Diritto processuale civile e del lavoro. Telelavoro e smart working: l’abitazione del dipendente integra un’articolazione dell’organizzazione aziendale idonea a radicare la competenza territoriale del Giudice del Lavoro (M. MUSCAS)

Cass. Civ., Sez. VI, ord. 8 febbraio 2018 n. 3154. In materia di licenziamento del telelavoratore o dello smart worker è competente anche il Giudice del luogo in cui si trova l’abitazione del dipendente, da intendersi quale «dipendenza dell’azienda» ai sensi dell’art. 413 c.p.c.


Il caso – Il Tribunale di Nola, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnativa di un licenziamento, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale nella cui circoscrizione territoriale rientrava la sede l’impresa datrice di lavoro, sul rilievo che il domicilio della lavoratrice, ove la stessa era destinata a prestare continuativamente la propria attività, non potesse integrare una «dipendenza dell’azienda» ai sensi dell’art. 413 c.p.c. 

Nel caso di specie, l’abitazione della lavoratrice era dotata di un’organizzazione e di strutture hardware e software che le consentivano di svolgere la propria attività a domicilio, sostanzialmente H24.

La stessa dipendente era inoltre obbligata, tra le altre cose, a comunicare al datore di lavoro ogni suo spostamento ed in caso d’assenza a predisporre una risposta automatica alle e-mail della clientela pervenute alla casella di posta elettronica aziendale.

La lavoratrice propone quindi regolamento di competenza.

 

La decisione commentata – Nel richiamarsi ai propri precedenti sul tema (Cass. Civ. Sez. VI Lav., ord. 23 febbraio 2017 n. 4767; Cass. Civ. Sez. VI Lav., ord. 15 luglio 2013 n. 17347), I Giudici di Piazza Cavour accolgono il ricorso e confermano che quando ci si trovi, come nel caso sottoposto al loro vaglio, dinnanzi ad un complesso di beni caratterizzato da un’individualità tecnico-economica e da un collegamento funzionale con il datore di lavoro, l’abitazione dello smart worker costituisca una «dipendenza dell’azienda» idonea a radicare la competenza territoriale del Giudice del luogo ai sensi dell’art. 413 c.p.c.

Trattasi infatti di una norma che deve essere interpretata in senso estensivo, riferendosi ad ogni articolazione della organizzazione aziendale nella quale operi anche un solo dipendente, tale da poter coincidere anche con l’abitazione privata di quest’ultimo ove dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa, non necessariamente di proprietà aziendale e financo di modeste dimensioni, ma comunque destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali per scelta organizzativa del datore di lavoro.

La ratio della proposta interpretazione estensiva – tendente ad individuare il foro più prossimo al luogo di effettuazione dell’attività lavorativa – non è soltanto quella di garantire il concreto esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ma anche quella di rendere più agevole l’accertamento dei fatti e meno difficoltoso il rapporto con il processo per tutti i soggetti coinvolti (primi fra tutti i testimoni), oltre che più facilmente realizzabili le attività processuali, quali ispezioni o accertamenti di consulenti tecnici, sui luoghi di lavoro. (M. MUSCAS)