Lo Studio Legale Manca, assunta la difesa del giornalista di una nota testata che aveva riportato la notizia di indagini in corso su un pubblico amministratore, però formalmente iscritto nel registro degli indagati solo alcuni giorni dopo la pubblicazione dell’articolo, si è trovato a contrastare le tesi dell’offeso secondo cui, per il lessico del giurista, una persona acquisterebbe la qualità di “indagato” solo nel momento in cui il suo nome viene iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p., mentre, prima di tal momento, assolutamente non lo sarebbe. Lo scollamento tra la esistenza di una notitia criminis e l’acquisizione della qualità di “indagato” per iscrizione ex art. 335 c.p.p. sarebbe, infatti, ampio e sostanziale anche perché il passaggio dalla prima alla seconda condizione non sarebbe automatico, non sarebbe insomma un ‘atto dovuto’, ma discenderebbe da valutazioni del magistrato inquirente sulla fondatezza dell’accusa. Perciò definire taluno come “indagato” anche il giorno prima del momento in cui l’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. si concretizzi significherebbe affermare, in termini comunicativi, che già si è formato un giudizio negativo della magistratura su di lui.
La nostra difesa del giornalista ha invece affermato con successo, ottenendo l’archiviazione piena del procedimento, la seguente tesi, incentrata sul reale significato comunicativo del termine “indagato”. Va osservato, in primo luogo, che l’art. 335 c.p.p. prevede, al co. 1°, che “il Pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di realto che gli perviene”, senza che l’ordinamento gli attribuisca, dunque, alcuno spazio discrezionale o valutativo sull’iscrivere o meno la notizia di reato di cui venga a conoscenza. Tant’è che la giurisprudenza di legittimintà si limita a prendere atto che possano, di fatto, accadere ritardi rispetto alla prescrizione normativa di immediatezza dell’iscrizione, ma non ricorrere valutazioni circa l’iscrizione o meno, ritenendo eventuali immobilismi del P.M., anzi, come possibili vulnera alle garanzie difensive di chi è già, prima della formale iscrizione del suo nome, un sospettato e perciò già un ‘indagato di fatto’, per il rischio che su di lui possano svolgersi, in sostanza, indagini occulte (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 28.9.2009, n. 40538, Ced cass., 144378; recentemente Cass. pen., Sez. V., 4.7-28.9.2017, n. 44909, Quot. giur., 2017). Non si dice nulla di nuovo, d’altronde, se si sottolinea che alla stessa ipotesi di scollamento tra una veste sostanziale di ‘indagato’ già acquisita e la momentanea assenza di una iscrizione formale ex art. 335 c.p. fa riferimento la sanzione di inutilizzabilità, ex art. 63, co. 2°, c.p.p., delle dichiarazioni della “persona che doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini”, in quanto al momento già caratterizzata da una condizione iniziale ed indiziaria di sospetto (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 28.5.2014, n. 43508, Ced cass. 261078; Cass. Pen., Sez. II, 01.10.2013, n. 283, Ced cass. 258105). Coerente anche il disposto dell’art. 109 disp. att. c.p.p., che conferma il sostanziale automatismo dell’iscrizione della notitia criminis: ovviamente, il riferimento all’iscrizione come “eventuale” non delinea una scelta discrezionale del P.M., ma coglie l’atto di denuncia o querela nel momento iniziale in cui giace ancora nella “segreteria della procura della Repubblica”, e – non essendo ancora passato tra le mani di un magistrato del P.M. – non è ancora stato verificato se possa contenere o meno, anche solo in formulazione astratta, la notizia di reato automaticamente richiedente l’iscrizione (oppure, in ipotesi alternativa quasi di scuola, abbia il mero nomen di “denuncia”, “querela” o “esposto”, ma contenga la narrazione di un fatto del tutto inconfernete prima facie, già solo per come descritto, col precetto di una norma penale incriminatrice). Non potrebbe, in tal senso, contrapporsi l’esistenza di un “modello 45”, strumento servente appunto, come noto, all’alternativa secca degli atti non costituenti notizie di reato, e perciò non implicante affatto una valutazione di merito da parte del P.M. Sarebbe perciò artefatta, e svincolata dal sistema processualpenalistico stesso, ogni tesi volta a scollare in modo rilevante e sostanziale dalla presenza di una denuncia o querela depositate (notitia criminis) l’acquisizione della qualità di “indagato”, presentandola come frutto distinto di