L’emanazione del reg. UE n. 1169 del 25.10.2011 (nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti alimentari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 22.11.2011, richiama l’attenzione delle imprese produttrici su quali comportamenti commerciali – tra quelli inosservanti della disciplina comunitaria e, ancor prima, della recente legge nazionale n. 4 del 3.2.2011, presentata come baluardo contro la ‘concorrenza sleale straniera’ – assumano oggi anche rilevanza penale, argomento tanto più rilevante perché la l. n. 99/2009 in materia di tutela del ‘made in Italy’ ha previsto, per numerosi reati di questa natura, l’applicazione della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001.
Va rilevato a tal proposito, in primo luogo, che l’art. 517 c.p. punisce la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali (anche alimentari, se soggetti a trasformazione) con segni distintivi ingannevoli sull’origine, sulla provenienza, o anche solo sulla qualità: concetto, quest’ultimo, che prevedibilmente sarà riempito a livello interpretativo, nell’applicazione giurisprudenziale, anche attraverso il riferimento alla nuova disciplina comunitaria, che individua casisticamente (art. 7) gli ambiti e le tipologie descrittive in cui l’inganno o la suggestione può maturare, e - sintetizzando le nuove disposizioni - rende perciò obbligatorio indicare in modo comprensibile, in una tabella dalle misure prescritte e dalla collocazione evidente, le informazioni nutrizionali fondamentali e rilevanti per la salute (ad es. contenuto energetico, percentuali di grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale; presenza di allergeni, data di scadenza, modalità di conservazione). La violazione di queste disposizione, così come la loro letterale osservanza accompagnata, però, da altre indicazioni fuorvianti presenti nell’imballaggio, nella denominazione e nella descrizione grafica delle merci, rischierà perciò di assumere anche rilevanza penale ai sensi dell’art. 517 c.p., in quanto ingannevole quantomeno sulla qualità delle merci, se non su origine e provenienza, dove ad es. si abusi di denominazioni evocative di provenienza tipica.
Sotto questo profilo, l’art. 26 della nuova disciplina comunitaria, pur senza rimaneggiare espressamente i concetti di origine e provenienza già definiti dal Codice doganale comunitario (reg. 2913/1992 CE e reg. 450/2008/CE) , prevede espressamente l’obbligo d’indicazione di origine e provenienza attraverso una casistica espressa, che detta prescrizioni, tra l’altro, circa alcuni prodotti alimentari (carni ricomposte, ‘simil-formaggi’) derivanti dalla fusione di più materie prime, anche aventi origine territoriale differente. Occorrerà perciò riverificare anche l’impatto che tali disposizioni possano avere sulla disciplina penale del ‘made in Italy’ (art. 4, comma 49, L. n. 350/2003, che fa espresso riferimento alla disciplina comunitaria), per valutare se debba risultare modificata, a carico degli imprenditori italiani stessi, l’area dei comportamenti costituenti reato per effetto dell’emanazione della nuova disciplina comunitaria. (G.MANCA)