Trib. Roma, 25 agosto 2016. L’art. 2467 c.c. si applica anche ai rimborsi dei finanziamenti erogati dai soci in tipi societari diversi dalla s.r.l. quando i soci finanziatori esercitino attività di direzione e coordinamento della società (art. 2497-quinquies c.c.).
Il caso e la decisione – Una s.p.a. agisce in sede monitoria ed ottiene un D.I. nei confronti di una s.r.l. per il pagamento del corrispettivo della vendita di un proprio pacchetto azionario.
La s.r.l. propone opposizione a D.I. eccependo la compensazione del credito accertato in sede monitoria con un proprio controcredito vantato nei confronti della società opposta in ragione di un precedente finanziamento erogatole.
Il Tribunale di Roma rigetta l’opposizione ritenendo di non poter riconoscere l’operatività del meccanismo compensativo eccepito dalla s.r.l. in quanto a norma dell’art. 2467 c.c. – applicabile anche alle s.p.a. solo se di modeste dimensioni (Cass. Civ. Sez. I, 7 luglio 2015 n. 14056, ced. 635830) poiché portatore di un principio generale – il rimborso del credito vantato dalla s.r.l. in virtù del precedente finanziamento, avrebbe dovuto essere postergato rispetto al pagamento degli altri creditori sociali. Conclusione questa giustificata, sempre a detta del Tribunale capitolino, anche in relazione alla previsione normativa di cui dall’art. 2497-quinquies c.c., posto che la società finanziatrice esercitava nell’ambito della s.p.a. un’attività di direzione e coordinamento.
Commento – La pronuncia in oggetto interviene su un tema controverso ed in relazione al quale si scontrano due opposte correnti di pensiero.
Da un lato c’è infatti chi, principalmente in dottrina, sostiene che l’art. 2467 c.c. non possa essere applicato nelle s.p.a. sia per l’assenza di una norma che ne consenta l’estensione, sia perché le particolari modalità della postergazione regolata da tale ultima norma si giustificano in relazione ad aspetti specifici della disciplina delle s.r.l. e, in particolare, in ragione dei penetranti poteri di informazione e controllo che spettano a ciascun socio, invece inesistenti nelle s.p.a., nell’ambito delle quali ultime è più difficile configurare un socio realmente partecipe agli affari sociali.
Dall’altro, viceversa, c’è chi sostiene – come il Tribunale di Roma nel caso sottoposto al suo vaglio – che la ratio del principio di postergazione espresso dall’art. 2467 c.c. sia compatibile anche con forme societarie diverse dalle s.r.l., in quanto l’art. 2497-quinquies c.c. ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi eserciti al suo interno attività di direzione e coordinamento.
In particolare, secondo la pronuncia in commento, affinché il principio generale espresso dall’art. 2467 c.c. possa estere esteso anche a tipi societari differenti dalle s.r.l., occorre valutare in concreto se – per le modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta) – i soci finanziatori esercitino un’attività di direzione e coordinamento del sodalizio societario ed inoltre se sussistano effettive situazioni di rischio, ovvero, un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, nonché una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento in luogo di un finanziamento.
In senso conforme v. Cass. Civ. Sez. I, 7 luglio 2015 n. 14056, ced. 635830, e Trib. Venezia Sez. Fall. 10 febbraio 2011 (M. MUSCAS).