La valutazione sull’opportunità dell’adozione di una delibera di trasformazione da cooperativa a mutualità prevalente ad ente lucrativo è rimessa all’insindacabile giudizio dei soci, i quali dovranno deliberare, con le maggioranze necessarie per la modifica dello statuto, la previa soppressione dallo statuto delle c.d. clausole di mutualità ex art. 2514 c.c.
Nulla vieta che quest’ultima deliberazione sia assunta contestualmente a quella di trasformazione (salvo il rispetto delle eventuali differenti maggioranze previste), come dopotutto ammesso dal Consiglio del Notariato, secondo il quale la soppressione delle clausole della mutualità prevalente e la contestuale trasformazione di una cooperativa in società lucrativa non è idonea a realizzare alcuna elusione (Studio 7-2006/I; nello stesso senso v. G. CAPO, in Codice Civile Commentato IPSOA – sub art. 2545-decies c.c. – p. 2018).
Ciò detto, l’art. 2545-undecies, co. 2, c.c. prescrive che alla proposta di deliberazione di trasformazione da sottoporre all’assemblea, gli amministratori debbano allegare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa, al fine dell’eventuale devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione del valore effettivo del patrimonio (dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione).
La nomina dell’esperto cui affidare l’incarico di cui all’art. 2545-undecies, co. 2, c.c. è pertanto propedeutica all’adozione di entrambe le delibere assembleari di cui sopra.
Sul fronte processuale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, co. 2, lett. a) del d.lgs. 27/06/2003 n. 168, per come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modifiche con la L. 24 marzo 2012 n. 27, deve ritenersi che la disposizione a norma della quale il Giudice funzionalmente competente sia da individuarsi nel Tribunale nel cui circondario ha sede la società interessata, debba oggi intendersi implicitamente abrogata, essendo state devolute alla cognizione delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, tutte le controversie ed i procedimenti relativi ai rapporti societari, tra i quali è indubbio rientrino anche quelli di V.G. nei quali il Tribunale è chiamato ad assumere un provvedimento destinato ad integrare la fattispecie normativa, come nel caso di cui all’art. 2545-undecies, co. 2, c.c.
In senso conforme, ritenendo che nulla ostasse ad un ricorso depositato dallo Studio Legale Manca sulla base dei presupposti di cui sopra, si è espresso il Trib. di Cagliari, con decreto del 3/5 febbraio 2020 cron. 11, Est. Tamponi (M. MUSCAS).