Trib. Cagliari, Sez. Es. Imm., ord. 13 aprile 2019 Rep. 393, G.E. dott. E. Luchi – Deve essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento e, conseguentemente, l’estinzione della procedura esecutiva intrapresa da un ente pubblico a seguito della conversione di un provvedimento di sequestro conservativo emesso dalla Corte di Conti a cautela di un danno erariale, qualora l’attività d’impulso processuale imposta dagli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., rappresentata dal deposito della successiva sentenza di condanna nella cancelleria del G.E., non sia compiuta entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione effettuata (ai sensi dell’art. 133 c.p.c.) dalla Sezione della Corte dei Conti nei confronti della Procura Contabile dell’avvenuto deposito del suddetto titolo.
Il caso – La Corte dei Conti, Sez. Giur. per la Sardegna, con decreto Presidenziale, autorizzava il sequestro conservativo ante causam in favore di un ente pubblico, rappresentato ex lege dalla Procura presso la medesima Corte, su alcuni beni immobili di proprietà di una società di capitali alla quale venivano addebitati fatti di responsabilità erariale (il tutto fino alla concorrenza della somma di € 3.000.000,00).
Quest’ultima società veniva poi condannata al pagamento di un risarcimento di circa € 2.800.000,00= con sentenza provvisoriamente esecutiva della Corte dei Conti, Sez. Giur. per la Sardegna, ritualmente comunicata alla rispettiva Procura Contabile.
L’ente pubblico titolare del rapporto sostanziale, tuttavia, provvedeva al deposito nella cancelleria del G.E. della copia conforme della suddetta sentenza ed alla sua annotazione a margine della trascrizione del sequestro oltre il termine perentorio di 60 giorni – previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c. – decorrente dalla comunicazione ex art. 133 c.p.c. ricevuta dalla Procura Contabile.
La società debitrice, assistita dallo Studio Legale Manca, proponeva quindi un’opposizione all’esecuzione sostenendo, per quanto d’interesse (posto che nel frattempo la sentenza era anche stata appellata, venendo perciò contestualmente privata ex lege di forza esecutiva in virtù del disposto dell’art. l’art. 1, co. 5-ter, del D.L. n. 453/1993, convertito in L. n. 19/1994), che l’ente creditore avrebbe dovuto provvedere al deposito della suddetta sentenza di condanna presso la cancelleria del G.E. entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione effettuata (ai sensi dell’art. 133 c.p.c.) dalla Sezione della Corte dei Conti nei confronti della Procura Contabile dell’avvenuto deposito del titolo esecutivo.
La società opponente concludeva per l’estinzione del processo esecutivo stante l’intervenuta inefficacia del pignoramento in cui si era convertito ipso iure il sequestro conservativo, ovvero per l’inefficacia dell’atto cautelare medesimo, con conseguente ordine di cancellazione.
L’ente pubblico, soggetto attivo del rapporto sostanziale dedotto, si costituiva in sede di opposizione limitandosi a contestare in diritto l’assunto di parte ricorrente, posto che a suo dire il suddetto termine di 60 giorni avrebbe dovuto farsi decorrere non dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 133 c.p.c. dalla Sezione della Corte dei Conti nei confronti della Procura Contabile dell’avvenuto deposito della sentenza di condanna, bensì dalla comunicazione che la Procura medesima gli aveva fatto circa l’esistenza del predetto titolo.
La decisione – Il G.E. del Tribunale di Cagliari ha integralmente accolto la tesi dell’opponente sostenendo:
- che il sequestro conservativo si converte ipso iure in pignoramento nel momento in cui il sequestrante ottiene una sentenza di condanna esecutiva;
- che tuttavia, affinché detto effetto si consolidi, il codice di rito impone al creditore un’ulteriore attività di impulso processuale, rappresentata dal deposito presso la cancelleria del G.E. (e dalla successiva annotazione a margine della trascrizione del sequestro, in caso di beni immobili) della sentenza di condanna;
- che nel caso in cui il titolo esecutivo sia rappresentato da una sentenza di condanna accertativa di un danno erariale, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c. decorre dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 133 c.p.c. dalla Sezione della Corte dei Conti nei confronti della Procura Contabile dell’avvenuto deposito del titolo esecutivo, non invece dalla comunicazione che la Procura medesima abbia eventualmente fatto dell’esistenza di detta pronuncia all’ente titolare del relativo credito;
- che infatti nel nostro sistema l’azione di responsabilità contabile è promossa in via autonoma dalla Procura Contabile, ma pur sempre in rappresentanza processuale dell’ente titolare del rapporto giuridico sostanziale;
- che nessuna norma preveda una diversa regola di vantaggio a favore degli enti pubblici;
- che una soluzione diversa non può trarsi dall’art. 214, co. 3, del Codice della Giustizia Contabile (tra l’altro entrato in vigore successivamente ai fatti di causa), anche perché detta norma, nel prevedere che «l’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l’obbligo di avviare immediatamente l’azione di recupero del credito», più che introdurre una deroga all’art. 156 disp. att. c.p.c. pare piuttosto confermare il principio della decorrenza del termine in questione della comunicazione ex art. 133 c.p.c. effettuata nei confronti della Procura Contabile;
- che nel caso di specie, la Segreteria della Sez. Giur. della Corte dei Conti aveva provveduto alla comunicazione della sentenza alla Procura Contabile ai sensi dell’art. 133 c.p.c. il 18.02.2015;
- che l’ente pubblico avrebbe quindi dovuto provvedere agli adempimenti ex artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. entro e non oltre il 20.04.2015, cosa che invece non ha fatto;
- che pertanto si doveva dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura esecutiva, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento (rectius del sequestro convertito in pignoramento), con vittoria di spese e competenze difensive in favore del debitore.
