Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2017 n. 1180. Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato dal momento ed incombe sul lavoratore che lo impugni l’onere di provare sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso datoriale sia determinato da un motivo illecito.
Il caso e la decisione – La Corte di legittimità ribadisce il proprio consolidato insegnamento a mente del quale il recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova non deve necessariamente essere motivato, incombendo sul lavoratore che ne contesti la legittimità, l’onere di provare sia il positivo superamento della prova, sia l’eventuale motivo illecito sottostante al recesso.
Commento – Come noto, nella fase genetica del rapporto di lavoro, le parti possono apporre una clausola di prova ai sensi dell’art. 2096 c.c., il cui fine principale è quello di valutare le caratteristiche e le qualità del lavoratore, nonché le capacità d’inserimento di quest’ultimo nell’organigramma e nella struttura aziendale.
Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro sarà poi libero di scegliere se mantenere in essere il rapporto instaurato, ovvero se licenziare il lavoratore, senza essere tenuto ad addurre alcuna specifica motivazione, né tantomeno a riconoscergli un preavviso di recesso.
Questa libertà non è tuttavia illimitata.
Il licenziamento per mancato superamento della prova (nonostante costituisca una delle tipiche ipotesi di recesso ad nutum) può essere infatti impugnato ad esempio per il carattere fittizio della prova, per la genericità delle mansioni oggetto della prova o, comunque, per l’illiceità o il carattere discriminatorio dei motivi.
Infatti, già nei primi anni ’80 la Corte Costituzionale (Corte Cost. 22 dicembre 1980 n. 189) ebbe modo di sottolineare come l’art. 2096 c.c. potesse esser considerato costituzionalmente conforme agli artt. 3, 4, 25 e 41 della Cost. a condizione che si riconoscesse la sindacabilità del concreto esercizio del potere di recesso dell’imprenditore e, pertanto, l’eventuale annullabilità dell'atto ove il lavoratore fosse riuscito a dimostrare il positivo superamento della prova, nonché l’imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito.
Dando seguito a tale orientamento, gli Ermellini hanno quindi affermato «che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784 del 14/10/2009, n. 16224 del 27/06/2013). Risultandone quindi circoscritta la libertà di recesso nell’ambito della funzione cui il patto di prova è finalizzato».
In definitiva, la Suprema Corte ritiene che la valutazione in ordine all’esito della prova sia ampiamente discrezionale, sicché l’eventuale dimostrazione, da parte del lavoratore licenziato, del positivo esito dell’esperimento non possa di per sé invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto il lavoratore deduca e riesca altresì a provare che il licenziamento medesimo sia stato determinato da motivi diversi ed illeciti (M. MUSCAS).