successive valutazioni e formali iscrizioni. La qualità di “indagato” è, invece, proprio di natura sostanziale, fattuale, e coincide con il fatto di essere sotto la lente degli inquirenti: come dimostra anche l’art. 63, co. 2°, c.p.p., l’ordinamento la riconosce a vari fini anche senza iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., che è semmai un obbligo immediato, conseguente ed automatico del P.M., salvo trovarsi di fronte ad uno scritto che nemmeno astrattamente sia una notitia criminis. D’altronde il lessico “indagato” non è nemmeno del Legislatore, ma esso stesso appartiene solo alla prassi, e quindi è, sì, in grado di descrivere un fatto (l’essere oggetto d’indagini), ma non di puntellare formalismi: il Legislatore, lungi dal richiamare i ritualismi legati ad un ‘battesimo negativo’ che avverrebbe, per le avverse tesi, solo con l’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., utilizza l’espressione descrittiva (anche qui sostanziale e fattuale) di “persona nei cui confronti vengono svolte le indagini” (artt. 347, co. 2°; 349, co. 1°, 2° e 3°c.p.p.), o “persona sottoposta alle indagini preliminari” (art. 61, co. 1°, c.p.p.), o “persona sottoposta alle indagini” (artt. 62, co. 1°, e 63, co. 1° e 2°, c.p.p.). Va aggiunto che la verità e correttezza espositiva di una notizia resa a mezzo stampa devono essere valutate, in ogni caso, non rispetto a strumenti terminologici ‘per pochi’, elitari, ‘esoterici’ o propri delle specifiche scienze (in questo caso giuridiche) gravitanti intorno al fatto narrato, ma alla stregua della percezione laicale del comune lettore, ovvero del destinatario della notizia da cui il giornalista di un quotidiano deve farsi comprendere per realizzare il ruolo comunicativo che della stampa è proprio: è noto, a tal proposito, l’uniforme orientamento della giurisprudenza nell’escludere (pena il tradimento del modello comunicativo ‘democratico’ proprio della stampa quotidiana, volta a consentire a tutti, a prescindere dal livello di acculturamento, di formarsi un’opinione sui fatti: Cass. pen., Sez. V, 11.4.2013, n. 28502, Pluris 2013) che discrepanze dalla verità apprezzabili in sede penale possano individuarsi sulla base dell’uso impreciso di linguaggi tecnici o dotti o specialistici, ad es. nel sintetizzare, riassumere, o condensare in una parola, in termini non arbitrari, e comunque rispettosi di canoni logici, concetti più complessi espressi da soggetti qualificati (Cass. Pen., Sez. I, 5.11.2014, n. 5695, Quot. Giur. 2015; Cass. pen., Sez. V, 7.7.2006, n. 30877, Ced cass. 235222; T. Roma, 18.4.2002, Viviano, Cass. pen. 2002, 2517), tanto che è lecita anche una sintesi giornalistica ben più cruda che … definire “indagato” una persona oggetto di denunce qualificate già al vaglio della Procura della Repubblica: è stato ritenuto lecito e non diffamatorio, ma all’opposto sintesi descrittiva veritiera e calzante, financo l’uso dell’espressione «boia» per indicare l’ex capitano delle SS Erich Priebke, che aveva preso parte attiva all’eccidio delle Fosse Ardeatine il 24.3.1944 (Cass. civ., Sez. III, 29.11.2012-9.4.2013, n. 8566, Ced cass. 625876). Insomma, l’attribuzione della posizione di “indagato” nei confronti di un soggetto finito sotto la lente degli inquirenti è – a prescindere dalla contestualità di formali iscrizioni a suo nome – l’equivalente comunicativo di sintesi della sua reale e sostanziale posizione, da apprezzarsi, peraltro, nel contesto della nota irrilevanza, ai fini del vaglio sulla verità e correttezza, di inesattezze espositive marginali, incapaci di alterare la complessiva portata dei fatti narrati (Cass. pen., Sez. V, 14.01.2010, n. 6410, Ced cass., 246065; Cass. pen., Sez. V, 8.4.2009, n. 28258, Ced cass. 244200; Cass. pen., Sez. III, 11.2.2009, n. 3340, Pluris 2010; Cass. pen., Sez. V, 21.9.2005, n. 37463, Ced cass. 232324; Cass. pen., Sez. V, 25.2.1993, n. 4643, Ced cass., 195017). Va poi detto che il lessico “indagato” – a prescindere dall’utilizzo più o meno concettualmente definito che ne fa la prassi processualpenalistica (ma, come detto, non il Legislatore) – descrive anche nel linguaggio comune la persona sulla quale autorità pubbliche indagano. In presenza di parole che abbiano, nel contempo, una prima valenza giuridico-formale, ma anche una seconda valenza comunicativa laica più ampia, è evidente che a questa seconda dovrà farsi riferimento nella valutazione della verità comunicativa di un pezzo di stampa destinato alla popolazione generale (G. MANCA).