Atto di citazione nullo per vizi della vocatio in ius (inosservanza dei termini di comparizione e mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.): è consentita la sanatoria dell’atto in tempi successivi, ove i vizi siano stati rilevati in tempi diversi. (M.SCROCCU)

Cass. civ., sez. VI, ord., 21 febbraio 2020, n. 4710


La vicenda processuale - Nel 2010 i convenuti avevano locato le proprie unità immobiliari dello stabile a una società omettendo, però, di comunicare all'amministratore che i locali sarebbero stati destinati a pub birreria. Tale condotta risultava realizzata in violazione del regolamento condominiale, nel quale era prevista, a fronte della destinazione ad uso di civile abitazione delle singole unità, una specifica autorizzazione dell’assemblea con la totalità dei millesimi condominiali per qualsiasi altra destinazione. Gli attori, tra cui il condominio, citavano le due parti contraenti davanti al Tribunale di Torino, chiedendo l'accertamento della violazione e la cessazione dell'attività, nonché il risarcimento del danno comprensivo di danno biologico. Gli attori chiedevano altresì la dichiarazione di superamento delle immissioni sonore della normale soglia di tollerabilità ex art. 844 c.c., con relativo risarcimento del danno, e l'ordine di rimuovere il condizionatore installato all'interno del cortile condominiale, in quanto anch'esso in violazione dei punti 4 e 5 del regolamento e dell'art. 1102 c.c..

Il giudice aveva rilevato, preliminarmente, la nullità dell’atto di citazione notificato ai convenuti – che non si erano costituiti - in quanto lo stesso indicava un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, e, pertanto, ne ordinava la rinnovazione con l'assegnazione del termine previsto dall'art. 163 bis c.p.c..

Gli attori avevano provveduto a rinnovare la citazione, ma l'atto rinnovato presentava ancora una volta il vizio, già presente nella prima citazione pur senza essere stato oggetto di rilievo, costituito dalla assenza dell'avvertimento di cui all'art. 38 c.p.c., imposto dal novellato art. 163 c.p.c., n. 7. I convenuti non si costituivano anche in tale occasione e la parte attrice chiedeva di regolarizzare l'atto e ripetere le notifiche alle controparti. Il giudice concedeva nuovamente tale termine.

I convenuti, successivamente costituitisi dopo la terza notificazione, eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio e, in subordine, la sua estinzione, asserendo che il giudice non avrebbe potuto consentire la terza notificazione, ma avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo. I convenuti contestavano, altresì, nel merito, le domande.

Il Tribunale adito respingeva l'eccezione preliminare e accoglieva parzialmente le domande attoree, disattendendole in punto di risarcimento dei danni.

Gli originari convenuti proponevano appello ma la Corte adita, con ordinanza ex art. 348-bisc.p.c., ritenendo che l'impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta, dichiarava l'appello inammissibile.

I convenuti proponevano, quindi, ricorso per cassazione, lamentando che l'intero svolgimento del giudizio di primo grado fosse stato compromesso in modo grave e definitivo poiché i primi due atti di citazione erano entrambi nulli - per mancanza dell'avvertimento relativo alla decadenza dell'art. 38, di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, - e la concessione di un doppio termine per rinnovare la citazione, senza indicarne le ragioni, sarebbe stata del tutto erronea e illegittima, trattandosi di un termine perentorio, non prorogabile, né tantomeno reiterabile.

La decisione - La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che nel codice di rito non si rinviene alcuna norma che inibisca di rilevare, successivamente ad una rinnovazione dell'atto di citazione per un vizio inerente alla vocatio in ius, ulteriori vizi inerenti alla stessa; così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell'atto, purché le stesse siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge.

Gli ermellini hanno poi puntualizzato che, diversamente dai vizi relativi ai nn. 1-2, i vizi relativi al n. 7 del 163 e al 163 bis comunque non impediscono al convenuto la conoscenza del processo e quindi la possibilità di costituirsi entro la prima udienza per eccepirne la nullità per mancanza o altro vizio, e chiedere il differimento dell'udienza. La norma ricollega l'estinzione alla mancata rinnovazione entro un termine perentorio in conformità del provvedimento del giudice, sicché la fattispecie estintiva non è tanto legata alla circostanza che l'atto di citazione sia viziato, ma piuttosto al fatto che non si sia data corretta esecuzione al dictum del giudice.

Nel caso di specie, la parte attrice era stata invitata a sanare solo uno dei vizi che affliggevano la citazione, il quale, fino alla seconda udienza, era apparentemente l'unico a rendere invalido l'atto di citazione, e tale invito è stato correttamente recepito nel termine a tale scopo fissato.

La S.C. ha, quindi, affermato che deve escludersi l’avvenuta "consumazione" o "esaurimento" del rimedio previsto dall'art. 164, comma 2, in relazione al rispetto del termine perentorio ivi sancito per il compimento delle attività di rinnovazione dell'atto di citazione. Tale termine, concesso per il rinnovo dell’atto nel momento della rivelazione del primo dei suddetti vizi non fu oggetto di proroga, o rinnovazione, posto che vennero assegnati due distinti termini perentori ognuno dei quali funzionale al raggiungimento della sanatoria di due diversi vizi distinti, così che tra i due non intercorre alcun rapporto di consequenzialità, restando, invece, perfettamente autonomi l'uno dall'altro

Approfondimento – L’atto di citazione ha la duplice funzione di convenire in giudizio il convenuto al quale è notificato (vocatio in ius) e di chiedere ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione giuridica soggettiva (editio actionis).

La disciplina della nullità dell'atto di citazione è dettata dall'art. 164 c.p.c., con differenziazione delle conseguenze a seconda che il vizio incida sull'una o sull'altra delle suddette sue finalità.

Per quanto riguarda i vizi della vocatio in ius, la nullità è sancita nei casi indicati nel primo comma dell'art. 164, mentre le conseguenze sono descritte nel secondo e terzo comma dell’articolo stesso.

Il secondo comma stabilisce che, qualora il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Ove ritualmente eseguita, la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Ove, invece, la rinnovazione non venga eseguita o venga eseguita oltre il termine perentorio fissato, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma del terzo comma dell'art. 307.

Il terzo comma, invece, stabilisce qualora il convenuto si costituisca in giudizio, l'effetto sanante si produce in automatico, in applicazione del generale principio dettato dall'art. 156 c.p.c. secondo cui l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

Nel caso in cui il convenuto si costituisca e deduca, invece, l'inosservanza del termine a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini. Nel caso di specie i suddetti vizi dell'atto di citazione erano entrambi presenti ma sono stati rilevati in momenti diversi.

In entrambi i momenti, il giudice ha disposto, in assenza di costituzione della parte convenuta, ai sensi del secondo comma dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione della citazione.

Le parti originariamente convenute nella causa de quo hanno sostenuto che la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio potesse disporsi una volta soltanto e che, nell'adempiere al relativo ordine, la controparte avrebbe dovuto procedere all'eliminazione di tutti i vizi esistenti, a prescindere dal fatto che ne fosse stato rilevato uno soltanto, con inibizione di dare corso ad ulteriori rimedi in un tempo successivo allo scadere del suddetto termine.

Questa tesi è stata però rigettata dalla Suprema Corte che ha stabilito che “in caso di atto di citazione nullo per più vizi inerenti alla vocatio in ius (inosservanza dei termini di comparizione e mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c.), la cui rilevazione avvenga in momenti diversi, è consentito disporre due volte la rinnovazione della citazione” (M. SCROCCU).