Prescrizione nei reati tributari e continuazione. La c.d. “regola Taricco” espressa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea non può essere applicata nel nostro ordinamento giuridico (G. MANCA - M. MUSCAS)

Tribunale di Oristano, sent. 15 aprile 2019 n. 153, Giudice Monocratico dott.ssa F. Fulgheri – La "regola Taricco", neppure nella sua formulazione affinata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, può essere applicata nel nostro ordinamento giuridico, in quanto contiene enunciati generici, che, comportando un apprezzamento largamente opinabile, violano il principio della determinatezza della legge penale, e in particolare, non assicurano ai consociati una sicura percezione del diritto.


Il caso – Il Presidente del C.d’A. di una società i capitali, difeso dalla Studio Legale Manca, era stato tratto a giudizio perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi di due fatture emesse da un terzo soggetto a fronte di operazioni asseritamente inesistenti, registrava tali fatture in contabilità, indicandole nelle dichiarazioni annuali della società relative agli anni d’imposta 2009 e 2010.

Oggetto di contestazione erano quindi due distinti fatti di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti rilevanti ex art. 2 d.lgs. 74/2000 e commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso:

1) il primo, relativo all’utilizzazione di una fattura emessa nel 2009 e, pertanto, relativo all’esposizione nella relativa dichiarazione annuale dei corrispondenti elementi passivi ritenuti fittizi; reato consumato il 30.09.2010, ovvero nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2009;

2) il secondo, relativo all’utilizzazione  di una fattura emessa nel 2010 e, pertanto, relativo all’esposizione nella relativa dichiarazione annuale dei corrispondenti elementi passivi ritenuti fittizi; reato consumato il 30.09.2011, ovvero nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2010.

Prima dell’apertura del dibattimento, la difesa ha sollecitato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 relativo all’asserita esposizione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione dell’anno d’imposta 2009, sostenendo:

- che ai sensi dell’art. 158 c.p., il termine di prescrizione in caso di reato continuato decorra autonomamente per ciascuno dei reati uniti dal vincolo ex art. 81 c.p.;

- che relativamente al fatto di esposizione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione dell’anno d’imposta 2009 non fosse applicabile la riforma approvata con D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 – invece applicabile al reato relativo all’esposizione di elementi fittizi nella dichiarazione 2010 – che, tra le atre cose, aveva aggravato il previgente regime sanzionatorio, come anche quello della prescrizione.

Il Giudice Monocratico investito della questione ha deciso come appresso.

 

La decisione – Il Tribunale di Oristano ha integralmente accolto la richiesta della difesa «non essendo applicabili al caso di specie – relativo peraltro a condotte antecedenti alla data di pubblicazione della sentenza – i principi elaborati dalla nota pronuncia Taricco della Corte di Giustizia dell’Unione europea, alla luce anche dei chiarimenti espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 31.5.2018, n. 115».

Lo stesso Giudice Monocratico ha poi rilevato che «alla luce delle modificazioni apportate all’art. 158 c.p. dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, la decorrenza del termine di prescrizione per i reati continuati deve essere calcolata avuto riguardo alle singole condotte illecite», ragion per cui ha ritenuto di poter dichiarare la prescrizione anche di una soltanto delle due condotte originariamente contestate come poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, disponendo la prosecuzione del processo per il resto dell’imputazione, in ordine alla quale, ricadendo sotto la vigenza delle modifiche approvate con D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, la prescrizione non poteva dirsi ancora maturata.

 

Approfondimento – Partendo dall’esame di quest’ultimo principio di diritto, che ha permesso al Giudice di disporre uno stralcio parziale delle contestazioni a carico dell’imputato, è oramai un principio consolidato quello per cui, ai sensi dell’art. 158 c.p., nel testo risultante dalla legge ex Cirielli, il termine di prescrizione per il reato continuato non decorra più dalla data della cessazione della continuazione, bensì da quello della commissione di ogni singola violazione (ex multis Cass. Pen. Sez. Unite, ud. 27 novembre 2008, dep. 23 gennaio 2009 n. 3286; più recentemente v. Cass. Pen. Sez. III, 4 dicembre 2014 n. 5909).

Ed infatti, stante l’avvenuta eliminazione, dall’originaria formulazione dell’art. 158 c.p., della previsione «per la quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorreva dalla cessazione della continuazione, […] ogni reato tra quelli posti in continuazione criminosa con altri ha ormai un proprio termine di decorrenza iniziale della prescrizione, da fissarsi secondo le regole di cui allo stesso art. 158 cod. pen.» – ovvero, nel caso di specie, dalla data di commissione di ciascuno dei reati uniti ex art. 81 c.p. – sicché «Anche a tali effetti […] non opera più l'inscindibilità del reato continuato e viene confermata l'autonomia delle singole violazioni» (Cass. Pen. Sez. Unite, cit.).

