La prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione ribadisce che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma c.p. (cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza 08.06.2015 n. 24431).
Il caso – Con sentenza del 3.07.2014 il Tribunale di Pescara dichiarava la propria incompetenza per materia a giudicare i reati di minacce e diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p. dall’invio e diffusione dei messaggi minatori e offensivi attraverso il social network “Facebook”, ritenendo che tali reati fossero di competenza del Giudice di Pace in quanto l’assenza di libera accessibilità dei social network telematici da parte degli utenti della rete internet escludeva la configurabilità della comunicazione come mezzo di pubblicità.
Il giudice di Pace competente sollevava, quindi, conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti alla Suprema Corte, ritenendo integrata l’aggravante di cui all’art. 595 comma 3 c.p. nella condotta dell’imputata, alla stregua dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione – La Suprema Corte ha confermato il principio di diritto già affermato nella sentenza n. 24431 del 28.04.2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma c.p., poiché trattasi di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. L’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità nel reato di diffamazione trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa. Ciò è proprio quello che si verifica nelle bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.
La Corte ha poi chiarito come l’esistenza di una procedura di registrazione per accedere al social network “Facebook”, peraltro gratuita e assai agevole, non escluda la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante. Quest’ultima, infatti, discende la potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma c.p. nella diffusione della comunicazione diffamatoria con il mezzo del fax (Sez. V, n. 6081 del 9.12.2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. V, n. 29221 del 6.04.2011, Rv. 250459). Manuela Scroccu