Il caso – L’imputato – assistito dallo Studio Legale Manca – nel contesto di un procedimento che lo vedeva accusato del reato di lesioni stradali gravi, chiedeva la sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell’artt. 168 bis e ss. c.p. sul presupposto che:
- la pena massima prevista per il delitto di cui al capo d’imputazione rientrava all’interno della cornice edittale di cui all’art. 168 bis, co. 1, c.p. e, comunque, il reato medesimo era pacificamente assoggettato al rito ex art. 550 c.p.p.;
- era stata richiesta all’U.E.P.E. territorialmente competente l’elaborazione di un programma di trattamento e lavoro di pubblica utilità;
- a seguito del sinistro di cui al capo d’imputazione, si era volontariamente ed immediatamente messo in contatto con la P.O., incontrandolo più volte con sincera volontà conciliativa e manifestandogli la propria vicinanza in ordine alle lesioni patite.
Sul fronte delle condotte riparatorie rilevanti ex art. 168 bis, co. 1, c.p., la difesa rilevava come l’imputato avesse provveduto al risarcimento del danno patito dalla P.O. per il tramite della propria compagnia di r.c.a.
Risarcimento inoltre che se anche proveniente da un terzo e potesse ritenersi non integrale – poiché accettato dalla P.O. a titolo di mero acconto sul maggior danno asseritamente subito – non doveva ritenersi ostativo all’ammissione alla messa alla prova.
La decisione – Il Tribunale di Oristano, con ordinanza del 17 ottobre 2019, ha integralmente accolto la tesi della difesa ritenendo che la documentazione acquisita – consistente negli ordini di bonifico della somma corrisposta dalla compagnia di r.c.a. dell’imputato in favore della P.O., da quest’ultima accettata a titolo di mero acconto sul maggior danno asseritamente subito – fosse sufficiente a dimostrare l’effettività delle condotte risarcitorie e riparatorie richieste dall’art. 168 bis c.p. per l’ammissione all’istituto della messa alla prova.
Approfondimento – Per l’ammissione al beneficio in parola, il risarcimento corrisposto dalla compagnia di r.c.a. dell’imputato (sia esso avvenuto secondo lo schema classico ex art. 148 cod. ass.ni, ovvero secondo il paradigma del c.d. “risarcimento diretto” ex art. 149 cod. ass.ni) deve ritenersi da quest’ultimo personalmente effettuato, tutte le volte in cui, come nel caso di specie, egli ne abbia avuto coscienza ed abbia mostrato l’intenzione di volerlo far proprio.
Invero, il dettato normativo di cui all’art. 168 bis c.p. – letto nel contesto del vigente sistema penale, per come anche delineato dagli analoghi istituti estintivi e deflattivi ex art. 35 d.lgs. 274/2000 ed ex art. 162 ter c.p. – non richiede che la condotta riparatoria debba materialmente provenire dall’imputato, questione di particolare rilevanza in materia di lesioni colpose cagionate, come nel caso sub iudice, nell’ambito della circolazione stradale (A.M. SIAGURA, L'estinzione del reato per condotte riparatorie nel bilanciamento tra mediazione e deflazione, in Archivio Penale 2018).
Il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in ordine alla piena validità del risarcimento proveniente dall’ente assicuratore dell’imputato ai fini dell’estinzione del reato ex art. 35 d.lgs. 274/2000 (Cass. Pen. Sez. IV, 17 maggio 2012 n. 37968; Cass. Pen. Sez. IV, 12 aprile 2013; Cass. Pen. Sez. IV, 24 settembre 2008 n. 41043), deve infatti ritenersi integralmente estensibile all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, posto che entrambi i meccanismi estintivi in parola sono portatori di un’identica finalità deflattiva e di ricomponimento del conflitto tra le parti.
Inoltre, la Corte Costituzionale ha affermato che la disposizione di cui all’art. 62 n. 6 c.p. – di analoga struttura a prescindere dall’effetto meramente attenuante – possa essere considerata costituzionalmente legittima solo ove la si interpreti «nel senso che l'attenuante del risarcimento del danno in essa prevista sia operante anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio, dall'ente assicuratore» (Corte Cost., 23 aprile 1998 n. 138).
Quindi, la volontà riparatoria deve ravvisarsi anche nell'avere stipulato un contratto di assicurazione, rispettandone i connessi obblighi e nell’aver segnatamente curato gli adempimenti trasmissivi di informazione del sinistro funzionali all’esito risarcitorio, onde salvaguardare la copertura e la liquidazione dei danni potenzialmente derivanti da un’attività pericolosa svolta e ciò, a maggior ragione in subiecta materia, alla luce della scelta di politica sociale operata dal legislatore a favore dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a.
D'altronde, sarebbe del tutto insensato e privo di coerenza sistematica pretendere che ai limitati fini penali, un soggetto risarcisca personalmente un danno pur in presenza di un contratto oneroso e obbligatoriamente previsto dalla legge che, per sua natura, ha lo scopo di trasferire in capo ad un’impresa abilitata i rischi civili derivanti da una determinata attività e sulla cui base, in concreto, è stato liquidato e corrisposto un indennizzo risarcitorio dei danni cagionati dall’assicurato.
A ben vedere, diversamente opinando si porrebbe il reo nell’assurda condizione di dover impedire il risarcimento ad opera della propria compagnia di r.c.a., per provvedervi personalmente, oppure nell’altrettanto inconcepibile condizione di dover aggiungere un risarcimento personale a quello già eseguito dal medesimo ente assicuratore, senza tuttavia che possa anche soltanto intuirsi il quomodo di simili eventualità, così consentendo alla vittima un’impropria duplicazione del risarcimento come contropartita per l’ottenimento, da parte dell’imputato, di benefici penalistici.
Ad ogni modo, in linea generale, deve sempre ritenersi efficace ai fini in commento e, quindi, riferibile all’imputato, il risarcimento proveniente da un soggetto identificabile come responsabile civile ex art. 185 c.p., quale è per l’appunto la compagnia di r.c.a. del primo (M. MUSCAS).