PCT. Inammissibilità del deposito cartaceo degli atti di intervento nei procedimenti di esecuzione forzata (M. MUSCAS)

Trib. L’Aquila, 3 ottobre 2015. In virtù dell'art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, a far data dal 30 giugno 2014 tutti gli atti successivi a quello con cui inizia l’espropriazione, ivi compresi quelli di intervento, debbono essere depositati in forma telematica.


Il caso e la decisione – Un creditore interveniente in una procedura di esecuzione forzata in data successiva al 30 giugno 2014, ha depositato il proprio atto di intervento in forma cartacea, vedendosene quindi dichiarare l’inammissibilità per violazione dell’art.16-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 che viceversa, a detta del G.E., avrebbe imposto l’impiego della forma telematica.

Commento – La pronuncia in commento interviene su un tema in relazione al quale si scontrano due opposte correnti di pensiero.

Ciò premesso, ferma l’obbligatorietà per il creditore procedente – ai sensi dell’art. 18, co. 4, del D.L. 132/2014 che ha aggiunto un ulteriore periodo all’art. 16-bis, co. 2, del D.L. 179/2012 – di provvedere dal 31 marzo 2015 all’iscrizione al ruolo delle procedure esecutive con modalità esclusivamente telematiche (unitamente al contestuale deposito della NIR, nonché delle copie conformi del pignoramento, del titolo e del precetto), già dal 30 giugno 2014 in forza del disposto dell'art. 16-bis, co. 1, del D.L. 179/2012, ogni atto successivo a quello con cui iniziava l’esecuzione si sarebbe dovuto depositare esclusivamente in forma telematica.   

Ed infatti, l'art. 16-bis, co. 2, D.L. 179/2012, come modificato dall’art. 18, co. 4, del D.L. 132/2014,  prevede che "Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis".

Onde escludere l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti di intervento provenienti da creditori diversi dal procedente, questa norma è stata interpretata nel senso che il richiamo al primo comma, nella parte in cui testualmente si riferisce al “deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite”, comporterebbe che in difetto di una previa costituzione della parte, il deposito non dovrebbe obbligatoriamente avvenire in forma telematica.

Viceversa, il Tribunale de L’Aquila ha sostanzialmente ritenuto inapplicabile il criterio della "previa costituzione" al processo esecutivo, nel quale non esisterebbe una costituzione "formale" equiparabile a quella propria del procedimento di cognizione, sicché anche l'intervento del creditore non procedente, in quanto atto successivo all'inizio dell'esecuzione, dovrebbe essere soggetto all'obbligo d’esclusivo deposito telematico. (M. MUSCAS).