Diritto processuale civile. Obbligo di negoziazione assistita da disapplicare in quanto incompatibile con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (M. MUSCAS)

Tribunale di Verona, sez. III Civile, ord. 27 febbraio 2018, Est. Vaccari. La disciplina che impone il ricorso alla negoziazione assistita a pena dell’improcedibilità dell’azione essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che tutela il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.


Il caso – A seguito di un sinistro stradale, un motociclista ha convenuto in giudizio i danneggianti per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti.

Nell’ambito di questo giudizio hanno spiegato intervento i familiari del danneggiato domandando il risarcimento dei pregiudizi patiti iure proprio per effetto del sinistro che ha visto coinvolto il proprio congiunto (c.d. danni da lesione del rapporto parentale), ma omettendo di dar corso alla procedura di negoziazione assistita obbligatoriamente prevista quale condizione di procedibilità dell’azione dall’art. 3, comma 1, D.L. 132/2014.

L’omesso avvio dell’Adr da parte degli intervenuti è stato quindi eccepito dalla difesa di parte convenuta.

 

La decisione – Nel rigettare l’eccezione sollevata dai convenuti il Tribunale di Verona ha disapplicato l’art. 3, comma 1, D.L. 132/2014, ritenendo la condizione di procedibilità dell’azione ivi disciplinata incompatibile con il diritto della UE ed in particolare con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, essendo fonte di costi (rectius spese legali) di entità tutt’altro che trascurabile.

In particolare, il Giudice scaligero si è rifatto all’insegnamento recentemente espresso dalla Corte di Giustizia Ue (sent. 14 giugno 2017 n. 457) che ha stabilito come le Adr obbligatorie possano ritenersi compatibili con il principio della tutela giurisdizionale effettiva soltanto a condizione che:

1) non conducano ad una decisione vincolante per le parti;

2) non comportino un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;

3) sospendano il corso della prescrizione o della decadenza dei diritti in gioco;

4) non generino costi, ovvero generino costi non ingenti, per le parti.

Ciò detto, ad avviso del Tribunale di Verona la disciplina nazionale sulla negoziazione assistita, sulla base di una valutazione ex ante, non rispetta quest’ultima condizione, poiché «non potendo prescindere dall’intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti», come anche di quelli in fase di approvazione, a nulla rilevando «che i costi per l’assistenza difensiva possono essere recuperati dalla parte che, dopo aver preso parte alla negoziazione, risulti vittoriosa nel successivo giudizio». (M. MUSCAS).