tra le righe della decisione si fa strada – seppur non esplicitata come principio di diritto fondante la decisione, ma solo come tratto sintomatico – l’idea per cui non possa integrare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della l. 15 luglio 1966 n. 604, la dedotta impossibilità dell’impresa di far fronte ai costi derivanti dalla presenza in servizio di un lavoratore subordinato ogniqualvolta – in assenza di significative variazioni all’organizzazione produttiva ma soltanto di una modestissima riduzione dell’orario di lavoro – gli stessi compiti prima assegnati al dipendente licenziato vengano affidati ad un collaboratore a progetto assunto soltanto alcuni giorni prima del recesso datoriale. Pare perciò che sia i Giudici di merito, sia quelli di legittimità, abbiano intravisto nella condotta del datore di lavoro il fraudolento intento di rimpiazzare il lavoratore subordinato con il collaboratore a progetto – da brevissimo tempo immesso in organico, per giunta nelle medesime mansioni del dipendente licenziato – al solo fine d’una contrazione del costo del lavoro, e ciò pur in assenza di una significativa riduzione del lavoro appaltato. (M. MUSCAS).