Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77 – L’art. 92, co. 2, c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza su questioni essenziali, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Il caso – Il Tribunale di Torino e da quello di Reggio Emilia hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, co. 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132) per violazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza, in considerazione della limitata possibilità per il giudice di disporre la compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza totale, nei soli due casi, ivi espressamente disciplinati, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza su questioni essenziali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, ha giudicato fondate le questioni sollevate in maniera sostanzialmente sovrapponibile dai due Tribunali di merito.
La decisione – Dopo un excursus dello sviluppo normativo che ha interessato la disposizione sottoposta al suo vaglio, giunta ad uno stadio tale da esprimere il chiaro intento legislativo di vincolare tassativamente il potere di compensazione del giudice ex art. 92 c.p.c. (si è infatti passati dai «giusti motivi», sinonimo della più ampia discrezionalità, che dal 2005 dovevano esplicitamente essere indicati in motivazione, alle «gravi ed eccezionali ragioni» oggetto della riforma del 2009, sino a giungere all’attuale formulazione), la Corte ha ritenuto che l’aver escluso altre fattispecie analoghe a quelle dell’assoluta novità della questione o del mutamento della giurisprudenza su questioni essenziali, pur riconducibili alla stessa ratio giustificativa, rappresenti una violazione del principio di ragionevolezza e di quelli di eguaglianza.
Il Giudice delle leggi ha cioè voluto riferirsi a tutte quelle ipotesi in cui si verifichino sopravvenienze relative a questioni dirimenti che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
Si pensi, per esempio, a tutti quei casi in cui – a prescindere dalla condotta processuale delle parti, che magari hanno agito in una situazione di obbiettiva incertezza normativa e lungi dal voler abusare del processo – si manifesta un sopravvenuto nuovo quadro di riferimento della causa tale da alterare i termini della lite per effetto di una norma di interpretazione autentica o, più in generale, di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di un norma con efficacia retroattiva o di una pronuncia della stessa Consulta, in particolare se di illegittimità costituzionale, o una di una decisione di una Corte Europea o, ancora, a causa di una nuova regolamentazione comunitaria.
Inoltre – si legge in sentenza – la rigidità di tale tassatività si pone anche in violazione del canone del giusto processo di cui all’articolo 111, co. 1, e del diritto alla tutela giurisdizionale ex articolo 24, co. 1, della Costituzione, posto che «la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
Il principio di diritto espresso è pertanto quello per cui il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza su questioni essenziali, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
I precedenti – La giurisprudenza di merito si era già spinta oltre il dettato testuale dell’art. 92, co. 2, c.p.c., in alcuni casi sostanzialmente disapplicandolo (Trib. Velletri, Sez. Lav., 14 marzo 2017, secondo cui a sussistenza di contrasti giurisprudenziali su uno dei temi oggetto del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite), in altri casi cercando invece di proporne un’interpretazione costituzionalmente orientata. In questo senso, la Sezione Lavoro del Tribunale di Torino, con sentenza 21 dicembre 2016, si era così espressa: la facoltà di compensare le spese di giudizio non deriva da una norma eccezionale, ma è espressione di un principio generale, che trovava il suo fondamento negli articoli 3, co. 2, 24 e 111, co. 2, della Costituzione, in virtù del quale può essere tenuto indenne dalle spese di lite chi sia soccombente nel giudizio in assenza di colpa, sicché l’aver considerato solo ipotesi di compensazione legate a profilo di diritto costituisce una lacuna della legge, a cui può porsi rimedio ampliando il catalogo tramite il ricorso alla analogia iuris. (M. MUSCAS)