Misure cautelari personali: in vigore la Legge 16 aprile 2015, n. 47, recante Modifiche al Codice di Procedura Penale in materia di misure cautelari personali (G.U. 23/04/2015). (M. SCROCCU)

Queste le modifiche più significative:

  • All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».
  • All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
  • b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»;
  • c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».
  • Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».
  • All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».
  • All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
  • All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».
  • All'articolo 308 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma».

Il carcere, quindi, diventa una extrema ratio anche in virtù del fatto che le misure cautelari potranno essere applicate cumulativamente: la custodia cautelare in carcere, infatti, potrà essere disposta solo laddove le altre misure interdittive e coercitive risultino inadeguate.

L’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, inoltre, richiederà che il pericolo di fuga sia non solo concreto ma anche attuale. La concretezza e attualità del pericolo non potranno in ogni caso essere desunte soltanto dalla gravità per cui si procede.

Inoltre, il giudice non potrà più giustificare l’applicazione della misura cautelare richiamandosi per relationem agli atti del pubblico ministero ma dovrà fornire un’autonoma motivazione che dia conto delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto l’applicazione della misura e dei motivi per i quali non siano stati ritenuti rilevanti gli argomenti forniti dalla difesa della difesa (art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis).

(Manuela Scroccu)