Quali novità a seguito dell’introduzione del c.d. filtro in appello (M. MUSCAS)

La novella legislativa di cui al D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto rilevanti modifiche procedurali incidenti sulla forma dell’atto d’appello civile, che finiranno per incidere indiscutibilmente sul rapporto tra gli operatori e l’impugnativa di secondo grado, la quale d’ora in avanti dovrà infatti essere redatta in maniera più organica e strutturata, quasi come fosse una proposta di sentenza.

Ciò premesso quanto alla rinnovata forma dell’atto d’appello, nell’art. 342 c.p.c. è scomparso il riferimento all’espressa menzione dell’«esposizione sommaria dei fatti» e dei «motivi specifici» del gravame (ex art. 342 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2012), concetti che tuttavia paiono rifluire nel nuovo e più ampio requisito della «motivazione dell’appello».

Secondo la nuova disciplina, perciò, la motivazione dell’appello dovrà «contenere, a pena di inammissibilità [da dichiararsi con sentenza e non con l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.]:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»

La prima giurisprudenza di merito formatasi sul nuovo testo dell’art. 342 c.p.c., sia pure con riferimento all’identica previsione contenuta nell’art. 434 c.p.c. del rito lavoristico (App. Roma 29 gennaio 2013 n. 377; App. Salerno 1 febbraio 2013 n. 139), come sopra anticipato, ha ritenuto che l’atto d’appello debba essere redatto quasi come fosse una proposta di sentenza:

  • in primo luogo, dovranno infatti essere espressamente enucleate le parti del provvedimento che si ritengono errate e pertanto si intendono impugnare, come anche le omissioni e/o gli errori di fatto e/o di diritto della sentenza, indicando i singoli motivi di dissenso (pars destruens - profilo volitivo);
  • in secondo luogo, dovranno essere puntualizzate le modifiche che si intendono proporre al Collegio con riguardo alla ricostruzione in fatto o diritto della vicenda, proponendo un ragionato progetto alternativo di decisione (pars construens – profilo argomentativo);
  • infine, non si potrà prescindere dall’indicazione del rapporto causa-effetto fra la violazione di legge denunciata (error iuris - «indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge») e l’esito della lite (profilo causale – indicazione della «loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»).

Ma v’è dell’altro. Infatti, la rinnovata forma dell’atto d’appello non potrà che esser letta ed interpretata in stretta connessione con  la previsione del c.d. “filtro” di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.

Ed infatti, a seguito della citata riforma l’impugnazione dovrà avere una particolare attitudine, definita dal legislatore quale «ragionevole probabilità di essere accolta», dovendo in difetto essere dichiarata inammissibile ex art. 348-ter c.p.c.

Resta tuttavia ancora da definire il significato del sintagma «ragionevole probabilità» ex novo introdotto.

Sul punto, la Corte di Appello di Milano ha emanato delle linee guida secondo le quali la valutazione prognostica in merito all’insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, dovrebbe essere svolta alla stregua della valutazione del fumus boni iuris di stampo cautelare. Ciò significa che il Giudice d’appello dovrà vagliare la sussistenza o meno anche di una sola probabilità di accoglimento del gravame, ed in caso di giudizio prognostico positivo, non potrà pronunciare l’ordinanza d’inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ed il c.d. “filtro” non potrà che ritenersi superato dovendosi dar corso alla trattazione piena del processo.

In giurisprudenza, invece, è stato evidenziato (App. Roma, Sez. III, ordinanza del 23 gennaio 2013) che l’«appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato […] da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio-giustizia, che non sono illimitate; l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza», sicché il concetto di ragionevole probabilità di accoglimento dovrebbe coincidere con quello di “non manifesta infondatezza” dell’impugnazione (App. Roma, Sez. III, ordinanza del 30 gennaio 2013).

Ancora, in un altro caso è stata pronunciata l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. in quanto «la domanda [era stata] formulata in termini del tutto generici, che non consent[ivano] specificazioni per l'assenza di istanze istruttorie» (App. Milano, Sez. III, ordinanza del 8 febbraio 2013).

In dottrina (A. TEDOLDI, Commento all’art. 348-bis c.p.c., in Codice di Procedura Civile, diretto da Claudio Consolo, Tomo II, 694) si è invece sapientemente proposta una lettura in parallelo tra, da un lato, la regola di giudizio processual-penalistica dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio» e, dall’altro, la formula utilizzata dal legislatore che ha introdotto il filtro appellatorio. Perciò, secondo la citata dottrina, «l’assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento significa, letteralmente, che ad una semplice lettura della sentenza impugnata e dell’atto d’appello […] questo appaia manifestatamente (ictu oculi) infondato, senza neppure la necessità di esaminare il fascicolo di causa». Ciò premesso, conclude l’Autore, qualora vi sia «anche un solo ragionevole dubbio che le specifiche doglianze dell’appellante abbiano un qualche fondamento e quando, proprio per questo, il giudice d’appello ravvisi la necessità di approfondire, anche solo un poco, i motivi addotti con l’atto d’appello, esaminando il fascicolo e rivalutando le prove acquisite o, a maggior ragione, rinnovandole o assumendone (eccezionalmente) di nuove, l’ordinanza filtro non potrà essere emessa, ma si dovrà dar corso alla trattazione […]».

Ebbene, quale che sia l’impostazione da preferirsi, anche dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e l’atto d’appello, la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame non potrà che essere valutata alla stregua del dato normativo, dei precedenti giurisprudenziali, del panorama istruttorio emerso in causa, delle eventuali omissioni decisionali ovvero dei profili di illogicità e contraddittorietà della pronuncia di primo grado.

Le nuove norme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione della quale è stata richiesta la notificazione trascorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. (M. MUSCAS)