Trib. Roma, IX Sez. Civile, ord. 29 luglio 2015. Non vi sono ragioni ostative alla produzione ed all’utilizzabilità nel processo civile di un verbale di sommarie informazioni rese al difensore di una delle parti in sede di investigazioni difensive, costituente atto pubblico, salva ogni valutazione in merito all’attendibilità delle dichiarazioni del deponente.
Il caso e la decisione – Nel corso di un procedimento di opposizione a D.I., il difensore dell’opponente, assistito dalla Studio Legale Manca, deposita un verbale di sommarie informazioni dallo stesso raccolte in sede di investigazioni difensive preventive (nell’ambito delle quali l’opponente intendeva raccogliere elementi di rilevanza penale a carico dell’opposto, fondanti nel contempo il suo inadempimento in sede civile, onde valutare la rilevanza penale della condotta e quindi procedere a successiva denuncia/querela), rilevando la superfluità dell’esame testimoniale del deponente (pur richiesto in via residuale) che, infatti, era l’unico teste dedotto nell’interesse del proprio assistito, e conseguentemente chiedendo che la causa fosse tenuta a decisione.
Nell’accogliere l’istanza dell’opponente, il Giudice civile si richiama al prevalente orientamento giurisprudenziale (espresso dalla Cass. Pen. Sez. II, 17 ottobre 2007 n. 43349) secondo il quale «le dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività di investigazione difensiva hanno lo stesso valore probatorio astratto delle dichiarazioni acquisite dal p.m.», ovvero di atto pubblico.
Il Giudice parifica quindi il materiale probatorio raccolto dal difensore dell’indagato ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. a quello raccolto dal p.m. nel corso delle indagini preliminari, ritenendolo liberamente utilizzabile e financo sufficiente a formare il proprio convincimento, salvo il necessario raffronto con ogni altra risultanza probatoria assunta nel corso del processo civile medesimo (Cass. Civ. Sez. III, 15 ottobre 2004 n. 20335).
Commento – Il tema affrontato dall’ordinanza in commento, pur essendo ancora poco dibattuto, è d’indubbia rilevanza, potendo incidere in modo consistente sul tema della formazione della prova nel processo civile.
Come noto, la legge 7 dicembre 2000 n. 397, novellando il c.p.p., ha assegnato al difensore la facoltà di svolgere attività investigativa per ricercare ed individuare – anche in funzione della successiva instaurazione di un procedimento penale – elementi di prova a favore del proprio assistito, sia esso indagato, persona offesa (o presunta tale) o imputato.
Per le descritte finalità, tra le altre cose, l’art. 391-bis c.p.p. riconosce allo stesso difensore il diritto di assumere informazioni da «persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa», da verbalizzare nelle forme previste dall’art. 391-ter, co. 3, c.p.p. in forma scritta o integrale o riassuntiva, dovendo in quest’ultimo caso affiancare all’atto in questione, la contestuale riproduzione almeno fonografica dell’interrogatorio (art. 134 c.p.p.).
Quanto alla natura dell’atto, le S.U. della Suprema Corte hanno ritenuto che il difensore che proceda alla formazione del verbale nel quale sono inserite le informazioni ricevute da persone informate sui fatti ai sensi dell’art. 391-bis c.p.p. rediga un atto pubblico (come l’omologo atto redatto dal P.M.), sicché limitatamente a detta attività lo stesso non possa che essere qualificato come pubblico ufficiale (Cass. Pen. S.U., 27 giungo 2006 n. 32009).
I verbali delle indagini difensive e le relative registrazioni sono, infatti, atti tipici di un procedimento istruttorio previsto nel c.p.p., ove all’avvocato che agisce in tale sede si attribuisce la stessa posizione di pubblico ufficiale propria del Pubblico Ministero, ed agli atti dal medesimo verbalizzati la stessa natura degli atti di indagine per acquisizione di sommarie informazioni testimoniali posti in essere dal Pubblico Ministero e/o della Polizia Giudiziaria ex art. 63 c.p.p. (Corte Cost., 26.06.2009, n. 184; Cass. Pen., Sez. II, 17.10.2007, n. 47394, in CED Cass. rv 239264): ovvero natura di atti pubblici (Cass. pen., Sez. Un., 27.6.2006, n. 32009, in Dir. pen. proc., 2007,03, 347; cfr. Cass. pen., Sez. II, 20.1.-22.2.2011, n. 6524, M.C.). Non a caso, qualora l’esaminato menta all’avvocato in sede di investigazioni difensive sarà chiamato a rispondere penalmente ex art. 371-ter c.p. per il delitto di false informazioni al difensore, specularmente, anche quoad poenam, a quanto l’art. 371-bis c.p. prevede per le false informazioni al P.M.
Ora, è noto che in sede civile l’atto pubblico «è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato» (art. 2699 c.c.), e che «L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (art. 2700 c.c.).
Pare pertanto evidente come i verbali delle indagini difensive compiute dal difensore possano legittimamente entrare a far parte del materiale istruttorio da sottoporre all’attenzione del giudice in un processo civile – stante la natura loro propri di atto pubblico formato da pubblico ufficiale, riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale – facendo piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni attestate come avvenute w potendo financo render superfluo, a seconda dell’apprezzamento del giudice, l’esame testimoniale del deponente sulle stesse circostanze (G. MANCA - M. MUSCAS).