Approfondimento – Affinché la conversione di un sequestro conservativo in pignoramento si compia, per effetto del combinato disposto degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., non è sufficiente la mera conferma del provvedimento cautelare da parte della successiva sentenza esecutiva, essendo necessaria una specifica attività di impulso processuale consistente nel deposito della sentenza medesima nella cancelleria del G.E. entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta sua comunicazione ex art. 133 c.p.c.
Inoltre, ove come nel caso di specie il provvedimento cautelare abbia ad oggetto beni immobili, è altresì necessario che nel medesimo termine il creditore provveda alla richiesta di annotazione della stessa sentenza a margine della trascrizione del sequestro.
La giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (Corte dei Conti SS.RR., 25 novembre 1999 n. 9) riconosce unanimemente come le norme del codice di procedura civile relative alla fase di conversione del sequestro in pignoramento siano applicabili anche nei confronti del creditore/sequestrante pubblico, giudizialmente rappresentato dalla Procura Contabile istituita presso la competente Corte dei Conti, non sussistendo alcuna valida ragione per ritenerle incompatibili con l’esecuzione di un provvedimento emesso al termine di un giudizio per responsabilità erariale.
L’art. 26 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, vigente ratione temporis e recante «Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti», dispone infatti che «Nei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del […] regolamento» medesimo.
Tra queste norme, come dopotutto confermato dalla giurisprudenza contabile sopracitata, non v’è dubbio vi rientrino gli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., quindi per l’effetto anche l’art. 133, co. 2, c.p.c., rubricato «Pubblicazione e comunicazione della sentenza», a mente del quale «Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite», ovvero – per quanto d’interesse nel caso di specie – alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna, che assume in ogni giudizio di per responsabilità erariale la veste di parte e rappresentante processuale ex lege dell’amministrazione beneficiaria della condanna.
Come giustamente osservato dal G.E. nella pronuncia in commento, il termine di 60 giorni ex artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. decorre dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza di condanna da parte della Sezione della Corte dei Conti alla Procura Contabile, tanto che molte Procure onde evitare rischi d’inefficacia dei sequestri, sensibilizzano le amministrazioni al rispetto del termine dei 60 giorni addirittura con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza (E. MOTOLESE, La Corte dei Conti nel nuovo ordinamento contabile, Milano 2007, p. 86).
Se poi si accogliesse la tesi, comunque priva di riscontro giurisprudenziale, che il termine ex art. 156 disp. att. c.p.c. debba farsi decorrere dalla trasmissione della sentenza fatta dalla Procura Contabile all’ente pubblico rappresentato in causa, si finirebbe per equiparare la Procura medesima – parte del giudizio erariale – alla Corte dei Conti, unico ufficio invece deputato, tramite la propria segreteria, alla "comunicazione" ex art. 133 c.p.c.
Non si deve perciò confondere quest’ultima comunicazione, con l'invio della sentenza effettuato dalla Procura Contabile in favore dell’ente pubblico assistito e rappresentato in giudizio. Sostenere il contrario significherebbe in sostanza affermare che il termine perentorio di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. dovrebbe farsi decorrere non tanto dalla comunicazione della sentenza fatta dall'unico ufficio a ciò deputato, bensì dalla trasmissione della sentenza in favore del creditore vittorioso effettuato dall'avvocato che lo ha rappresentato in giudizio.
Passando ad esaminare le conseguenze del mancato rispetto degli adempimenti di cui trattasi, occorre precisare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è da escludere qualsivoglia giurisdizione da parte della Corte dei Conti in ordine a questioni relative all’inefficacia di provvedimenti cautelari pur dalla stessa precedentemente emessi, per lo spirare del termine di cui all’articolo 156 disp. att. c.p.c. (Corte dei Conti SS.RR. 25 novembre 1999 n. 9; Corte dei Conti Sez. I, 27 maggio 1996 n. 52; Corte dei Conti, Sez. Giur. per l’Emilia Romagna, 14 novembre 1997 n. 566).
Altrettanto pacificamente, la giurisprudenza afferma che il mancato tempestivo compimento degli adempimenti di cui all’articolo 156 disp. att. c.p.c. determina l’estinzione del processo esecutivo per inattività del creditore e conseguentemente l’inefficacia del pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo, ergo l’inefficacia dell’atto cautelare medesimo (per la giurisprudenza di legittimità cfr: Cass. Civ. Sez. III, 28 giugno 2012 n. 10871; Cass. Civ. Sez III, 23 gennaio 2009 n. 1696; Cass. Civ. Sez. III, 6 maggio 2004 n. 8615; per la giurisprudenza di merito cfr.: Trib. Roma sez. IV, 20 ottobre 2008; Trib. Milano, 14 gennaio 2008; Trib. Perugia 30 luglio 1998, in Rass. Giur. Umbra 1999, 390).
In sostanza l’automatica conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c. è risolutivamente condizionata al tempestivo assolvimento delle attività di impulso processuale imposte dall’art. 156 disp. att. c.p.c.
In definitiva, l’onere del sequestrante di effettuare il deposito di copia della sentenza nella cancelleria del G.E. e di annotarla in conservatoria a margine della trascrizione del sequestro investe quindi la procedibilità dell’espropriazione, nel senso che, ove non avvenga nel termine di legge, il processo si estinguerà di diritto in applicazione dell’articolo 630 c.p.c., sempre che la relativa causa sia stata quantomeno rilevata e dichiarata d’ufficio dal G.E. con ordinanza entro la prima udienza successiva al verificazione (G. MANCA - M. MUSCAS).