Trib. Padova, 7 marzo 2019 n. 181, Est. Dallacasa. In assenza di una differente previsione contrattuale o collettiva, l’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta nel caso di dimissioni sorrette da giusta causa, ma non quando a seguito di dimissioni volontarie il datore di lavoro abbia rinunciato al preavviso.
Il caso – Un datore di lavoro proponeva opposizione avverso il D.I. con il quale una lavoratrice dimissionaria aveva richiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, a suo dire dovuta per avere il primo rinunciato alla propria prestazione lavorativa nel corso del periodo di preavviso medesimo.
L’opposizione, in particolare si fondava sull’assunto per cui una rinuncia ad un diritto non potesse essere fonte di un’obbligazione.
La decisione – Premessa la mancata contestazione dei fatti di causa – ovvero la comunicazione della tempestiva rinuncia alla prestazione nel corso del preavviso da parte del datore di lavoro – il Tribunale ha accolto l’opposizione statuendo come l’indennità sostitutiva del preavviso possa dirsi dovuta nel caso di dimissioni sorrette da giusta causa, ma non anche quando a seguito di dimissioni volontarie il datore di lavoro abbia rinunciato al preavviso, salva diversa previsione contrattuale o collettiva.
Approfondimento – La decisione in commento è frutto del consolidamento giurisprudenziale del principio dell’efficacia obbligatoria del preavviso (da ultimo si v. Cass. Civ. sez. Lav., ord. 26 ottobre 2018 n. 27294), che configura quest’ultimo come mero obbligo accessorio ed alternativo a carico della parte che esercita il recesso (recedente), nonché diritto per la parte che la parte che ne è destinataria (receduta), ragion per cui da un lato il suo godimento non potrebbe condizionare l’efficacia estintiva dell’atto medesimo, e dall’altro la parte receduta sarebbe libera di rinunciarvi.
Principio opposto a quello dell’efficacia reale del preavviso in forza del quale, al contrario, il recesso dovrebbe spiegare i suoi effetti soltanto al termine del periodo di preavviso, indipendentemente dal fatto che esso sia stato lavorato o meno (Cass. Civ. Sez. Lav. 5 marzo 2013 n. 5405), rendendolo conseguentemente irrinunciabile, posto che una rinuncia al preavviso equivarrebbe in sostanza ad un contro-recesso delle parte destinataria del recesso iniziale.
Condivisibile quindi la scelta del Tribunale di Padova di ritenere liberamente rinunciabile, da parte del datore di lavoro, la fruizione della prestazione del lavoratore dimissionario nel corso del periodo di preavviso, senza che de ciò possa discendere alcun indennitario obbligo a carico del primo (M. MUSCAS)