Cass. Civ. Sez. Lav. 16 novembre 2012 n. 20163. Non è ravvisabile la violazione dell'obbligo di fedeltà del dipendente nella condotta di chi abbia utilizzato documenti aziendali al fine di esercitare propri diritti, ed in particolare per difendere i propri interessi e far emergere, anche per il suo ruolo di sindacalista attivo all'interno dell'azienda, condotte inadempimenti e antisindacali da parte del datore di lavoro.
Il caso– Un lavoratore veniva licenziato dal proprio datore di lavoro per violazione dell’obbligo di fedeltà per essersi abusivamente impossessamento, in copia fotostatica, di documenti riservati poi utilizzati per l’intrapresa di una denuncia penale contro taluni suoi colleghi, oltre che per ulteriori giudizi. Il lavoratore impugnava l’atto di recesso datoriale dinnanzi il Tribunale di Catania.
Il Tribunale accoglieva il ricorso del lavoratore condannando il datore di lavoro alla reintegra ed alla corresponsione delle retribuzioni nel frattempo maturate. A seguito del gravame proposto dalla società soccombente, con sentenza del 18 ottobre 2008, la Corte d’Appello di Catania confermava integralmente le statuizioni del primo giudice.
Il datore di lavoro proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento dell’anzidetta sentenza d’Appello: questi, tra gli altri motivi, denunziava la violazione degli art. 2105, 2106 e 2119 c.c. e vizio di motivazione per aver, la decisione impugnata, omesso ogni accertamento in relazione al carattere della documentazione aziendale e alle modalità con le quali il dipendente ne era venuto in possesso, nonché per aver omesso ogni indagine in ordine al tipo di utilizzazione fattane, limitandosi altresì ad aderire acriticamente alle valutazioni del giudice di primo grado in merito alla condotta del dipendente.
La decisione– La Corte di Cassazione ha ritenuto la decisione impugnata immune dai vizi denunziati. In particolare ha ritenuto incensurabili le modalità con cui il dipendente era entrato in possesso della documentazione aziendale e la conseguente motivazione addotta dal Giudice del gravame.
Peraltro, era emerso che all'interno dell'ambiente di lavoro era venuto a crearsi un clima di vessazioni, poste in essere nei confronti del lavoratore, in relazione alla sua attività di sindacalista, e ciò da parte del responsabile di gruppo, del direttore della filiale ove questi operava, e del titolare dell'agenzia i quali, tra le altre cose, in precedenti occasioni concordarono a suo carico degli addebiti inesistenti e formularono ingiuste valutazioni professionali negative, poi annullate in sede giudiziale.
La Suprema Corte ha pertanto ritenuto conforme ai propri recenti, ed ormai consolidati, orientamenti (cfr. Cass. n. 3038 del 2011; n. 12528 del 2004; n. 22923 del 2004) la decisione della Corte d’appello di Catania, affermando come, lungi dall’integrare una violazione dell’obbligo di fedeltà, l’uso di documenti aziendali da parte del dipendente sia pienamente legittimo e giustificato se volto all’esercizio di un diritto dello stesso, ed in particolare se impiegato per difendere i suoi interessi e far emergere, anche per il suo ruolo di sindacalista attivo all'interno dell'azienda, condotte inadempimenti e antisindacali da parte del datore di lavoro. (M. MUSCAS).