Come noto, a norma dell’art. 2467 c.c., il rimborso del credito vantato da un socio di una s.r.l. in virtù di un precedente finanziamento erogato in favore della società, è postergato rispetto al pagamento degli altri creditori sociali se effettuato in un momento di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure quando la situazione finanziaria della società avrebbe reso più ragionevole un conferimento.
Trattasi di una norma ritenuta applicabile anche alle spa di modeste dimensioni (Cass. Civ. Sez. I, 7 luglio 2015 n. 14056, ced. 635830) poiché portatrice di un principio generale e quindi anche ai rimborsi dei finanziamenti erogati dai soci in tipi societari diversi dalla s.r.l. quando i soci finanziatori esercitino attività di direzione e coordinamento della società ex art. 2497-quinquies c.c. (Trib. Roma, 25 agosto 2016).
Ciò detto, il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ha previsto diverse misure incidenti sul diritto societario ed in particolare all’art. 8, al fine di favorire i flussi di finanziamento da parte dei soci, ha disattivato sino al 31 dicembre 2020 il meccanismo che impone la postergazione del rimborso dei crediti vantanti dei soci (o da chi esercita attività di direzione e coordinamento) nei confronti della società, rispetto a quelli vantati dagli altri creditori sociali.
Il D.L. Liquidità ha quindi sospeso l’operatività degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. dalla data dell’8 aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2020 (M. MUSCAS).