Trib. Catania, 27 giugno 2017, Est. Fiorentino. È legittimo, sotto il profilo della sussistenza della forma scritta e della validità della sua comunicazione, il licenziamento intimato a mezzo WhatsApp. È altresì legittimo il licenziamento intimato dal Direttore Tecnico dell’azienda datrice di lavoro pur formalmente privo di poteri di rappresentanza.
Il caso e la decisione – Un lavoratore impugna il licenziamento intimatogli sia sotto il profilo del difetto di forma, perché comunicatogli tramite WhatsApp, sia sotto il profilo del difetto di rappresentanza, perché sottoscritto da un soggetto diverso dal datore di lavoro.
In merito alla prima doglianza, il Tribunale di Catania ritiene che il messaggio inviato per il tramite della nota applicazione e contenente la comunicazione di recesso sia stato idoneo ad assolvere l’onere di forma imposto dall’art. 2 della L. 604/66, trattandosi di un documento informatico dattiloscritto, che parte ricorrente ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto d’averlo tempestivamente impugnato in sede stragiudiziale.
Quanto invece al secondo motivo d’impugnazione, parimenti ritenuto infondato, il Giudice ritiene ammissibile la ratifica (con efficacia ex tunc) da parte del datore di lavoro del licenziamento intimato da un soggetto formalmente privo del potere di rappresentanza.
Commento – La pronuncia in commento, pur nell’apparente laconicità del principio espresso, si fonda su un iter motivazionale assai rigoroso.
In primo luogo, infatti, il Tribunale di Catania, parificando il messaggio inviato a mezzo WhatsApp ad un documento informatico dattiloscritto, si è rifatto ai precedenti giurisprudenziali che esonerano il datore di lavoro dall’utilizzo di formule sacramentali nell’intimazione del proprio recesso (ex multis Cass. Civ. Sez. Lav., 17 marzo 2009 n. 6447), legittimandolo persino all’utilizzo di forme indirette quali la consegna del libretto di lavoro con l’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lav. 13 agosto 2007 n. 17652).
In secondo luogo, il Giudice del Lavoro ha ritenuto che il sistema d’invio della comunicazione di recesso impiegato dal datore di lavoro sia fianco idoneo a garantire al mittente ed al destinatario del messaggio la prova della data e dell’ora sia dell'avvenuta ricezione ("doppia spunta grigia”), sia dell’avvenuta lettura ("doppia spunta blu”).
Nulla quaestio, inoltre, in merito alla paternità del licenziamento, che infatti è stato tempestivamente impugnato dal dipendente.
L’ulteriore profilo sub iudice è stato parimenti risolto in senso favorevole al datore di lavoro, sia in considerazione della pacifica estensibilità agli atti unilaterali del principio espresso dall’art. 1399 c.c. – secondo cui il rappresentato può ratificare retroattivamente il contratto concluso dal falsus procurator – sia in ragione del fatto che l’unico soggetto eventualmente legittimato a far valere il difetto di rappresentanza del Direttore Tecnico sarebbe stato, per l’appunto, il datore di lavoro e non invece il destinatario dell’atto sottoscritto dal falsus procurator (M. MUSCAS).