Cass. Pen. Sez. III, sentenza del 30.03.2018, n. 14595
La vicenda processuale – L’imputato ricorre per cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto dal reato di cui all’art. 10 bis del D. Lgs. 74 del 2000 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, riducendo la pena principale per il residuo reato di cui all’art. 10 ter, D. Lgs. cit., a lui ascritto perché, in qualità di liquidatore di una società a responsabilità limitata, aveva omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
Nel dettaglio, l’imputato eccepiva l’erronea applicazione del D. Lgs. 74 del 2000, art. 10 ter, e il vizio di motivazione contraddittoria o mancante in ordine alla sussistenza del reato, poiché la Corte avrebbe omesso di esaminare la documentazione redatta dal curatore fallimentare della società, dalla quale risultava dimostrata l’esistenza di un debito IVA – e quindi di un omesso versamento – inferiore alla “nuova soglia” di punibilità introdotta nelle more del giudizio di secondo grado dall’art. 8 del D. Lgs. n. 158/2015.
Lo stesso imputato lamentava, tra le altre cose, l’erronea interpretazione dell’art. 131 bis c.p., e il vizio di motivazione contraddittoria o mancante, in ordine alla sussistenza dell’invocata causa di non punibilità poiché, a parere dei difensori dell’imputato, lo scostamento appariva comunque esiguo e non assumevano rilevanza nemmeno le tre precedenti condanne, in quanto relative a omessi versamenti ormai divenuti “sotto soglia”.
La decisione – Con la sentenza in esame, la terza sezione della Cassazione ha confermato la propria interpretazione restrittiva circa l’ambito applicativo della causa di esclusione dalla punibilità introdotta nel 2015, con l’inserimento nel codice penale dell’art. 131 bis.
In primo luogo, la Suprema Corte, nell’esaminare il primo motivo di ricorso, ha chiarito che il tema della non corrispondenza del debito dichiarato (superiore alla cd. “soglia”) con quello che risulta dalla compatibilità dell’impresa (in ipotesi ad essa inferiore) non ha alcuna rilevanza posto che la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato. Le discrasie tra debito erariale dichiarato e quello effettivo, invece, hanno il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2,3 e 4, i quali ben possono concorrere con l’art. 10 ter.
Con riferimento al secondo motivo, invece, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di omesso versamento dell’IVA, la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto”, pervista dall’art.131 bis c.p., è applicabile soltanto all’omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità., fissata a 250.000,00 euro dal D. Lgs. 74 del 2000, art. 10 ter, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo al reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia della rilevanza penale (Sez. III, n. 13218 del 10.11.2015, dep. 2016, Reggiani Viani, Rv. 266570; Sez. III, n. 40774 del 05.05.2015, Falconieri, Rv. 265079). In particolare, affinchè l’offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità “occorre che il danno sia esiguo e, dunque, secondo il significato letterale del termine, scarso, trascurabile, quasi insignificante”.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che lo scostamento di 4.345,00 euro rispetto alla soglia di non punibilità non potesse affatto definirsi esiguo.
Approfondimento – La sentenza in esame è in linea con le precedenti pronunce della stessa Corte di Cassazione – per tutte la sentenza n. 51597 del 13 novembre 2017-, dove per i giudici di legittimità “è ben vero che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. può essere applicata anche ai reati tributari, per i quali è prevista una soglia di punibilità collegata ad un valore. Questa Corte ha affermato il principio, in materia di omesso versamento IVA , che essa causa è applicabile, ma soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo al reato è già stato valutato dal legislatore nel determinare la soglia di rilevanza penale (cfr. Sez. 3, n. 13218/2016 del 10.11.2015)”.
Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 131 bis c.p. esclude la punibilità “quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
In relazione al reato di omesso versamento dell’IVA, i giudici di legittimità continuano ad adottare, quindi, un’interpretazione restrittiva di tali elementi, in particolare con riferimento alla gravità del danno parametrata allo scostamento rispetto alla soglia minima per la sussistenza del reato fissata in 250.000 euro.
La causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. può trovare applicazione, quindi, solo in presenza di un esiguo superamento della soglia e in presenza di elementi ulteriori su cui fondare la valutazione di particolare tenuità, ed in particolare sulla base degli indici - requisiti, indicati all’art. 131 bis comma 1 c.p., delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo. (M. SCROCCU).