Cass. Pen. Sez. III, 29 ottobre 2018 n. 49190. Il dolo specifico richiesto per l’integrazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000), consistente nella volontà di consentire a terzi di evadere il fisco, può concorrere con altre finalità anche extra-tributarie.
Il caso e la decisione – L’imputato ricorre per cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma che lo ha riconosciuto colpevole del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, lamentando tra le altre cose l'erronea applicazione dell'art. 43 c.p. e dell’art. 8 D.Lgs. n. 74/2000, sul rilievo della carenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ossia il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale a terzi.
Nel dettaglio, secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento ad una ipotetica rappresentazione della possibile finalità evasiva del destinatario della fattura, che al più avrebbe potuto integrare l'atteggiamento psicologico proprio del dolo eventuale, ma non invece quello proprio del dolo specifico.
La Cassazione ha ritenuto la doglianza di cui sopra infondata concludendo, quindi, per la sussistenza nel caso sottoposto al proprio vaglio dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 8 D.lgs. 74/2000, ritenendo irrilevante la circostanza per cui le fatture sarebbero state emesse per fini extra-tributari e personali del destinatario delle stesse (ossia per creare una provvista in favore di quest’ultimo), dal momento che anche ammettendo una siffatta finalità, il dolo specifico in questione ben può concorrere con essa, laddove l’operazione consenta al terzo l’ottenimento di un indebito vantaggio fiscale. Conclusione quest’ultima avvalorata dell’avvenuta percezione di un compenso da parte dell’emittente.
Approfondimento – Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si configura come reato di pericolo astratto, in quanto mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale, sicché il legislatore ha ritenuto di dover anticipare, nella configurazione della predetta fattispecie criminosa, la soglia dell'intervento punitivo rispetto al momento della dichiarazione.
La configurabilità del reato è, pertanto, svincolata dal conseguimento di una effettiva evasione, venendo puniti comportamenti propedeutici connotati da potenzialità lesiva del citato interesse erariale.
Ciò premesso, la pronuncia in commento si pone sul solco di quella giurisprudenza secondo la quale la sussistenza di finalità concorrenti a quella consentire a terzi l’evasione non incide sulla compiuta integrazione della fattispecie delittuosa.
Se tuttavia ciò può condividersi in caso di finalità concorrenti, dubbi sorgono nel caso in cui l’emittente risulti aver agito solo ed esclusivamente per scopi di natura non tributaria. In questi casi, infatti, la giurisprudenza ha escluso l’integrazione del dolo specifico ex art. 8 richiedendo quindi la dimostrazione dell’esclusivo fine extra-tributario perseguito dall’agente (Cass. Pen. Sez. III, 4 giugno 2009 n. 28654; Cass. Pen. Sez. III, 21 febbraio 2003 n. 8558). (M. MUSCAS).