Trib. di Oristano, ord. 15 gennaio 2020, Est. Angioi – La sussistenza di un danno temuto non può ritenersi in re ipsa per effetto dell’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro (soprattutto ove esigua), tenuto conto della naturale riparabilità per equivalente ed in particolare ove non sia stato allegato e provato dall’appellante il rischio di insolvenza della parte vittoriosa in primo grado.
Il caso – Una società di costruzioni agiva in giudizio per il recupero del saldo del proprio corrispettivo nei confronti del committente ottenendo, prima, un decreto ingiuntivo accertativo del proprio credito e successivamente, in esito all’opposizione proposta da quest’ultimo, una sentenza confermativa di tale diritto.
Il committente proponeva appello limitandosi tuttavia ad argomentare in ordine all’asserita manifesta infondatezza della sentenza di primo grado, omettendo tuttavia di allegare e provare la sussistenza di elementi indicativi della sussistenza del periculum in mora.
L’appaltatrice, assistita dallo Studio Legale Manca, si opponeva all’istanza inibitoria di controparte argomentando in particolare in ordine all’omessa allegazione e prova da parte del soccombente in primo grado circa la sussistenza della possibile ricorrenza del periculum in mora.
La decisione – Il Tribunale di Oristano, con la pronuncia in commento, ha integralmente accolto la tesi proposta dalla difesa della società appaltatrice, rilevando come la sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza di primo grado possa concedersi soltanto ove ricorrano gravi motivi e che, indipendentemente dalla fondatezza dell’appello, l’istanza dell’appellante fosse sprovvista di alcuna allegazione in ordine al pericolo che sarebbe potuto derivare dall’esecuzione provvisoria, posto che esso non poteva ritenersi in re ipsa per effetto dell’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro, tenuto conto della naturale riparabilità per equivalente e della mancanza del rischio di insolvenza, a maggior ragione in caso di esiguità del credito azionato.
Approfondimento – Come noto, la disposizione di cui all’art. 283 c.p.c., prevede che il Giudice possa sospendere l’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di 1° grado soltanto ove sussistono «gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti».
Orbene, a parer di chi scrive, la verifica della sussistenza di questa condizione non equivale ad attribuire rilevanza alla mera probabilità d’accoglimento del gravame, ma presuppone la prova di un ulteriore effetto negativo derivante dal tempo occorrente all’emanazione della pronuncia definitiva sull’appello, in difetto del quale l’inibitoria si porrebbe in radicale contrasto con l’esecutività immediata della sentenza di primo grado, atteso che la scelta del legislatore di disporre l’immediata esecutività di quest’ultima non è altro che frutto della volontà di spostare dall’una all’altra delle parti in contesa il rischio del tempo necessario alla chiusura definitiva del processo.
Ove perciò la parte interessata ometta di dedurre – e quindi di provare – la sussistenza di un qualsivoglia pregiudizio derivante dall’attesa della pronuncia definitiva, l’eventuale istanza d’inibitoria non potrà che andare incontro ad una certa pronuncia di rigetto.
Da questa conclusione, tuttavia, non sarebbe lecito discostarsi neanche nell’ipotesi in cui si ritenesse di aderire all’impostazione più tradizionale secondo la quale i «gravi e fondati motivi» ex art. 283 c.p.c. presuppongono la contemporanea ricorrenza del fumus boni iuris, consistente nella rilevante probabilità di riforma della sentenza a causa della manifesta erroneità delle sue statuizioni o per palesi errori logico-giuridici precisamente individuati nei motivi d’appello, e del periculum in mora, consistente nel pericolo dell’irreparabilità del pregiudizio derivante al diritto controverso dall’esecuzione della sentenza.
Secondo questa impostazione è perciò necessario allegare e provare la sussistenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare la ricorrenza sia di un ragguardevole fumus di fondatezza dei motivi di gravame – nel senso cioè che non qualunque motivo di gravame che abbia anche una minima possibilità di accoglimento sarà sufficiente ad integrare la connotazione di gravità, ma lo saranno invece soltanto quei motivi che abbiano una ragionevole ed alta probabilità di condurre ad un mutamento della decisione – sia di un altrettanto rilevante pregiudizio conseguente alla messa in esecuzione della sentenza.
Per ciò che invece concerne la seconda condizione d’accoglibilità dell’inibitoria, il danno derivante dall’esecuzione della sentenza non può consistere nell’assoggettamento del soccombente in primo grado ai meri effetti della condanna, ma deve rappresentare un pregiudizio secondario capace di incidere sulla situazione economico-patrimoniale del destinatario con effetti ulteriori e ben più gravi rispetto a quelli propri derivanti dalla soggezione all’esecuzione forzata, pena una intrinseca contraddittorietà della legislazione processuale che infatti ha previsto in via generale l’immediata esecutività delle sentenze.
A titolo esemplificativo, possono ritenersi elementi idonei a supportare il periculum in mora ex art. 283 c.p.c. la condizione di dissesto incidente sulla situazione patrimoniale della parte appellata o la possibile esiguità del patrimonio della stessa a far fronte all’eventuale obbligazione restitutoria.
Il legittimo timore del futuro dissesto della parte vittoriosa in primo grado può rappresentare un grave e fondato motivo tale da giustificare l’invocata inibitoria, soltanto quando detto periculum sia avvalorato da concrete situazioni specificamente allegate e provate, quali per esempio l’irreperibilità dell’appellato e soprattutto la sua pesante esposizione debitoria (risultante per esempio da iscrizioni ipotecarie, da protesti, etc.). Nello stesso senso si esprime la Giurisprudenza di merito che precisa: «I gravi motivi di cui all’art. 283 c.p.c. non possono ritenersi sussistere quando non siano stati allegati elementi da cui desumere, la probabile difficoltà od impossibilità di recuperare il credito nel caso di vittorioso esito del giudizio di appello» ( Tribunale di Torino, sent. 18 luglio 2007).
In definitiva, la possibile e futura insolvenza della parte vittoriosa in primo grado, per poter rilevare ai fini che ci occupano, deve essere provata sulla base di una valutazione prognostica rivolta al futuro che faccia presumere, in ipotesi d’accoglimento del gravame, l’impossibilità di recupero della somma a causa della grave esposizione debitoria dell’appellato in relazione all’entità del proprio patrimonio, oppure a causa della sua probabile irreperibilità futura.
Inoltre, la formula assai rigorosa adottata dal legislatore («gravi e fondati motivi») suggerisce di restringere il campo d’applicazione della norma ai soli casi in cui l’esecuzione della sentenza determini un notevole squilibrio tra il vantaggio del vincitore ed il sacrificio del soccombente, da valutarsi anche e soprattutto in relazione al rapporto tra l’ammontare del credito e la consistenza del patrimonio economico dell’obbligato (M. MUSCAS).