Reati tributari. L’innalzamento delle soglie di punibilità dei reati previsti in materia di omesso versamento di ritenute ed IVA impone la revoca delle precedenti condanne passate in giudicato (M. MUSCAS)

Cass. Pen. Sez. III, 12 marzo 2018 n. 10810 – La modifica dell’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha escluso la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute o certificate sino all’ammontare di € 150.000,00= ha determinato una abolitio criminis parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, commesse in epoca antecedente (Cass. Pen. Sez. III, 11 maggio 2017 - dep. 13 luglio 2017 n. 34362); principio pienamente applicabile all’analoga modifica effettuata dal medesimo d.Igs. all’art. 10-ter che ha escluso la configurabilità del reato per gli omessi versamenti dell’acconto relativo all’IVA inferiori alla soglia di € 250.000,00= per ciascun periodo di imposta.


Il caso – Il Tribunale di Bari, adito in sede d’esecuzione penale, ha rigettato la richiesta presentata da un condannato volta all’ottenimento della revoca di tre decreti penali di condanna irrevocabili pronunciati nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (omesso versamento dell’IVA) del d.Igs. 74/2000, ritenendo che il sopravvenuto innalzamento delle soglie di rilevanza penale della condotta configurasse un fenomeno di mera successione di leggi penali nel tempo assoggettato al limite del giudicato ai sensi dell’art. 2, co. 4, c.p.

Avverso il suddetto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli artt. 2, co. 2 c.p. e 673 c.p.p., oltre ad un vizio motivazionale, sostenendo, in particolare, che le modifiche legislative apportate al d.lgs. 74/2000, lungi dal configurare una successione delle leggi penali nel tempo, avrebbero viceversa determinato una vera e propria abolitio criminis con conseguente applicazione dell’art. 2, co. 2 c.p., secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato e ove vi sia stata condanna ne debbano cessare esecuzione ed effetti penali.

 

La decisione – La pronuncia in commento, che ha accolto il ricorso del condannato, è anzitutto utile per l’esemplificativo discernimento delle fattispecie integrative di una successione di leggi penali nel tempo, da quelle invece integrative di una abolitio criminis parziale.

Nel primo insieme, a detta degli Ermellini, vi rientrano «la sopravvenuta modifica di una norma incriminatrice che può riguardare o la fattispecie legale astratta, vale a dire il precetto, o la disciplina della fattispecie legale astratta, vale a dire il trattamento sanzionatorio, nonché gli elementi accidentali del reato quali le circostanze previste da norme diverse da quella incriminatrice o, infine la fattispecie legale astratta e contemporaneamente la sua disciplina».

Nel secondo insieme (abolitio criminis parziale), invece, vi rientrano tutti i casi in cui «la modifica normativa incida sulla fattispecie legale astratta restringendone il campo di operatività, venendo cioè ad escludere uno o più elementi costitutivi del reato previsti dalla precedente legge, mantenendone fermi gli altri» (in senso conforme Cass. Pen. Sez. Un. 26 marzo 2003 n. 25887).

Il presupposto dell’abolitio criminis paraziale è quindi rappresentato da un rapporto di specialità tra le due norme incriminatrici, tale per cui la norma sopravvenuta esclude la rilevanza penale delle sotto-fattispecie in essa non più ricomprese, sicché ove i fatti previsti come penalmente rilevanti dalla legge antecedente non costituiscono più reato per la legge posteriore, dovrà trovare applicazione la regola di cui all'art. 2, co. 2, c.p. e non invece il disposto di cui al co. 4.

Nel caso di specie, l’innalzamento del limite minimo di punibilità ha reso le nuove fattispecie speciali rispetto alle precedenti, poiché ha ristretto l'ambito applicativo di queste ultime, rimanendo l'area della punibilità circoscritta alle sole condotte collocate al di sopra della nuova soglia.

La Corte conclude quindi affermando che la mutata soglia di punibilità (elemento costitutivo del reato, così Cass. Pen. Sez. Unite – ud. 28 marzo 2013 – 12 settembre 2013 n. 37424) introdotta dal d.Igs. 158/2015, dei delitti di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento dell’IVA, al di sotto della quale operano soltanto a misure sanzionatorie di tipo amministrativo, rientra a pieno titolo nel fenomeno dell’abrogazione parziale e sia quindi espressione di un mutato giudizio di offensività delle suddette condotte omissive che, se contenute entro le novellate soglie, rimangono assoggettate a misure sanzionatorie di natura amministrativa in virtù del principio di extrema ratio dell’intervento penale.

L’art. 2, co. 2, c.p. ha poi quale risvolto processuale la norma generale di cui all'art. 673 c.p.p. che, in caso di abrogazione della norma incriminatrice, impone al Giudice dell’esecuzione di revocare la sentenza di condanna o il decreto penale passati in giudicato poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

In senso conforme alla prenuncia in commento: cfr. Cass. Pen. Sez. III – ud. 28 ottobre 2015 – 18 gennaio 2016 n. 1626; Cass. Pen. Sez. III – ud. 2 dicembre 2015 – 19 gennaio 2016 n. 1873; Cass. Pen. Sez. III – ud. 5 novembre 2015 – 25 gennaio 2016 n. 3098; Trib. Udine, 1 febbraio 2016, Est. R. Pecile, proc. 279/2015 SIGE.

Parimenti in senso conforme, ma con riguardo al differente reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali o previdenziali di cui all’art. 2, co. 1-bis L. n. 638/83, si segnala una pronuncia del Tribunale ordinario di Oristano (Trib. Oristano, ord. 6 febbraio 2017, Est. A. C. Pinello) che, previa istanza dell’imputato, assistito dalla Studio Legale Manca, ha giustamente ritenuto di dover revocare il precedente decreto penale di condanna, seppur definitivo, «per abolizione del reato» in ragione del fatto che «il comma 6 dell'art. 3 della D.LGS 8/16 ha trasformato in illeciti amministrativi le condotte corrispondenti alla norma oggi contestata, per gli importi annui omessi inferiori ai 10.000, che risultano ora puniti solo con sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 50.000 euro» (M. MUSCAS).