Cass. pen., Sez. V, 5 dicembre 2014 (dep. 15 aprile 2015), n. 15613, Pres. Lombardi, Est. Savani e Pistorelli, Imp. Geronzi e altri (M. SCROCCU)

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione riafferma il principio di diritto dell’irrilevanza del nesso causale tra le condotte di bancarotta e la dichiarazione di fallimento. Con questa sentenza la Corte si pone in dissenso con il recente mutamento d’indirizzo, ad opera della stessa quinta sezione, secondo cui la dichiarazione di fallimento costituisce l'evento del reato di bancarotta fraudolenta (Cass. pen., Sez. V, 24 settembre 2012, n. 47502, Imp. Corvetta.


Il caso – L’oggetto della pronuncia riguarda uno dei tanti filoni sorti dalla nota e complessa vicenda del crac Parmalat. I giudici di merito avevano affermato che i vertici del gruppo Capitalia avessero consapevolmente collaborato, al fine di realizzare gli interessi della banca, all’ideazione di un’attività distrattiva dal patrimonio di Parmalat di fondi apparentemente erogati a quest’ultima attraverso un prestito brigde di 50 milioni di Euro. I reati ipotizzati, così come rispettivamente contestati e successivamente ritenuti nella sentenza di primo grado, sono quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con riferimento alla condotta di distrazione della provvista fornita da Banca di Roma (del Gruppo Capitalia) a Parmalat, utilizzata in realtà per finanziare altre società del gruppo affinché acquistassero un’azienda, la Ciappazzi, a sua volte debitrice della Banca; bancarotta fraudolenta impropria ai sensi dell’art. 223 co. 2 n. 2, L. Fall, consistendo le operazioni dolose nell’aver prorogato il suddetto prestito a condizioni ancora più onerose producendo così il fallimento di Parmalat; bancarotta fraudolenta impropria da reato societario con riferimento all’art. 2632 c.c., in relazione alle operazioni di capitalizzazione di Parmatour.

La decisione – La Corte, tra le altre, affronta la questione decisiva del ruolo che assume il fallimento (o meglio la sentenza dichiarativa di fallimento) nella struttura del reato di bancarotta fraudolenta.

I giudici di legittimità affermano espressamente di aderire all’orientamento tradizionale secondo cui la fattispecie prevista dall’art. 216 L. Fall. è reato di condotta e di pericolo, sorretto dal dolo generico, al cui oggetto rimarrebbe estranea non solo la sentenza dichiarativa di fallimento, ma anche solo lo stato d’insolvenza o il dissesto che ne costituiscono il presupposto, dissentendo apertamente, in tal modo, dalle argomentazioni della precedente pronuncia Corvetta (v. supra) che si era invece discostata dalle pronunce precedenti.

Il Collegio nega dunque la necessità del legame causale tra le condotte alternative tipizzate e la dichiarazione di fallimento, qualificando quest’ultima come “elemento orientativo dell’offesa di pericolo tipica del reato di bancarotta fraudolenta”, e ribadisce come il legislatore – attraverso il primo comma dell’art. 216 cit. – abbia voluto punire quelle “condotte che attentano all'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori indipendentemente dalla loro effettiva incidenza causale sulla determinazione del fallimento, ancorché, sul piano fattuale, ben possano registrarsi (e invero frequentemente si registrano) casi in cui le condotte normotipo effettivamente determinino il dissesto dell'impresa”. La Suprema Corte afferma, inoltre, che il disvalore intrinseco delle condotte tipizzate deve essere ricostruito in ragione dell'oggetto della tutela penale del diritto di credito, che non è sintonizzato sul mero inadempimento, bensì sulla responsabilità patrimoniale del debitore. Proprio per tale ragione, quindi, il fallimento  non determinerebbe in maniera autonoma l’offesa ma per l’appunto la renderebbe attuale e meritevole di pena. L’esito concorsuale, dunque, non deve intendersi quale progressione dell’offesa bensì come quella prospettiva nella quale deve essere valutata l’effettiva offensività della condotta. In altri termini, affermano i giudici di legittimità, “il fallimento non trasforma la bancarotta in reato di danno, giacché lo stesso non costituisce oggetto di rimprovero e non consegue necessariamente alla consumazione delle condotte incriminate, le quali vengono punite per il solo fatto di aver esposto a pericolo l'integrità della garanzia patrimoniale, indipendentemente da quello che sarà poi l'effettivo esito della procedura concorsuale, del quale, infatti, la norma incriminatrice si disinteressa”. Alla luce di queste considerazioni, gli ermellini hanno dichiarato di condividere gli argomenti della Corte Territoriale che, richiamandosi all’orientamento tradizionale, aveva respinto le argomentazioni della pronuncia Corvetta, richiamate dai difensori degli imputati, escludendo che la sentenza di fallimento o addirittura il dissesto possano costituire l’evento del reato di bancarotta  patrimoniale e rientrino nell’oggetto del relativo dolo.

(Manuela Scroccu)