Responsabilità amministrativa degli enti da reato. Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non rientra tra i c.d. “reati presupposto” ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (G. MANCA - M. MUSCAS)

Tribunale di Oristano, sent. 24 ottobre 2018 n. 525, Giudice Monocratico dott.ssa F. Fulgheri – La fattispecie contravvenzionale del c.d. abbandono o deposito incontrollato di rifiuti prevista dall’art. 256, co. 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 non è ricompresa nell’elenco dei “reati presupposto” di cui all’art. 25-undecies del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ragion per cui si deve escludere la punibilità dell’ente tratto a giudizio in ordine alla suddetta contestazione asseritamente commessa nel suo interesse da un soggetto sottoposto alla sua direzione e vigilanza, non essendo il fatto previsto dalla legge come illecito amministrativo.


Il caso – L’ente, difeso dalla Studio Legale Manca, era stato tratto a giudizio con l’accusa d’aver commesso l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001, quale ente responsabile per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, co. 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (d’ora innanzi T.U.A.), commesso nel suo interesse da un soggetto sottoposto alla sua direzione e vigilanza.

Nel dettaglio si trattava del preposto alla gestione dei rifiuti, il quale, previo stralcio della propria posizione, aveva separatamente patteggiato la pena per l’imputazione contestatagli, avendo depositato in modo incontrollato rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività d'impresa, all’interno di un’area nella disponibilità dell’ente.

Ammesso il rito abbreviato chiesto dall’ente, il Giudice Monocratico investito del procedimento ha deciso come appresso.

 

La decisione – Il Tribunale di Oristano ha dichiarato la non punibilità dell’ente ritenendo che il fatto di reato contestato al sottoposto di quest’ultimo non rientrasse nell’elenco dei “reati presupposto” di cui all’art. 25-undecies del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e, pertanto, per non essere il fatto ascritto all’ente suddetto previsto dalla legge come illecito amministrativo.

La corretta decisione del Tribunale di Oristano si fonda su due assunti.

Il primo, come detto, in forza del quale «il deposito incontrollato di rifiuti penalmente sanzionato dal secondo comma dell’art. 256 non è richiamato dall’art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001. Né può detto richiamo essere desunto da quello che l’articolo 256, secondo comma, fa ai reati di cui al primo comma», posto che «si tratta, infatti, incontestatamente di un rinvio quoad poenam, a fronte di fattispecie autonome e differenti».

Il secondo, tranciante, secondo cui una differente decisione si porrebbe in aperto contrasto con il principio di legalità espresso dall’art. d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, secondo il quale «L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto».

 

Approfondimento – Come noto, l’articolo 25-undecies del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, richiamato nel capo d’imputazione quale titolo di responsabilità dell’ente, è stato introdotto nel 2011 all’interno della parte speciale del d.lgs. 231/2001  (con d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 – art. 2, co. 2) al fine di selezionare tutta una serie di “reati presupposto” in materia ambientale.

In particolare, i commi 2 e 6 dell’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 richiamano espressamente specifiche previsioni incriminatrici già sanzionate dal T.U.A., ma non invece la violazione di cui al comma 2 dell’art. 256 di quest’ultimo testo normativo, che punisce il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (come si vedrà nel dettaglio, sono infatti richiamati i soli reati di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 256), per il quale l’imputato aveva invece scelto di patteggiare la pena.

L’art. 256 del T.U.A. è infatti una disposizione a più norme che al proprio interno contiene varie fattispecie contravvenzionali dal contenuto e dalla condotta ben distinta.

Fattispecie che però non tutte vengono poste dal legislatore a fondamento del titolo di responsabilità amministrativa in parola.

Ed infatti, l’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, per quanto d’interesse rispetto all’art. 256 T.U.A, enuclea soltanto le seguenti violazioni:

- al comma 2:

  • «la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo», ovvero rispettivamente la contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e quella di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, per le quali è prevista «la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote»;
  • «la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5», ovvero rispettivamente la contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, quella di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata per rifiuti non pericolosi e quella di miscelazione di rifiuti, per le quali è prevista «la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
  • «la violazione del comma 3, secondo periodo», ovvero la contravvenzione di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata per rifiuti pericolosi, per la quale è prevista «la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote»;

- al comma 6:

  • la «commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4», ovvero la contravvenzione di inosservanza di prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti o di una discarica.

L’omesso richiamo all’art. 256, co. 2, del T.U.A. viene ritenuto dal Tribunale di Oristano frutto di una lacuna legislativa, richiamando a tal proposito la Relazione n. III/09/2011 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione che, in particolare, ne evidenzia la contraddittorietà rispetto alla costruzione della fattispecie contravvenzionale in discorso addirittura in termini di reato proprio dei rappresentanti degli enti.

Al contrario, paiono evidenti i tratti di una consapevole scelta legislativa volta a ritenere irrilevante ai fini del titolo di responsabilità amministrativa in commento, il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui al comma 2 dell’art. 256 T.U.A., nel quale è infatti descritto un fatto nettamente differente da quelli enucleati ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 256 T.U.A. (v. supra) e, pertanto, carente rispetto a questi ultimi di ogni requisito di sistematica gestione che possa raccordarlo ad una responsabilità da organizzazione.

Indipendentemente da ciò, è comunque pacifico che la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 possa operare esclusivamente per quelle fattispecie espressamente individuate dalla legge (Cass. Pen. Sez. Un. 25 settembre 2014 n. 11170; Cass. Pen. Sez. Un. 23 giugno 2011 n. 34475), elemento in evidente difetto nella vicenda in esame.

Nel caso di specie, quindi, la formulazione dell’addebito da parte del Pubblico Ministero non poteva evidentemente assurgere a premessa idonea ad ascrivere la “responsabilità amministrativa” dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, non trovando l’art. 256, co. 2, del T.U.A. collocazione nel paradigma rappresentato dal catalogo dei reati previsti dall’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, premessa indefettibile – in ragione del vigente principio di legalità ex art. 2 di quest’ultimo testo normativo – per poter ravvisare il transfert della responsabilità dalla persona fisica, asserito autore dell’illecito, all’ente nel cui interesse o vantaggio egli avrebbe agito.

In definitiva, non v’è dubbio che il principio di legalità debba operare anche in materia di responsabilità da reato dell’ente, subordinando la sussistenza di questo modello di responsabilità (e l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie) ad una espressa previsione legislativa sia in ordine all’illecito, sia in relazione al tipo di sanzione applicabile. (G. MANCA - M. MUSCAS).