Passando ora all’esame del tema principale del presente approfondimento, previo un breve cenno ai tratti essenziali della c.d. “regola Taricco”, espressa dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 2 settembre 2015, causa C-105/14, saranno passate in rassegna quelle che sono state le pronunce fondamentali sull’argomento, sino a giungere alla più recente sentenza della Corte Cost. 10 aprile – 31 maggio 2018 n. 115, cui la sentenza in commento si è rimandata.

Ciò detto, la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 2 settembre 2015, causa C-105/14 ha espresso il principio per cui i giudizi nazionali avrebbero dovuto disapplicare gli artt. 160, co. 3 e 161, co. 2, c.p., omettendo di dichiarare prescritti i reati e procedendo nel giudizio in due ipotesi:

- quando il regime giuridico della prescrizione avrebbe altrimenti impedito di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode lesivi degli interessi finanziari dell'Unione;

- quando il termine di prescrizione fosse risultato più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro (c.d. principio di assimilazione).

Successivamente è intervenuta un'altra sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione), ovvero la sentenza del 5 dicembre 2017, C-42/17 (c.d. sentenza Taricco-bis), che ha affermato il principio di diritto per cui i giudici nazionali, stante il divieto di irretroattività, ai sensi dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, avrebbero potuto disapplicare le norme interne sulla prescrizione soltanto con riguardo a fatti commessi successivamente alla pubblicazione della sentenza Taricco del 2 settembre 2015, causa C-105/14, salva verifica di compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento interno.

Questo principio è stato poi ripreso dalla Corte di Cassazione che in tema di prescrizione dei rati tributari «commessi antecedentemente alla sentenza […] Taricco» debba «continua[re] ad applicarsi integralmente la normativa sulla prescrizione, non potendo il giudice nazionale disapplicarla stante il divieto di irretroattività, ai sensi dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE» (Cass. Pen. Sez. II, 2 marzo 2018 n. 9494, pres. Davigo, est. Rago).

Da ultimo, come anticipato, sul medesimo tema è intervenuta la Corte Costituzionale (Corte Cost., 10 aprile – 31 maggio 2018 n. 115), la quale ha ritenuto che anche con riguardo ai fatti commessi successivamente alla data di pubblicazione della prima sentenza Taricco – per i quali è demandato alle autorità giudiziarie nazionali il compito di saggiare la compatibilità della c.d. «regola Taricco» con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti nazionali – non possa ugualmente procedersi a disapplicazione retroattiva dei termini prescrizionali (istituto quest’ultimo di cui è confermata la natura sostanziale e la conseguente sua riconducibilità nell’alveo del principio di legalità), determinandosi altrimenti un vulnus al principio di determinatezza in materia penale, che è sia principio supremo dell'ordine costituzionale italiano, sia cardine del diritto dell'Unione, in base all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In sostanza, indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo il settembre 2015, il giudice italiano non può applicare loro la c.d. «regola Taricco», essendo essa irrimediabilmente indeterminata nella definizione dei casi in cui potrebbe operare e, pertanto, non essendo idonea ad orientare né le scelte dei consociati (posto lo stesso art. 325 TFUE non permette loro di intuire la vigenza di detta regola), né tantomeno quelle dei giudici penali (che infatti non dispongono di alcun criterio applicativo tale da consentir loro di trarre dall’enunciato di principio di cui alla sentenza Taricco una regola sufficientemente definita).

Ovvero in sostanza, tirando le somme, secondo l’insegnamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità circa la portata della sentenza Taricco-bis, il giudice nazionale non potrà mai – per la tutela di alcun interesse, ‘finanziario dell’Unione’ o di qualsivoglia altra natura – disapplicare in malam partem la disciplina nazionale della prescrizione per i fatti commessi prima della sentenza Taricco o quando ciò possa comportare una violazione del principio di determinatezza in materia penale: operazione che in ogni caso produrrebbe una punizione che non era prevista da alcuna fonte, né prevedibile per l’agente al momento del fatto, cosicché una disapplicazione entrerebbe in conflitto sia con i principi di legalità ed irretroattività nazionali ex art. 25, co. 2, Cost. («principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva», secondo la stessa Taricco-bis) e CEDU (art. 7), sia col principio di colpevolezza-rimproverabilità che è alla base della funzione della pena ex art. 27 Cost. (G. MANCA - M. MUSCAS).