Con l’approvazione della legge 6 agosto 2015 n. 132 di conversione del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, sono state modificate alcune disposizioni del codice di procedura civile tra cui l’art. 480 c.p.c. regolante la forma dell’atto di precetto e ciò tramite l’introduzione di un nuovo periodo al termine del secondo comma.
La novità (se tal può definirsi) applicabile a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, consiste nell’imposizione di un ulteriore obbligo a carico del creditore che si accinga a notificare un precetto, il quale dovrà dare avviso al debitore della possibilità di ricorrere ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista nominato dal giudice al fine di proporre un piano di composizione o un piano del consumatore.
Come noto, queste ultime sono procedure – entrambe introdotte dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 – volte a definire situazioni di sovraindebitamento che coinvolgono soggetti non fallibili a cui è precluso il ricorso al concordato preventivo. In particolare, poi, il piano del consumatore esclude chiaramente che i debiti possano derivare da rapporti inerenti l’attività professionale o commerciale eventualmente svolta dall’interessato.
Balza subito all’occhio come il legislatore non abbia previsto alcuna sanzione per il caso in cui il creditore ometta di formulare l’avvertimento de quo, limitandosi a stabilire che lo stesso “deve” essere contenuto nell’atto di precetto.
Ciò detto, poiché l’espressa comminatoria della nullità è prevista per il solo caso in cui sia il precetto non contenga l’indicazione delle parti, del titolo e della data di notifica dello stesso (art. 480, co. 2, primo periodo, c.p.c.), il tassativo regime di cui all’art. 156 c.p.c. non dovrebbe potersi applicare all’ipotesi in commento.
Sul tema non pare infatti azzardato richiamarsi all’orientamento giurisprudenziale espresso in merito alla elencazione di cui all’art. 164 c.p.c. che enuclea le singole omissioni comportanti la nullità della citazione all’infuori delle quali l’atto, pur irregolare, può produrre gli effetti suoi propri.
Parimenti, può essere utile rammentare la posizione espressa della giurisprudenza in merito all’omissione degli avvisi da rivolgere al debitore all’atto della notifica di un pignoramento presso terzi, secondo cui “la mancanza dell'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 492 c.p.c. determinano mere irregolarità, non essendo prevista la nullità dell'atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge” che sana l’omissione ex art. 156, co. 1, c.p.c. (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 12 aprile 2011 n. 8408), fatto salvo il diritto alla rimessione in termini.
Posto quindi che la funzione dell’atto di precetto consiste nel preavvisare il debitore dell’imminente avvio nei suoi confronti di una procedura di esecuzione forzata in difetto di un suo spontaneo adempimento, non può negarsi che anche in assenza dell’avvertimento recentemente introdotto dal D.L. 83/2015 l’atto possa comunque raggiungere appieno il suo scopo e pertanto non possa esserne comminata la nullità.
Non si deve infatti dimenticare che il semplice deposito della domandadi ammissione alle procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 ha il soloeffetto di sospendere il corso degli interessi legali o moratori, ma non anche quello di vietare l’avvio della procedura esecutiva o di sospenderne il corso, decisioni queste ultime rimesse esclusivamente al Giudice investito delle relative istanze ex art. 10, co. 2, lett. c) della legge 27 gennaio 2012 n. 3, sicché a parer di chi scrive l’atto non sarebbe opponibile né ai sensi dell’art. 615 c.p.c., né tantomeno ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (M. MUSCAS)