Sospensione condizionale della pena. La Corte d’Appello di Cagliari (Sez. I, 13 giugno 2019 n. 585) si pronuncia sulla compatibilità dell’istituto con le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e sul carattere non ostativo dei soli, seppur plurimi, precedenti di condanna a pena pecuniaria (M. MUSCAS)

App. Cagliari Sez. I, 13 giugno 2019 n. 585. La sospensione condizionale della pena può essere concessa anche in caso di applicazione di una sanzione sostitutiva di pena detentiva breve e, in specie, della libertà controllata. 
I plurimi precedenti di condanna a pena pecuniaria non sono, in assenza di altri indici di segno opposto, ostativi alla concessione del beneficio ex art. 163 c.p.

 

Il caso e la decisione – L’imputato, assistito dalla Studio Legale Manca, ha proposto appello contro una sentenza Tribunale di Cagliari che, nel riconoscerlo colpevole del reato di falsa dichiarazione reddituale ex all’art. 95 T.U. Spese di Giustizia e nel condannarlo alla pena di un anno e quattro mesi di libertà controllata in sostituzione di otto mesi di reclusione, gli aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’imputato si è quindi limitato ad appellare soltanto quest’ultimo capo della sentenza sostenendone l’illegittimità sulla scorta di due ordini di motivi: il primo, concernete l’astratta sospendibilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 53 e ss. della L. 24 novembre 1981 n. 689; il secondo, inerente invece l’assenza, in sentenza, di qualsivoglia giudizio prognostico di recidivanza ex art. 163 c.p. e, comunque, il carattere non ostativo dei, pur plurimi, precedenti di condanna a pena pecuniaria gravanti sull’imputato.

In ordine a quest’ultimo profilo del gravame, la difesa ha osservato come il primo Giudice non avesse minimamente dato conto in motivazione delle ragioni che avevano giustificato l’implicita prognosi negativa in ordine alla futura condotta dell’imputato, rilevando tra le altre cose come quest’ultimo, che mai aveva beneficiato dell’istituto della sospensione condizionale della pena, non fosse gravato da alcun precedente ostativo ai sensi dell’art. 164 c.p., rinvenendosi in casellario null’altro che tre condanne a pene pecuniarie per fatti (anche contravvenzionali) di modestissima entità e, comunque, risalenti a circa un decennio.

La difesa ha infatti sottolineato come il comportamento tenuto dall’imputato successivamente alla commissione di questi reati fosse stato particolarmente meritevole, oltre che indice di un processo rieducativo positivamente intrapreso se non addirittura utilmente concluso, non potendosi certo affermare che il reo, gravato da determinati precedenti non gravi e risalenti nel tempo, fosse necessariamente portatore di una capacità delinquenziale tale da rendere insignificante il suo comportamento successivo, caratterizzato, come nel caso di specie, da un sostanziale stato di incensuratezza quasi decennale.

La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza in commento (Sez. I, 13 giugno 2019 n. 585), ha integralmente accolto la tesi difensiva (in verità sposata anche dalla Procura Generale), confermando sia l’assunto relativo all’astratta sospendibilità ex art. 163 c.p. delle sanzioni sostitutive, sia quello relativo al carattere di per sé non ostativo dei plurimi precedenti di condanna a pena pecuniaria gravanti sull’imputato, censurando, in particolare, l’assenza in sentenza della necessaria prognosi in concreto sulla futura capacità a delinquere dell’imputato e sulla sua attuale pericolosità sociale.

 

Approfondimento – Come giustamente osservato dalla Corte Cagliaritana l’astratta sospendibilità ex art. 163 c.p. delle sanzioni sostitutive è confermata dall’art. 57, co. 3, della L. 24 novembre 1981 n. 689, il quale disponendo che «anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena e per qualsiasi effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata», implicitamente la ammette (in dottrina v. PALAZZO, Commento all’art. 57 L. 689/1981, in Legislazione Penale 1982, p. 329).

In sostanza, dove la norma parla di «casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena», per pena non può che intendersi la sanzione sostitutiva corrispondente (DOLCINI – PALIERO, Il carcere ha alternative?: Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell’esperienza europea, Milano 1989, p. 288).

Chi scrive ritiene quindi priva di pregio l’impostazione contraria di una ristrettissima parte della dottrina secondo la quale la sospensione condizionale delle sanzioni sostitutive non sarebbe possibile in quanto l’art. 163 c.p., facendo esclusivo riferimento alla pena della reclusione e dell’arresto, impedirebbe l’estensione della sospensione condizionale alla semidetenzione e alla libertà controllata.

Fermo quanto detto con riguardo al terzo comma dell’art. 57 citato, la conferma dell’erroneità di quest’ultima tesi si ricava già dai primi due commi della stessa disposizione laddove si prevede, per un verso, l’equiparazione ad ogni effetto della semidetenzione e libertà controllata alla reclusione ed all’arresto e, per l’altro, l’equiparazione della pena pecuniaria sostitutiva alla multa ed all’ammenda originariamente comminate dalla legge.

Invero, l’opzione interpretativa che propende per la piena compatibilità tra l’istituto ex art. 163 c.c. e quello ex art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689, oltre che rispondente al dettato legislativo, è in ogni caso opportuna sotto il profilo della politica criminale perché, da un lato, in caso di condotte delinquenziali, lascia inalterata la minaccia dell’applicazione di una sanzione comunque afflittiva in conseguenza della revoca del benefico e, dall’altro, in quest’ultimo caso evita un primo contatto con l’ambiente carcerario a soggetti che non l’avrebbero in ogni caso meritato secondo l’id quod plerumque accidit (c.d delinquenti primari o comunque autori di reati non gravi).

