Esecuzione forzata mobiliare. Ammissibile, in alternativa alla vendita con incanto, l’assegnazione immediata dell’autoveicolo pignorato ai sensi dell’art. 529, co. 2, c.p.c. (M. MUSCAS)

Tribunale di Oristano, ordinanza 18 gennaio 2013. È ammissibile, in alternativa alla vendita all’incanto, l’assegnazione immediata dell’autoveicolo pignorato, in quanto il prezzo medio di compravendita pubblicato sulle riviste specialistiche dell’usato è pienamente equiparabile ai listini di mercato ex art. 529, co. 2, c.p.c.


Il caso – Il creditore, a fronte di un titolo esecutivo azionato con atto di precetto per circa € 12.000,00=, richiedeva all’Ufficiale Giudiziario competente di procedersi a pignoramento di un bene mobile registrato di proprietà del debitore, e nella specie di un vecchio autocarro la cui descrizione (quanto a marca, modello, anno d’immatricolazione, stato d’usura, Km percorsi, etc.) veniva compiutamente riportata a verbale.

Il legale del creditore procedente proponeva quindi istanza di assegnazione immediata del compendio pignorato ai sensi dell’art. 529, co. 2, c.p.c. sostenendo che, «poiché il mercato di autoveicoli consta di un vero e proprio listino di mercato, tant'è che i prezzi medi di compravendita di autovetture usate sono pubblicati su varie riviste», al creditore procedente non potesse esser negato il diritto di richiedere l’assegnazione immediata del bene, indipendentemente dal previo esperimento di almeno una vendita con incanto dall’esito negativo.

A sostegno dell’istanza, inoltre, si significava come il verbale di pignoramento e le altre informazioni versate in atti consentissero una compita valutazione dello stato d’usura del bene pignorato e conseguentemente un’adeguata stima del bene.

 

La decisione – Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Oristano ha interamente accolto l’istanza del creditore procedente, dando per buona l’equiparazione proposta tra il prezzo medio di compravendita pubblicato sulle riviste dell’usato ed i listini di mercato di cui all’art. 529, co. 2, c.p.c., e per l’effetto disponendo l'assegnazione immediata del bene pignorato in suo favore, senza dover attendere l'esito negativo dell'incanto. Sul punto si segnala, in senso conforme, la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno del 13 aprile 2008, edita in Dir. Lav. Marche 2008, 1-2, 76. (M. MUSCAS).