Lo Statuto delle PMI: pubblicata in G.U. la legge 11 novembre 2011 n. 180. (M. MUSCAS)

Recependo quanto contenuto nella comunicazione della Commissione europea “COM(2008) 394 definitivo”, del 25 giugno 2008, meglio nota come“Small Business Act“ (SBA), le Camere hanno recentemente approvato la legge 11 novembre 2011 n. 180 (pubblicata in G.U. 14 novembre 2011 n. 265) recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”.
Nell’attuale contesto economico caratterizzato da repentini cambiamenti, evoluzioni e pressioni competitive sempre più importanti, la normativa di fresca introduzione si propone di definire lo Statuto delle “micro”, “piccole” e “medie” imprese (nella definizione di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003), al dichiarato fine d’assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro svolto sia in forma autonoma che d'impresa, garantendo nel contempo la libertà d’iniziativa economica privata in conformità agli art. 35 e 41 della Costituzione. Le ragioni di fondo dell’intervento paiono dipendere dalla necessità di voler sfruttare al meglio il potenziale di crescita ed innovazione delle PMInella corsa al benessere – soprattutto a livello locale – e nella creazione di nuovi posti di lavoro,favorendo altresì la creazione di nuove realtà imprenditoriali (giovanili e femminili) anche in contesti familiari.
Questi i principi ispiratori della materia:1) libertà di iniziativa economica e promozione dell’associazionismo tra imprese; 2) libertà di concorrenza; 3) diritto ad operare in un contesto normativo certo; 4) promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica e della formazione professionale; 5) tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese, nonché connessa tutela della proprietà intellettuale;6) accesso al c.d. “credito informato e non vessatorio” attraverso un’informazione completa, trasparente e a condizioni eque; 7) semplificazione burocratica ed amministrativa mediante la progressiva riduzione degli oneri a carico delle imprese; 8) maggiore trasparenza nell’attività amministrativa; 9) reciprocità dei diritti e doveri tra le imprese e la P.A.; 10) valutazione dell'impatto delle iniziative normative, anche e soprattutto di natura fiscale, sulle imprese già prima della loro adozione; 11)riduzione degli spazi di discrezionalità amministrativa; 12) ragionevole durata dei processi civili per il recupero crediti (con l'obiettivo dichiarato di raggiungere la soglia massima di un anno).
Numerosi anche gli interventi in materia di appalti pubblici. In particolare, assumono rilievo le disposizioni che consentono la sostituzione delle verifiche su prodotti, processi e impiantieffettuate dalla P.A. con certificazioni rilasciate da organismi e soggetti all’uopo autorizzati, quelle sul potenziamento dei canali informativi circa l’accesso alle procedure ad evidenza pubblica ed infine quelle che apportano modifiche alle soglie minime per l’accesso alle gare di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
È stata poi prevista, in primo luogo, l’emanazione di una legge annuale (da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno) che definisca gli interventi normativi da adottare per l’anno successivo (anche tramite deleghe legislative al Governo) sì da favorire e promuovere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, ed in secondo luogo, l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un’Autorità Garante che, tra gli altri compiti, avrà proprio quello di monitorare l’impatto dell’attività normativa degli organi competenti sulle imprese interessate.
L’intervento contiene infine alcune deleghe legislative al Governoper l’adozione, tra le altre, di misure integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 al fine dell'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, così da contrastare, da un lato, gli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese sub committenti, edall’altro, rafforzare le tutele delle imprese contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali anche con la P.A., in merito alle quali si dovrà prevede un termine massimo uniforme di 60 giorni.
In un contesto di così lodevoli propositi, un motivo di perplessità trae origine dalla subordinazione della realizzazione degli obbiettivi perseguiti, al fatto che questi non generino nuovi o maggiori oneri amministrativi e per la finanza pubblica. (M. MUSCAS)