Un ulteriore argomento, di natura storica, dovrebbe comunque essere utile a dipanare ogni dubbio in merito alle effettive intenzioni del legislatore del 1981.

È noto infatti che la c.d. legge di depenalizzazione del 1981 fu preceduta da un disegno di legge, il c.d. Progetto Bonifacio, che non riuscì a completare il proprio iter legislativo a causa del prematuro scioglimento delle Camere, ragion per cui, insediatasi la successiva legislatura, fu presentato un nuovo progetto dal contenuto analogo al precedente, poi approvato con L. 24 novembre 1981 n. 689.

Ebbene, la relazione al c.d. Progetto Bonifacio, con riguardo all’art. 28, disposizione parallela a quella che poi è stata trasfusa nel vigente art. 57, rileva come «l’equiparazione della libertà controllata alla pena detentiva della specie corrispondente a quella sostituita avrebbe consentito di risolvere tutte le perplessità interpretative che potrebbero derivare nella pratica. Per tutta la materia, ad esempio, del rinvio o della sospensione dell’esecuzione della pena dovrà farsi riferimento ai criteri fissati nel codice penale […] e nel codice di procedura penale […]; così anche per gli istituti della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale […]» (Relazione al Progetto Bonifacio, in Riv. it. dir. proc. pen. 1978, p. 367).

L’argomento decisivo è comunque offerto dalla prassi applicativa, posto che la giurisprudenza predilige unanimemente la tesi della sospendibilità delle sanzioni sostitutive, motivando la propria soluzione sia sulla base del tenore letterale dell’art. 57, co. 3, citato, sia in ragione dell’indubitabile natura giuridica di pena (stante la loro connotazione afflittiva) delle sanzioni sostitutive che, quindi, per ciò soltanto ricadrebbero al di sotto del raggio d’azione dell’art.163 c.p. 

Per tutte si veda Cass. Pen. Sez. VI, (ud. 18 dicembre 1998) 21 gennaio 1999 n. 802 secondo la quale «dopo aver applicato la […] sanzione sostitutiva» della libertà controllata, la decisione «di non poter concedere l’ulteriore beneficio della sospensione condizionale della pena […] è errat[a] perché non ha nessun fondamento nella legge speciale, la quale non ha dettato particolari norme sui rapporti tra sanzione alternativa e sospensione condizionale della pena, innovando rispetto alla fondamentale previsione codicistica dell’art. 164 c.p.»; «anzi, dalla disposizione dell’art. 57, comma terzo, della citata l. n. 689/1981 […] emerge chiarissimamente la volontà del legislatore di lasciare immutati tali rapporti (nel senso della concedibilità del beneficio solo sulla base delle valutazioni di cui si è detto), con la conseguenza che alla sanzione alternativa può accedere o non accedere il beneficio della sospensione condizionale della pena secondo le generali regulae juris, senza che possa ritenersi che la particolare natura della sanzione alternativa consenta al giudice di ampliare indebitamente la gamma dei parametri in base ai quali concedere il beneficio, mancandogli, al contrario, il potere di introdurne di nuovi e diversi rispetto a quelli previsti dalla legge» (in senso conforme v. altresì: Cass. Pen. Sez. II, 3 maggio 2016 n. 23346; Cass. Pen. Sez. III, 22 ottobre 2009 n. 42903; Cass. Pen. Sez. III, 22 ottobre 2009 n. 46458; Cass. Pen. Sez. I, 3 febbraio 1999 n. 1006; Cass. Pen. Sez. IV, 25 gennaio 1996 n. 428; Pret. Polla, 21 dicembre 1982; Pret. Salerno, 6 ottobre 1982; Pret. Adria, 19 ottobre 1982).

Sussiste quindi piena compatibilità tra l’istituto ex art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689 e quello ex art. 163 c.p., in quanto il primo è finalizzato all’eliminazione del rischio di compressione della libertà personale, mentre il secondo alla sospensione dell’esecuzione della sanzione, di qualunque specie essa sia.

Nondimeno, impedire al condannato con pena sostitutiva di fruire della sospensione comporterebbe un trattamento deteriore incompatibile col carattere di maggior favore proprio della L. 24 novembre 1981 n. 689.

In ordine al secondo profilo esaminato nella sentenza in commento, la Corte d’Appello di Cagliari ha censurato la pronuncia di prime cure, in particolare, per l’assenza della necessaria prognosi in concreto sulla futura capacità a delinquere dell’imputato e sulla sua attuale pericolosità sociale: valutazione che, come noto, contrassegna il carattere limitato del potere discrezionale del Giudice ex artt. 163 e 164 c.p.

Nel caso di specie, infatti, l’imputato era gravato soltanto da tre condanne a pene pecuniarie per fatti (anche contravvenzionali) di modestissima entità e, comunque, risalenti di circa un decennio, giustamente considerate non ostative ai sensi dell’art. 164 c.p., ragion per cui la scelta del Tribunale di negare la sospensione condizione della pena sostitutiva si scontrava persino con i principi gradualità e dell’extrema ratio: trattandosi per il prevenuto della prima condanna a sanzione limitativa della libertà personale, la pena avrebbe ben potuto – e dovuto – essere sospesa per la prima volta, anche facendo affidamento sulla capacità deterrente dell’istituto (M. MUSCAS).