Il parlamento ha recentemente approvato le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2012” (l. 12 novembre 2011 n. 183).
Queste, in sintesi, le principali novità nel rito civile.
1. Riduzione del contenzioso civile.Nell’estremo tentativo di contrarre l’immensa mole dei processi civili pendenti di fronte alla Corte di Cassazione (nei procedimenti di legittimità aventi per oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate prima della entrata in vigore della l. 18 giugno 2009 n. 69) ed alle Corti d’Appello (nei giudizi d’impugnazione promossi oltre due anni prima dall’entrata in vigore della legge di stabilità), attraverso una norma di naturastraordinaria, con l’art. 26 della l. 12 novembre 2011 n. 183 si è previsto una tantum che le Cancellerie debbano avvisare tutte le parti costituite dell’onere di presentare un’istanza attraverso la quale manifestare la persistenza d’un interesse alla trattazione del processo. L’istanza in questione dovrà essere sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito il mandato al difensore ed essere depositata entro il termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione della cancelleria (per l’effettuazione della quale non è stato invece fissato un termine!), pena l’estinzione del processo da pronunciarsi con decreto dal Presidente del collegio giudicante.
La norma presenta alcune criticità, che comunque prescindono dal prevedibile effetto collaterale dell’eccessivo congestionamento dell’attività delle Cancellerie onerate dell’effettuazione delle comunicazioni di rito: 1) in primo luogo, è ragionevole ritenere che qualora la comunicazione dell’avviso di cancelleria non sia effettuata, non possa sorgere alcun onere in capo alle parti di depositare l’istanza de quo; 2) inoltre, il legislatore non ha avuto la contezza di specificare quale sia la parte onerata della manifestazione d’interesse alla prosecuzione del processo, ma ha previsto genericamente che l’istanza di trattazione debba provenire da almeno una delle parti costituite e quindi, paradossalmente, anche dalla sola parte destinataria del gravame, la quale nella maggiore delle ipotesi (salvo abbia proposto domande) non avrà alcun interesse a che la sentenza venga riformata e che quindi l’impugnazione giunga a conclusione, se non per ottenere una statuizione favorevole in tema di spese di soccombenza per il caso di rigetto del gravame. In quest’ultimo caso, a parer dello scrivente, l’eventuale deposito dell’istanza da chi sia stato mero destinatario dell’impugnazione, limitandosi a resistere al gravame senza proporre domanda alcuna, dovrebbe essere considerato tanquam non esset senza pregiudicare la declaratoria di estinzione.
2. (segue) Riduzione del contenzioso civile.Sul solco deflattivo, invece, con l’art. 27 della l. 12 novembre 2011 n. 183 sono stati inseriti due nuovi commi – dal tenore sostanzialmente identico – rispettivamente agli artt. 283 e431 c.p.c., con i quali si è voluto attribuire al Giudice d’appello la facoltà di condannare la parte che proponga un’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che si riveli inammissibile o manifestatamente infondata, ad una pena pecuniaria non inferiore ad € 250 e non superiore ad € 10.000 (chiaramente in favore dell’amministrazione della giustizia e non della controparte). Questa cornice edittale, forse eccessivamente ampia, potrebbe tuttavia consentire al Giudice di commisurare la sanzione a tutta una serie di concorrenti circostanze, quali: 1) il valore della causa; 2) l’importanza e la complessità della controversia; 3) il grado di prevedibilità da parte dell’istante dell’infondatezza e/o inammissibilità dell’istanza d’inibitoria.
È facile prevedere che la misura de quo costituirà un importante deterrente non solo contro la proposizione della specifica istanza di sospensiva, ma anche dello stesso appello, spesso esclusivamente volto a tentare la sorte della sospensiva per contrapporla alle azioni esecutive fondate sulla sentenza di primo grado.
L’ordinanza con cui il Giudice d’appello deciderà sull’inibitoria non sarà impugnabile, ma sarà soltanto revocabile con la sentenza che definisce il gravame qualora l’impugnazione risulti in tutto o in parte fondata.
3. (segue) Riduzione del contenzioso civile. Vengono espressamente dichiarate inappellabili le sentenze che definiscono i giudizi in materia di invalidità civile, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, controversie che ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c. introdotto con D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla l. 15 luglio 2011 n. 111 dovranno essere obbligatoriamente precedute da un accertamento tecnico preventivo.
4. Trattazione orale in appello. Il Giudice d’appello potrà discrezionalmente disporre la trattazione orale della controversia a norma dell’art. 281-sexies del c.p.c. (disposizione fino ad oggi applicabile esclusivamente nel rito di fronte al Tribunale in composizione monocratica) e, dopo aver fatto precisare le conclusioni, potrà ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un udienza successiva, pronunciando sentenza al termine della discussione e dando contestualmente lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Inoltre, ferma la collegialità della trattazione in appello, il Presidente potrà delegare uno dei componenti del collegio per l'assunzione dei mezzi istruttori.
5. Posta elettronica certificata. Se fino ad oggi era possibile effettuare le comunicazioni telematiche solo a condizione che il difensore avesse espressamente indicato negli atti di causa il proprio indirizzo di posta elettronica certificate presso cui eseguirle, così manifestando la disponibilità ad accettare questa forma di comunicazione degli atti, d’ora in avanti, fermo l’obbligo – anch’esso di recente introduzione – di dichiarare il proprio recapito PEC pena l’aumento della metà del contributo unificato, in linea di principio, sarà possibile procedere a tutte le comunicazioni all’avvocato all’indirizzo PEC che questi abbia comunicato al proprio ordine di appartenenza.
Tuttavia, a dispetto di quanto appena 4 mesi fa era stato disposto con la manovra d’agosto, le comunicazioni a mezzo PEC non saranno più obbligatorie ma torneranno ad essere utilizzabili, a discrezione degli uffici, in via alternativa al più tradizionale biglietto di cancelleria. Soltanto quando non sarà possibile procedere nelle forme testé indicate, le Cancellerie potranno trasmettere le comunicazioni a mezzo fax o mediante rimessione degli atti agli ufficiali giudiziari per la notifica.
Infine, è stata integrata la l. 21 gennaio 1994 n. 53 che consente agli avvocati l’esecuzione dell’attività di notifica: ebbene, in forza delle nuova disciplina, gli avvocati oltre a poter continuare a compiere le notifiche a mezzo del servizio postale secondo le norme vigenti, avranno altresì la possibilità di effettuarle tramite posta elettronica certificata.
6. Entrata in vigore.Va detto che nelle materie sopra evidenziate la legge di stabilità non detta alcuna regola in merito alla disciplina transitoria, ma specifica solamente che le novelle al codice di procedura civile entreranno in vigore decorsi 30 giorni dal 01.01.2012 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), ovvero dal 31.01.2012. (M. MUSCAS)
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