Marchi e brevetti. Legittimo l’inserimento di un’immagine stilizzata evocante i “quattro mori” all’interno di un marchio d’impresa (M. MUSCAS)

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’immagine stilizzata dei “quattro mori” contenuta all’interno di un marchio d’impresa non equivale all’inserimento all’interno del medesimo segno distintivo dello stemma della Regione Autonoma della Sardegna e, pertanto, non incarna quell’interesse pubblico che ai sensi dell’art. 10, co. 1, d.lgs. 30/2005 avrebbe necessitato del previo consenso dello stesso Ente Locale.


Il caso – Una nota Organizzazione di Produttori (O.P.) sarda aveva presentato una domanda di registrazione per marchio d’impresa diretto all’identificazione di due esclusive varietà ortofrutticole dalla stessa prodotte e contenenti al loro interno, tra le altre cose, un’immagine stilizzata evocante i “quattro mori”.

Sul presupposto che tale specifica rappresentazione grafica dovesse considerarsi equivalente allo stemma della Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.), costituendo pertanto un “simbolo che riveste un interesse pubblico” e che ai sensi dell’art. 10, co. 1, d.lgs. 30/2005 avrebbe necessitato del “consenso all’uso rilasciato dall’autorità competente”, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha ritenuto di dover emettere una proposta di rifiuto ex art. 170, co. 1 e 3, d.lgs. 30/2005.

Contro questa proposta di rifiuto, l’O.P. – rivoltasi allo Studio Legale Manca – presentava le proprie osservazioni in merito sostenendo, in estrema sintesi, che l’immagine stilizzata dei “quattro mori” contenuta all’interno dei marchi d’impresa in esame non fosse equivalente allo stemma della R.A.S. e, pertanto, non incarnasse quell’interesse pubblico che ai sensi dell’art. 10, co. 1, d.lgs. 30/2005 avrebbe reso necessario il previo assenso dello stesso Ente Locale.

A sostegno del proprio assunto, i legali dell’O.P. sottolineavano anzitutto le nette differenze esistenti tra, da un lato, lo stemma della R.A.S. (concesso con D.P.R. del 5 luglio 1952 in esecuzione dell’art. 5 del Regolamento approvato con R.D. del 7 giugno 1943 n. 652, e costituito da uno scudo ovale ornato da una cornice cesellata, suddiviso da una croce rossa in quattro cantoni, in ognuno dei quali è raffigurata una testa di moro bendato rivolta a sinistra di chi guarda) e la sua funzione di segno grafico identificativo dell’Amministrazione regionale in tutti gli atti interni, oltre che nei documenti destinati all’esterno (come confermato dall’Allegato 2 alla Delibera G.R. n. 47/6 del 30 dicembre 2010), e dall’altro, l’immagine grafica evocante i “quattro mori” contenuta all’interno delle proposte di marchio d’impresa in contestazione.

Queste ultime, infatti, non solo non riportavano lo scudo ovale ornato dalla cornice cesellata tipico dello stemma della R.A.S., ma, nel rappresentare quella che secondo la leggenda dovrebbe essere la Croce di San Giorgio con all’interno di ciascuno dei suoi quattro cantoni una testa di moro bendato (nel ‘400 si consolidò la leggenda secondo la quale il simbolo dei quattro mori si sarebbe dovuto far risalire all'intervento di San Giorgio nella battaglia di Alcoraz, combattuta nel Nord della Spagna nel 1096 tra Aragonesi e Mori invasori, persa da questi ultimi e che infatti lasciarono sul campo di battaglia anche le teste coronate di quattro loro sovrani; alla fine del secolo, quando la Corona d'Aragona e il regno di Castiglia si unirono nel Regno di Spagna, fra gli stati della Corona, la Sardegna continuò nell'uso dello stemma con i quattro mori mentre l'Aragona-Catalogna privilegiò i pali catalani), usavano due curvilinee che si intersecavano tra loro e non invece due rette perpendicolari come invece raffigurato nello stemma della R.A.S.   

Inoltre, lo stesso stile grafico utilizzato nelle proposte di marchio denotava chiaramente una matrice e destinazione commerciale tale da travolgere ogni ipotesi di capacità decettiva del segno distintivo, non essendo idoneo a rappresentare nel pubblico dei consumatori l’idea che i prodotti ortofrutticoli identificati da quell’immagine fossero provenienti dalla R.A.S. o comunque fossero portatori di una qualche forma di garanzia di qualità rilasciata dal medesimo Ente Locale, volendo soltanto ribadire l’esclusiva origine sarda degli stessi e la promozione dell’identità territoriale che contraddistingueva la mission dell’O.P.

Ad abundantiam, i difensori dell’O.P. hanno altresì precisato come le proposte di marchio in parola fossero ben differenti anche dal marchio collettivo teso ad identificare, in ambito agro alimentare, i prodotti di "Qualità garantita dalla Regione Sardegna" rappresentato da una "Q" di colore rosso con quattro cerchi neri disposti in modo da richiamare, in termini e con varianti espressive radicalmente differenti da quelle del segno in contestazione, i “quattro mori” e con, sotto il simbolo, su fondo verde, la scritta "Qualità SARDEGNA".

La decisione – L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rivedendo la propria precedente proposta di rigetto, ha interamente accolto la domanda di registrazione dei marchi in parola, recependo sostanzialmente l’intero impianto difensivo proposto dai difensori dell’O.P. (M. MUSCAS).