Cass. pen. Sez. Un. n. 37954 del 25.05.2011 (dep. 20.10.2011). Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro cha ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore, e da questo ceduta al terzo.
Il caso – L’amministratore di una società è condannato in primo grado per appropriazione indebita per aver omesso di versare a un istituto finanziario, cui un dipendente della società aveva ceduto una quota della propria retribuzione con atto negoziale notificato e accettato dal debitore, le somme di denaro trattenute a tal fine.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite Li Calzi, Sez. U. n. 1327 del 27.10.2004, in cui veniva affermato il principio secondo cui il denaro trattenuto dal datore di lavoro sui compensi del dipendente in quanto“destinato a terziavari o titolo (per legge, per contratto collettivo, o per ogni altro atto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore)”, rimane sempre nel patrimonio del datore di lavoro, confuso con tutti gli altri diritti e beni che lo compongono, non integrando perciò il presupposto dell’ “altruità” dei beni su cui si fonda la condanna per appropriazione indebita. La seconda Sezione penale, cui il ricorso veniva assegnato, ha investito le Sezioni Unite, rilevando il permanere, anche dopo la sentenza Li Calzi, di un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici.
La decisione- I Giudici di Piazza Cavour, dopo un’approfondita analisi dell’evoluzione e dei contrasti giurisprudenziali sulla questione di diritto proposta, hanno ripercorso le argomentazioni e le conclusioni cui erano già pervenute le precedenti Sezioni Unite con la sentenza Li Calzi. Il Collegio ha ritenuto di non discostarsi dagli approdi raggiunti con la precedente pronuncia delle Sezioni Unite, nonostante la stessa vertesse sul differente caso dell’omesso versamento delle trattenute destinate alla Cassa edile, considerando applicabili gli stessi principi.
La cessione negoziale oggetto del caso in esame, infatti, riguardava una quota della retribuzione che “pacificamente eccede i limiti della quota impignorabile, insequestrabile e incedibile, quindi indisponibile o intangibile, della retribuzione”; inoltre, la cessione era stata effettuata dal dipendente all’istituto di credito contestualmente all’anticipazione da parte di questo di una somma per il pagamento di un suo debito, comportando con ciò il trasferimento della titolarità del credito ceduto all’istituto finanziatore.
Non è possibile, pertanto, distinguere l’omesso pagamento al cessionario della quota di stipendio trattenuta sulla retribuzione dall’omesso pagamento integrale o parziale della retribuzione al lavoratore stesso: la somma corrispondente alla retribuzione dovuta, mai uscita e separata dal patrimonio del datore di lavoro, non può essere considerata come già appartenente al patrimonio del lavoratore, e non può, dunque, essere considerata estranea al patrimonio del datore di lavoro, cui non può dunque attribuirsi una posizione di mero detentore.
Il vero problema interpretativo risolto dalla sentenza Li Calzi, osservano le Sezioni Unite del 2011, attiene all’individuazione della portata normativa del termine “altrui” impiegato dall’art. 646 c.p. La sentenza sottolinea come l’ampliamento della nozione di altruità non possa consentire “di ricondurre ad essa qualsivoglia diritto di credito, fosse anche liquido ed esigibile”. Allo stesso modo, quindi, non può considerarsi costitutiva di appropriazione indebita ogni condotta d’inadempimento di un’obbligazione che veda come prestazione, seppure vincolata, la dazione a un terzo di una somma di denaro. L’inadempimento di una mera obbligazione, infatti, è già sanzionato dall’art. 641 c.p. esclusivamente nell’ipotesi in cui essa sia stata assunta, ab origine, con il proposito di eluderla dissimulando lo stato d’insolvenza.
In conclusione, la Corte riafferma che il mero inadempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligazione di retribuire, con il proprio patrimonio, il dipendente e di far fronte per esso o in sua vece agli obblighi fiscali, retributivi o previdenziali, non integra la nozione di appropriazione di denaro altrui richiesta per la configurazione del delitto di cui all’art. 646 c.p. Pertanto, conclude la Cassazione, si è in presenza di un mero illecito civile, e non di un’appropriazione indebita, allorché il datore di lavoro ometta di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo. (M.SCROCCU)