Esecuzione forzata – Ordinanza dichiarativa dell’estinzione della procedura esecutiva – Forma dell’impugnazione – Inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. – Necessità del reclamo ex artt. 624 o 630 c.p.c. (G. MANCA - M. MUSCAS).

Trib. Cagliari, Sez. Es. Imm., ord. 15 novembre 2019 Rep. 1260, G.E. Cocco – L’inadempimento degli oneri di impulso processuale previsti dall’art. 156 disp. att c.p.c., in tema di conversione del sequestro conservativo di immobili in pignoramento, integra un ipotesi tipica di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, ovvero una c.d. causa tipica di estinzione della procedura, che rende il provvedimento che l’abbia accertata esclusivamente reclamabile al Collegio e non invece opponibile ex art. 617 c.p.c.


Il caso – Un ente pubblico richiedeva ed otteneva un sequestro conservativo sino alla concorrenza di 3 milioni di euro nei confronti di una società precedentemente beneficiaria di un finanziamento pubblico ma, a seguito della conferma in sede di merito con sentenza esecutiva della statuizione cautelare, provvedeva al deposito nella cancelleria del G.E. della copia conforme della suddetta sentenza ed alla sua annotazione a margine della trascrizione del sequestro oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c.

La società debitrice, assistita dallo Studio Legale Manca, proponeva quindi un’opposizione all’esecuzione concludendo, tra le altre cose, per l’estinzione del processo esecutivo stante l’intervenuta inefficacia del pignoramento in cui si era convertito ipso iure il sequestro conservativo per inattività delle parte onerata, ovvero per l’inefficacia dell’atto cautelare medesimo, con conseguente ordine di cancellazione.

Il Tribunale accoglieva integralmente l’opposizione, dichiarando l’inefficacia del pignoramento e conseguentemente l’estinzione della procedura esecutiva.

Avverso detto provvedimento, l’ente soccombente proponeva un opposizione agli atti esecutivi sul presupposto che, dovendo contestare la legittimità di un provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo esecutivo per una causa – a suo dire – diversa da quelle tipiche, l’unico rimedio a sua disposizione sarebbe stato, per l’appunto, quello dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non invece quello del reclamo ex artt. 624 o 630 c.p.c.

La società debitrice, sempre assistita dalla Studio Legale Manca, si costituiva eccependo la mancata ricorrenza di alcuno dei presupposti legittimanti l’impugnazione nella forma proposta in quanto:

  • il provvedimento impugnato non era stato adottato dal G.E. nell’esercizio di un «potere officioso», essendo al contrario stato sollecitato da «contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione» (Cass. Civ. Sez. VI, 7 dicembre 2018 n. 31695);
  • l’ordinanza in questione non aveva dichiarato «l’improcedibilità definitiva dell’esecuzione in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia» (Cass. Civ. n. 31695/18, cit.), cioè a dire l’estinzione della procedura in conseguenza di un vizio del titolo esecutivo, bensì aveva dichiarato «l’inefficacia del pignoramento […] e conseguentemente estinta la procedura esecutiva» a causa del tardivo adempimento da parte del creditore procedente degli atti di impulso processuale di cui era invece onerato ai sensi dell’art. 156 disp. att. c.p.c. (Cass. Civ. Sez. III, ud. 3 dicembre 2008 – 23 gennaio 2009 n. 1696);
  • il provvedimento estintivo impugnato integrava perciò un’ipotesi di estinzione della procedura dovuta alla ricorrenza di una c.d. causa tipica ex art. 630 c.p.c. (le cause tipiche di estinzione sono infatti notoriamente individuabili nell’inattività delle parti ex artt. 630 e 631 c.p.c., oltre che nella rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c.) e, in quanto tale, poteva perciò essere impugnato soltanto attraverso il reclamo al Collegio ex artt. 624 o 630 c.p.c.

 

La decisione – Il G.E. del Tribunale di Cagliari ha integralmente accolto la tesi della società resistente sostenendo:

- che dalla lettura del combinato disposto degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., doveva ricavarsi il principio per cui la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera automaticamente nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, che in tale momento inizia il processo esecutivo e che il sequestrante (diventato nel frattempo creditore pignorante) è onerato del compimento di un’attività di impulso processuale – consistente nel deposito in cancelleria della copia conforme della sentenza esecutiva e nella sua annotazione a margine della trascrizione del sequestro – entro un termine perentorio previsto a pena d’inefficacia del pignoramento medesimo (Cass. Civ. 6 maggio 2004 n. 8615; Cass. Civ. 3 settembre 2007 n. 18536);

- che l’inefficacia del pignoramento nel quale si è convertito il sequestro opera di diritto, ma deve comunque essere eccepita dal debitore esecutato prima di ogni altra difesa nell’ambito del processo esecutivo promosso dal creditore procedente;

- che il debitore esecutato, nel caso di specie, aveva ritualmente eccepito il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c.;

- che, accertata detta omissione, il provvedimento conclusivo dell’opposizione all’esecuzione di cui sopra aveva dichiarato l’estinzione del processo esecutivo per inattività del creditore procedente ex art. 630 c.p.c.;

- che la previsione di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. sanziona un’ipotesi di inattività del procedente dalla quale consegue l’estinzione del procedimento esecutivo;

- che in questo caso l’unico rimedio a disposizione del soccombente è rappresentato dal reclamo al Collegio ex art. 630, co. 3, c.p.c.;

- che pertanto l’opposizione agli atti esecutivi proposta doveva essere dichiarata inammissibile (G. MANCA - M. MUSCAS).