Con il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 il legislatore delegato ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza” – CCII, una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, la cui entrata in vigore è prevista per il 15 agosto 2020.
Questa disciplina, sul tema del lavoro subordinato prevede:
- riformulando l’art. 2119, co. 2, c.c., che gli effetti della liquidazione giudiziale – LG (nuovo nomen iuris attribuito al fallimento) siano regolamentati dal CCII;
- che l'apertura della LG non costituisca motivo di licenziamento (art. 189, co. 1);
- che i rapporti di lavoro restino sospesi senza diritto alla retribuzione fino alla decisione del curatore, assunta con l'autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, di volervi subentrare o recedere (art. 189, co. 1);
- che il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorrerà dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori, mentre il recesso avrà effetto dalla data di apertura della procedura (art. 189, co. 2);
- che decorsi 4 mesi dall’apertura della procedura senza che il curatore abbia manifestato l’intenzione di subentro, i rapporti di lavoro non cessati debbano intendersi risolti di diritto dall’apertura della procedura, salva proroga (ad istanza del curatore, del direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o di uno o più lavoratori) fino ad un massimo di ulteriori 8 mesi, qualora si ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, con istanza da sottoporre all’approvazione del giudice delegato (art. 189, co. 4);
- che qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'organizzazione del lavoro, il curatore debba comunque procedere senza indugio al recesso dai rapporti di lavoro subordinato, con comunicazione scritta (art. 189, co. 3).
In sostanza, a seguito dell’apertura della LG i rapporti di lavoro instaurati dall’azienda in crisi entreranno in uno stato di quiescenza, in attesa cioè che il curatore assuma le proprie determinazioni in ordine al subentro o meno, con conseguente assunzione dei relativi obblighi.
Ma di quali tutele possono beneficiare i lavoratori coinvolti in una LG?
In primo luogo, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato il cui il rapporto sia cessato a norma dell’art. 189 CCCII, spetterà l'indennità di mancato preavviso che, come il TFR, sarà considerata un credito prededucibile in sede di ammissione al passivo (art. 189, co. 8).
In secondo luogo, per i lavoratori che abbiano richiesto la proroga del termine di 4 mesi di cui alla lett. e) che precede (o in favore di tutti in caso di richiesta del curatore, del direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro), sarà riconosciuta un’indennità, anch’essa prededucibile, d’importo compreso tra 2 e 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr (e segnatamente 2 per ogni anno di servizio), sempre che entro il termine prorogato il curatore non sia subentrato nei rapporti, né vi abbia receduto, né abbia attivato una procedura di licenziamento collettivo (art. 189, co. 4).
L’art. 190 CCII disciplina invece l’accesso agli ammortizzatori sociali, prevedendo che la «cessazione» del rapporto ai sensi dell’art. 189 CCII equivalga alla perdita involontaria dello stesso ai fini dell’accesso alla Naspi.
Salvi correttivi (ovvero salvo voler ritenere che con il termine «cessazione» il legislatore abbia voluto alludere alla «sospensione»), ciò parrebbe quindi escludere dall’accesso all’assicurazione sociale i “lavoratori sospesi”, che fino alla decisione del curatore non potrebbero nemmeno beneficiare del trattamento di disoccupazione (restando quindi costretti in un vero e proprio limbo) e la cui unica forma di sostegno del reddito rimarrà quella della cassa integrazione guadagni straordinaria prevista dall’articolo 44 D.L. 109/18.
Va detto inoltre che tra le causali di «cessazione» del rapporto che daranno titolo d’accesso alla Naspi sono ricomprese le dimissioni rassegnate trascorsi i 4 mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, che dovranno intendersi rassegnate per giusta causa (art. 189, co. 5).
Resta infine il Fondo di Garanzia INPS per i debiti maturati dal datore di lavoro a titolo di TFR ed ultime 3 retribuzioni, che (a norma del rinnovato art. 47 L. 428/1990 – comma 5-bis) diviene immediatamente accessibile anche nel caso in cui l’impresa sottoposta a procedura concorsuale sia stata ceduta e, quindi, anche in favore di quei lavoratori passati alle dipendenze dell’acquirente senza soluzione di continuità, il quale ultimo viene tra l’altro viene liberato dall’obbligo solidale altrimenti operante ex art. 2112 c.c., introducendosi una nuova causale di anticipazione del TFR rispetto alla disciplina dell’art. 2120 c.c. (M. MUSCAS).