Lesioni stradali gravi non punibili per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (M. MUSCAS)

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9 dicembre 2019, ha affermato il principio di diritto per cui il reato di lesioni stradali aggravate per avere, la persona offesa, riportato lesioni guaribili in oltre quaranta giorni può essere dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 131-bis c.p.

L’art. 131-bis c.p. prevede che nei reati per puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità possa essere esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, co. 1, c.p. l'offesa sia di particolare tenuità (anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante) ed il comportamento risulti non abituale (in particolare, il comportamento è abituale – e pertanto l’applicazione della norma è esclusa – quando l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate).

Si esclude tuttavia che l'offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o, ancora, abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Parimenti, l'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ai fini della determinazione del limite di pena detentiva massimo per poter accedere al beneficio rappresentato dalla causa di non punibilità in commento, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano non ricorreva nessuno degli elementi che vietano di ritenere l’offesa di particolare tenuità, né il comportamento poteva ritenersi abituale (l’imputato era infatti incensurato e non risultavano prove di un fatto non occasionale).

Quanto alla tenuità dell’offesa il Tribunale ha valutato positivamente la prognosi di poco superiore al limite dei quaranta giorni che aveva determinato l’integrazione del reato previsto dall’art. 590-bis, co. 1, c.p., sia la remissione di querela che (pur non potendo esprimere il suo effetto estintivo tipico, trattandosi di reato perseguibile d’ufficio) dimostrava come lo stesso titolare del bene giuridico offeso non avesse interesse al perseguimento del fatto.

Le stesse modalità della condotta consentivano infine di ritenere tenue l’offesa tenue: l’imputato aveva infatti compiuto una manovra non particolarmente pericolosità ed inoltre aveva la visuale parzialmente coperta, circostanza chiaramente indicativa di un grado di colpa contenuto (M. MUSCAS).