Diritto processuale civile. La ricerca di beni da pignorare con modalità telematiche (M. MUSCAS).

L’art. 19, co. 1, lett. d), del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 492-bis c.p.c. volto a disciplinare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, utile strumento per il creditore titolato che non riesca altrimenti a rinvenire beni o crediti del debitore attraverso le quali soddisfare forzatamente il proprio credito.

L’iniziale disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, nonché dalla legge di conversione 6 agosto 2015 n. 132 ed infine ancora modificata dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59.

La norma (che nonostante la relativamente recente introduzione è già stata destinataria di alcuni correttivi) prevede il creditore munito di titolo esecutivo e precetto non perento (Trib. Busto Arsizio, Sez. II, 21 maggio 2019) possa fare ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede, richiedendo che lo stesso autorizzi l’ufficiale giudiziario – o come si vedrà che lo autorizzi personalmente (art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.) – alla ricerca con modalità telematiche di beni di un proprio debitore da assoggettare a pignoramento.

Non sarà quindi necessario per il creditore avere precedentemente esperito un pignoramento dall’esito “insufficiente”.

Per ottenere l’autorizzazione sarà sufficiente allegare all’'istanza (da depositare in forma di ricorso alla Sezione di V.G. del competente Tribunale) copia del titolo e del precetto (Tribunale Napoli, 24 dicembre 2014); questa dovrà inoltre contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547 c.p.c., del suo indirizzo PEC (posto in caso di esito positivo l’ufficiale giudiziario dovrebbe poter procedere d’ufficio a pignoramento presso terzi – v. infra) e non può essere proposta prima che sia decorso il termine di dieci giorni di cui all'articolo 482 c.p.c., salvo sussista un pericolo nel ritardo (in questo caso è ammessa la richiesta anche prima della notificazione del precetto).

L’autorizzazione permete all'ufficiale giudiziario d’accedere mediante collegamento telematico diretto alle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le notizie rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Ai sensi dell’art. 155-quater disp. att. c.p.c. l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle suddette banche dati ed a quelle individuate con il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 è gratuito.

Ad ogni modo, non essendo, ad oggi, il sistema in dotazione agli U.N.E.P. operativo in tale forma, poiché non sono stati emanati i provvedimenti applicativi necessari per permettere agli ufficiali giudiziari l’accesso telematico diretto alle banche dati pubbliche, l’istituto può comunque trovare applicazione in via transitoria, nella diversa forma della ricerca diretta da parte del creditore, previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.

Ma andiamo con ordine, ovvero analizziamo in primis quella sarà la procedura tipica ideata dal legislatore e, quindi, da seguire quando il sistema sarà a regime.

Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redigerà un unico processo verbale nel quale indicherà tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, per poi procedere a pignoramento munito di titolo esecutivo e precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico, salvo nel caso in cui l’istanza sia stata depositata anticipatamente rispetto al precetto, posto che in quest’ultimo caso l’atto dovrà essere consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

A questo punto, nel caso in cui la ricerca abbia avuto esito positivo, potranno aprirsi diverse strade.

Una prima prevede che in caso d’individuazione beni ubicati in luoghi appartenenti al debitore ricompresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo debba accedere agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. dettati in tema di pignoramento mobiliare; mentre ove questi luoghi non siano ricompresi nel suo territorio di competenza, si prevede che il creditore debba richiedere copia autentica del verbale e, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia, richiedere i medesimi adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Qualora invece l'ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto uno o più dei beni individuati per il tramite dell’indagine telematica effettuata, questi dovrà intimare al debitore di indicargli entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo delle conseguenti responsabilità penali per l'omessa o la falsa comunicazione ex art. 388, co. 6, c.p.

Un’ulteriore possibilità è invece quella che l’indagine telematica abbia permesso l’individuazione di crediti del debitore o di beni di sua proprietà ma nella disponibilità di terzi.

Ricorrendo quest’ultima ipotesi, l'ufficiale giudiziario dovrà notificare d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'art. 492, co. 1, 2 e 3, c.p.c., nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546 c.p.c. (ovvero le intimazioni classiche del pignoramento presso terzi). Questo verbale dovrà inoltre essere notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a lui riferibili.

Infine, si prevede che ove l'accesso abbia consentito di individuare più crediti del debitore o più beni di quest'ultimo, come anche nel caso in cui siano state individuate sia beni del debitore nella sua disponibilità, che crediti beni nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario dovrà sottoporre ad esecuzione i beni scelti dal creditore

In questi ultimi casi (ai sensi dell’art. 155-ter disp. att. c.p.c.) l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunicherà al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale, mentre a propria volta, il creditore, nei successivi dieci giorni dalla comunicazione, dovrà indica a pena d’inefficacia, i beni che intenderà sottoporre ad esecuzione.

Queste le (migliori) intenzioni del legislatore.

Tuttavia, come anticipato, conscio del fatto che le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'art. 492-bis c.p.c. e a quelle individuate con il decreto di cui all'art. 155-quater, co. 1, disp. att. c.p.c. avrebbero potuto non essere immediatamente funzionanti, rendendo l’istituto sostanzialmente inapplicabile, il legislatore ha previsto all’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. che il creditore, ferma restando la necessaria autorizzazione giudiziale, avrebbe potuto ottenere le medesime informazioni direttamente dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo art. 155-quater disp. att. c.p.c.

Si prevede inoltre che questa disposizione si applichi, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'art. 155-quater, co. 1, disp. att. c.p.c.

All’A.G. può quindi chiedersi l’autorizzazione ad accedere anche direttamente ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito, e datori di lavoro, o committenti, a prescindere dall’emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero della Giustizia, il cui riferimento inizialmente contenuto nell’art. 155-quater disp. att. c.p.c. è stato abrogato con la riforma del 2015 (Tribunale Pistoia, sent. 13 febbraio 2017; in senso contrario si era espresso il Tribunale Alessandria, con sent. 30 giugno 2015, pur tuttavia nella vigenza della disciplina anteriore alla riforma del 2015).

L’attuale disciplina prevede quindi:

1) una prima fase per volta all’ottenimento dell’autorizzazione nelle forme di cui all’art. 492-bis c.p.c.;

2) una seconda volta alla richiesta diretta da parte del creditore delle informazioni rilevanti ai gestori delle banche dati pubbliche;

3) infine, una terza fase finalizzata all’avvio di una normale procedura di espropriazione sulla base delle informazioni ottenute.

In conclusione si segnala come l’art. 155-sexies disp. att. c.p.c. abbia esteso i casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare all'esecuzione del sequestro conservativo, nonché alla ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui, individuando come giudice competente a disporre l’autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. quello del relativo procedimento.

(M. MUSCAS).