Trib. Cagliari, ord. 10 ottobre 2016, Est. Murru. Colui il quale intenda procedere a sequestro delle quote di una s.r.l. dovrà anzitutto munirsi di un valido provvedimento conservativo, secondo l’ordinaria disciplina processual-civilistica, che lo autorizzi ad imporre un vincolo cautelare sui beni del proprio debitore. Sussistendone i presupposti di legge (fumus boni iris e periculum in mora), detto provvedimento non potrà contenere l’espressa autorizzazione al sequestro delle quote di s.r.l. – posto che trattasi di scelta rimessa al creditore nei limiti della pignorabilità del patrimonio – per il quale dovrà invece procedersi attraverso una ulteriore procedura da intraprendere dinnanzi al G.E.
Trib. Cagliari, ord. 12 luglio 2017, Est. Tomasi - Trib. Cagliari, ord. 13 novembre 2017, Est. Murru. Competente per la revoca e sostituzione del custode delle quote di s.r.l. oggetto di sequestro è il giudice che ha autorizzato il provvedimento cautelare e non il G.E.
Le decisioni commentate – Le tre pronunce del Tribunale di Cagliari in epigrafe, rese a cavallo tra il 2016 ed il 2017 nell’ambito nel medesimo contenzioso seguito dalla Studio Legale Manca per la parte richiedente il sequestro, offrono utili spunti d’analisi in merito all’istituto, quasi interamente privo di regolamentazione, del sequestro di partecipazioni societarie in s.r.l.
Sul fronte sostanziale, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2471-bis c.c. che tuttavia si limita a prevedere che le quote di s.r.l. possano formare oggetto di sequestro.
Sul fronte processuale, invece, nessuna norma disciplina espressamente la materia, sicché spetta all’interprete individuare le forme attraverso le quali imporre il suddetto vincolo cautelare.
Infatti, l’art. 2471 c.c. regolamenta la sola ipotesi del pignoramento di partecipazioni societarie stabilendo che quest’ultimo si esegua «mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese [...] a cura del creditore».
Quest’ultima disposizione si ritiene comunque applicabile anche ai casi di sequestro, essendo quest’ultimo null’altro che una tutela prodromica e funzionale ad un successivo pignoramento.
In breve, secondo l’attuale opinione giurisprudenziale, colui il quale intenda procedere a sequestro delle quote di una s.r.l. dovrà anzitutto munirsi di un valido provvedimento conservativo che lo autorizzi ad imporre un vincolo cautelare sui beni del proprio debitore. A questo punto, l’esecuzione del sequestro conservativo sulle quote di partecipazione societaria non potrà essere disposta dallo stesso giudice della cautela, ma dovrà attuarsi secondo le formalità prescritte dall’art. 2741 c.c., avente natura speciale rispetto all’art. 678 c.p.c., pertanto una volta espletate le formalità richieste dal c.c. e dal c.p.c. il sequestro dovrà considerarsi eseguito ope legis.
Nel dettaglio la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 18 giugno 2014 n. 13903) ha affermato che «la norma di legge da tenere presente in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. – le cui modalità debbono essere desunte (secondo il riferimento contenuto nell’art. 678 c.p.c., a sua volta richiamato dall’art. 669 duodecies ai fini dell’attuazione dei sequestri) dalle norme sul pignoramento dei beni oggetto del provvedimento – è quella che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l., cioè l’art. 2471 c.c. [...]. Con tale disposizione, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento “documentale”, che – come parte della dottrina non ha mancato di evidenziare – appare coerente con la qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro, ed è quindi alternativa rispetto alla forma del pignoramento presso terzi. Forma che in precedenza veniva ritenuto doversi seguire tanto nella esecuzione del pignoramento quanto nella esecuzione del sequestro di quote di s.r.l., nonostante l’intimazione al terzo (la società) di non disporre del bene (art. 543 c.p.c., n. 2) e la dichiarazione del terzo stesso – o in mancanza l’accertamento – in ordine al credito, o alle cose o somme del debitore in suo possesso (artt. 547 e 548 c.p.c.) mal si adattino alla situazione giuridica della quota sociale, considerando che il pignoramento (o il provvedimento di sequestro) di tale quota deve averne individuato l’oggetto e che della stessa non può disporne la società ma il debitore stesso. Laddove, nel procedimento previsto dal nuovo art. 2471 c.c., la notifica del provvedimento al debitore vale a produrre il vincolo di indisponibilità che sostanzia il pignoramento, che viene reso opponibile ai terzi con la iscrizione nel Registro imprese (art. 2193 c.c.)».
Come detto, il creditore dovrà anzitutto ottenere un valido titolo conservativo, secondo l’ordinaria disciplina processual-civilistica, per poi intraprendere un’ulteriore procedura dinnanzi al G.E. ai sensi degli artt. 2471 c.c.
Egli dovrà cioè notificare l’ordinanza di sequestro sia al debitore, che alla società le cui partecipazioni si intendono sequestrare, provvedendo infine all’iscrizione dell’atto medesimo nel registro delle imprese.
Fatto ciò, stante il chiaro disposto dell’art. 2471-bis c.c. («Si applicano le disposizioni dell’articolo 2352») e comunque in virtù della norma generale di cui all’art. 65 c.p.c. («La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode»), si renderà necessario procedere alla nomina di un custode – in difetto dovendosi ritenere che la custodia venga attribuita ex lege al debitore – con indicazione dei poteri nel rispetto dei quali lo stesso dovrà esercitare il proprio Ufficio nel rispetto della disciplina di cui all’art. 2352 c.c.
