Con il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 il legislatore delegato ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza”, una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, la cui piena entrata in vigore è prevista per il 15 agosto 2020, e che, per le imprese, ha tra le altre cose previsto sostituzione della la procedura di fallimento con quella – meno stigmatizzante a livello lessicale – della “Liquidazione giudiziale”.
Per quanto d’interesse con riguardo all’ambito lavoristico, la nuova disciplina (che risolve in parte le problematiche derivanti dall’inadeguatezza del vecchio art. 72 L.F. rispetto alle peculiarità dell’ordinamento giuslavoristico), all’art. 189 prevede:
- che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisca motivo di licenziamento;
- che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restino sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, non abbia comunicato ai lavoratori di volervi subentrare, assumendo i relativi obblighi, ovvero non abbia comunicato loro la propria volontà di recesso;
- che decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro di cui sopra, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, debbano intendersi risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della procedura.
In sostanza, a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro instaurati dall’azienda in crisi entrano in uno stato di quiescenza, in attesa cioè che il curatore assuma le proprie determinazioni in ordine al subentro o meno, con conseguente assunzione dei relativi obblighi.
Ciò premesso, quid iuris nel caso in cui in uno (o più) di questi rapporti di lavoro sia previsto un patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 c.c.?
Come noto attraverso una simile pattuizione accessoria, che deve necessariamente intervenire per iscritto anteriormente alla cessazione del rapporto cui accede, s’intende limitare lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo (massimo di 5 anni per i dirigenti e di 3 anni negli altri casi) successivo alla cessazione del contratto, dietro il pagamento di un congruo corrispettivo.
Pare logico sostenere che nel corso del periodo di quiescenza del rapporto a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale, benché l’art. 172 del “Codice della Crisi di Impresa”, in line generale, disponga la sospensione dell’esecuzione dei contratti, il lavoratore non possa ritenersi svincolato dall’obbligo di non concorrenza imposto dall’eventuale patto, posto che in caso contrario – ovvero nel caso in lo si lasciasse libero di svolgere attività in concorrenza con l’impresa in crisi – verrebbe irrimediabilmente vulnerata la funzione stessa del patto a suo tempo stipulato nell’ottica dell’eventuale ripresa dell’attività in crisi, con conseguenti danni soprattutto ove la stessa impresa abbia, come pienamente ammissibile, già liquidato in corso di rapporto il corrispettivo ex art. 2125 c.c.
Sul fronte del diritto al corrispettivo in favore del lavoratore adempiente, vanno distinte due ipotesi.
La prima, che potrà realizzarsi nel caso in cui il curatore decida di subentrare nel rapporto di lavoro, ove questo successivamente cessi, sorgerà l’obbligo di non concorrenza a carico del lavoratore e, parallelamente, in suo favore, un credito prededucibile ex art. 6, co. 1, lett. d) del “Codice della Crisi di Impresa”, in quanto credito legalmente sorto durante la procedura per la continuazione dell'esercizio dell'impresa.
La seconda, che potrà invece realizzarsi nel caso inverso in cui il curatore decida di recedere, dando parimenti luogo all’insorgenza dell’obbligo di non concorrenza a carico del lavoratore, ma facendo sorgere in suo favore un credito garantito da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., in quanto correlato alla prestazione lavorativa resa.
Sull’argomento, più approfonditamente si veda il contributo di F. SALVATORE, Gli effetti della liquidazione giudiziale sul patto di non concorrenza nei rapporti di lavoro subordinato alla luce del nuovo codice della crisi d’impresa, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, Vol. 1, p. 81 e ss. (M. MUSCAS).