Trib. Sorv. Cagliari, ord. 17 dicembre 2019, Pres. Est. Cossu – La valutazione del presupposto della “buona condotta” deve essere effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni successivi alla condanna indipendentemente dall’eventuale valenza negativa di condotte anteriori.
Il caso – Un condannato a pena sospesa, verificata la decorrenza del termine triennale di cui all’art. 179, co. 1, c.p., proponeva istanza di riabilitazione al competente Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.
In tale arco temporale il condannato aveva dato prove effettive e costanti di buona condotta ed infatti:
a) si manteneva attraverso una regolare attività lavorativa;
b) era costantemente impegnato in attività di promozione e sviluppo del territorio, essendo socio e membro del direttivo della Pro Loco paesana;
c) era costantemente impegnato in attività religiose, essendo membro di una delle due Confraternite parrocchiane.
Tuttavia egli aveva un carico pendente per una fatto di reato che si assumeva esser stato commesso anteriormente alla data di consumazione del reato per la cui condanna aveva proposto l’istanza di riabilitazione citata.
A sostegno del ricorso, la difesa – affidata allo Studio Legale Manca – aveva rilevato come la valutazione del presupposto della “buona condotta” dovesse essere effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni successivi alla condanna (trattandosi di condanna a pena sospesa, il triennio doveva infatti essere computato dall’inizio del periodo di sospensione condizionale della pena, ovvero dal giorno in cui la sentenza di condanna era divenuta irrevocabile), non potendo essere presi in considerazione comportamenti anteriori, quandanche gli stessi avessero potuto assumere una valenza negativa (Cass. pen. Sez. I, 14 novembre 2017 n. 55063).
Relativamente al connesso carico pendente, la difesa rilevava inoltre come esso non potesse escludere a priori la sussistenza della regolarità della condotta, essendo ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui, in ossequio alla presunzione di non colpevolezza, non costituisce ostacolo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di procedimenti penali a carico per fatti successivi – e a maggior ragione per fatti precedenti – a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la richiesta medesima (Cass. Pen. Sez. I, 26 novembre 2014 n. 15471; Cass. Pen. Sez. I, 1 febbraio 2012 n. 6528; Cass. Pen. Sez. I, 8 maggio 2009 n. 22347; Trib. Sorv. Milano, ord. 11 maggio 2018 n. 4208).
La decisione – Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, valutata positivamente la condotta dell’istante, ha integralmente accolto la tesi della difesa, sostanzialmente confermando, pur senza darne conto in motivazione, l’orientamento espresso, oltre che dalle pronunce della Suprema Corte sopra citate, anche dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con l’ordinanza del 11 maggio 2018 n. 4208, Pres Di Rosa, Est. Gambitta, che a suo tempo assunse un rilevante interesse mediatico in quanto relativa all’istanza di riabilitazione presentata da Silvio Berlusconi in relazione alla condanna alla pena detentiva di anni 4 di reclusione nell’ambito della vicenda sui diritti tv Mediaset (M. MUSCAS).