Cass. Pen. 30 marzo 2018 n. 14595 – La non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di mancato versamento dell’IVA può operare solo ove tale omissione sia prossima alla soglia di punibilità prevista dalla legge.
Il caso e la decisione – Il casus decisus riguardava la possibile applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. (introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28) ad un caso di omesso versamento IVA superiore di circa € 4.500 al tetto di rilevanza penale previsto dall’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000.
Nel rigettare il ricorso dell’imputato, gli Ermellini hanno dato atto del fatto che il grado di offensività in relazione al quale possa ritenersi insussistente il reato di omesso versamento dell’IVA sia già stato individuato dal legislatore nella misura di € 250.000, ragion per cui potrà ammettersi l’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. solo e soltanto a fronte di un danno esigo, ovvero «secondo il significato letterale del termine, scarso, trascurabile, quasi insignificante».
I precedenti – La Cassazione si era già espressa in subiecta materia con la sentenza della Sez. III, 22 giugno 2017 n. 51597, confermando l’applicabilità della causa di non punibilità in parola a tutte le fattispecie di reato, ivi compresi i «reati tributari, per i quali è prevista una soglia di punibilità collegata ad un valore», previa verifica «di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo». Nel caso di specie si trattava di un omesso versamento di ritenute certificate superiore alla soglia di rilevanza penale per soli € 369, circostanza che ha indotto i Giudici di Piazza Cavour ad annullare con rinvio un ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato un istanza di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo del profitto del presunto reato ex art. 10-bis del d.lgs. 74/2000.
Sul tema si veda altresì Cass. Pen. S.U. del 25 febbraio 2016 n. 13681, ove il beneficio ex art. 131-bis c.p. è stato invece negato per un omesso versamento IVA di oltre € 20.000 superiore al limite di tolleranza di cui all’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000. (M. MUSCAS)