Quanto alla competenza sull’istanza in oggetto, la materia si caratterizza per un ulteriore vuoto normativo, sicché secondo un primo orientamento la dottrina ha proposto l’applicabilità dell’art. 599 c.p.c., a mente del quale cui se è vero che col pignoramento il debitore è costituito ex lege custode dei beni staggiti, il creditore può sempre chiedere al G.E. la nomina di un soggetto diverso (GASPERINI, in Rivista di Diritto Processuale, 04, p. 844; A. GRAZIOSI – L. DURELLO, Commento all’art. 521 c.p.c., in Commentario Breve al Codice di Procedura Civile a cura di F. CARPI e M. TARUFFO, Padova 2012, p. 1835).
Da quest’ultimo orientamento si è invece discostato il G.E. del Tribunale di Cagliari che sollecitato sul tema, con provvedimento del 12.07.2017, ha declinato la propria competenza, ritenendo di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la competenza alla nomina del custode [...] va individuata in capo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare di sequestro, secondo il principio generale dell’art. 669 duodecies c.p.c.» (sul tema si veda in senso conforme Trib. Genova, Sez. I Civ., 7 novembre 2013, Pres. Est. dott. Luigi Costanzo, R.G. 10482/13).
Conformemente, il Giudice della cautela successivamente adito per la sostituzione del custode ex lege, con ordinanza del 13 novenari 2017, ha ritenuto la propria competenza «avuto riguardo al disposto di cui all’art. 669 duodecies c.p.c. (secondo il quale l'attuazione delle misure cautelari avviene sotto il controllo del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare “il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano contestazioni, da con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti”)». Ritenendo inoltre di non poter fare applicazione delle «norme di cui agli art. 529 e 559 c.p.c., applicabili per la nomina di un custode nelle ipotesi di pignoramento mobiliare e immobiliare laddove sorgono esigenze di conservazione o vi sia una procedura esecutiva in corso, mentre l'esecuzione del sequestro conservativo non comporta il compimento di atti di esecuzione forzata in senso proprio» (Cass. Civ. Sez. III, ord. 12 dicembre 2003 n. 19101).
La pronuncia da ultimo citata ha anche rilevato la necessità ex lege acché si proceda alla nomina di un custode delle quote societarie oggetto di sequestro.
È pertanto legittima la richiesta di nomina di un custode diverso dal debitore delle quote sequestrate, posto che in mancanza, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi continuerebbero a far capo al socio sequestrato, rendendo di fatto inutile il vincolo cautelare imposto (Trib. Milano, Ord. 24 febbraio 2012, Est. Dal Moro), sia al fine di evitare il depauperamento del patrimonio della stessa ad opera dei soci-amministratori.
Sul tema l’art. 2352 c.c., espressamente richiamato dall’art. 2471-bis c.c., dispone che «Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode» (co. 1) e che «Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo [...] nel caso di sequestro sono esercitati dal custode».
In sostanza, è sempre preferibile che il custode delle quote di s.r.l. sia autorizzato all’esercizio sia del diritto di voto, sia di tutti i diritti amministrativi inerenti la quota, come anche a gestire le partecipazioni oggetto del sequestro attraverso l’investitura di tutte le prerogative che appartengono al socio.
A tal proposito, affinché l’invocata cautela sia effettiva, sarà poi opportuno richiedere al competente Giudice della cautela che il custode venga autorizzato in via esclusiva (senza cioè la partecipazione del debitore/proprietario) all’espressione del voto assembleare ai sensi dell’inderogabile disposto di cui all’art. 2352, co. 1, c.c. (eventualmente attenendosi alle istruzioni che vorrà indicare l’Ill.mo Giudice e/o comunque adottando scelte coerenti con le finalità conservative della cautela), nonché all’esercizio di tutti «i diritti amministrativi diversi da quelli previsti» dall’art. 2352, co. 2, 3, 4 e 5, c.c., tra i quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- il diritto di voto (di cui già s’è detto);
- il diritto di convocazione (attiva e passiva) e di intervento in assemblea;
- il diritto all’espressione del consenso in merito alle decisioni extra-assembleari dei soci e/o in occasione delle eventuali consultazioni scritte ex art. 2479, co. 3, c.c.;
- il diritto all’impugnativa delle delibere assembleari;
- il diritto di avere dagli amministratori tutte le informazioni e notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare (anche tramite professionisti) i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione ex art. 2476, co. 2, c.c., esercitando le relative azioni, anche d’urgenza;
- il diritto alla proposizione dell’azione di responsabilità dell’amministratore e di richiederne la revoca in via cautelare per gravi irregolarità ex art. 2476, co. 2, c.c.;
- ogni altro diritto amministrativo derivante dall’atto costitutivo e/o dalla legge;
- da un punto di vista patrimoniale, il diritto di riscuotere gli utili di pertinenza del socio a garanzia del credito per cui è stata disposta la misura cautelare, aprendo a tal fine un c/c vincolato all’interno del quale far confluire dette entrate.
In merito a tale ultimo aspetto, ovvero alla necessità che il custode sia autorizzato alla riscossione degli utili per conto del socio ad a trattenerli a garanzia del credito in corso d’accertamento onde evitare che la misura cautelare si riveli sostanzialmente inutiliter data, si segnala un interessante spunto di dottrina per cui «Nei sequestri essi [ovvero gli utili] vengono riscossi dal custode, il quale provvederà ad attribuirli a chi di dovere in base all’esito della vertenza» (D. PASTORE, Commento all’art. 2352 c.c., in Formulario delle Società di Capitali a cura di G. LO CASCIO e L. PANZANI, Milano 2006, p. 254) (M. MUSCAS).